ORDINANZA N. 278
ANNO 2007
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Franco BILE Presidente
- Giovanni Maria FLICK Giudice
- Francesco AMIRANTE "
- Paolo MADDALENA "
- Alfio FINOCCHIARO "
- Alfonso QUARANTA "
- Franco GALLO "
- Luigi MAZZELLA "
- Gaetano SILVESTRI "
- Sabino CASSESE "
- Maria Rita SAULLE "
- Giuseppe TESAURO "
- Paolo Maria NAPOLITANO "
ha pronunciato la seguente
ORDINANZAnel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 7-bis, del decreto legge 7 aprile 2004, n. 97 (Disposizioni urgenti per assicurare l’ordinato avvio dell’anno scolastico 2004-2005, nonché in materia di esami di Stato e di Università), nel testo risultante dalle modifiche di cui alla legge di conversione 4 giugno 2004 n. 143, promosso dal Tribunale amministrativo regionale della Campania, sede di Napoli, sul ricorso proposto da C. A. contro il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, con ordinanza del 21 luglio 2006, iscritta al n. 44 del registro ordinanze 2007 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 9, prima serie speciale, dell’anno 2007.
Visto l’atto di costituzione di C. A.;
udito nell’udienza pubblica del 5 giugno 2007 il Giudice relatore Maria Rita Saulle;
udito l’avvocato Nicola Di Prisco per C. A..
Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale della Campania, sede di Napoli, con ordinanza del 21 luglio 2006, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 7-bis, del decreto legge 7 aprile 2004, n. 97 (Disposizioni urgenti per assicurare l’ordinato avvio dell’anno scolastico 2004-2005, nonché in materia di esami di Stato e di Università), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, per violazione degli articoli 3, 4 e 97 della Costituzione;
che il giudizio a quo ha ad oggetto il ricorso presentato da un insegnante, il quale aveva partecipato alla sessione riservata di esami indetta con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione 7 febbraio 2000, n. 33 (Integrazioni e modificazioni all’ordinanza ministeriale n. 153 del 15 giugno 1999 concernente la sessione riservata di esami, preceduta dalla frequenza di un corso, finalizzata, rispettivamente al conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento nella scuola materna o nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria ed artistica, ovvero dell’idoneità per gli insegnanti tecnico pratici, per gli insegnanti di arte applicata e per il personale educativo delle istituzioni educative), avverso il provvedimento di diniego opposto dall’Amministrazione scolastica di Napoli «allo scioglimento della riserva in ordine alla abilitazione all’insegnamento relativamente alla classe di concorso C500»;
che, in particolare, il ricorrente nel giudizio a quo era stato inserito con riserva nella graduatoria relativa a tale sessione di esami in quanto sprovvisto del requisito di servizio, consistente nell’aver prestato attività di insegnamento per almeno 360 giorni a decorrere dall’anno 1989/1990, di cui almeno 180 giorni dall’anno scolastico 1994/1995, entro il termine prescritto dalla citata ordinanza ministeriale (25 maggio 1999);
che, secondo il TAR rimettente, «a cagione della partecipazione alla suddetta sessione riservata», egli non avrebbe potuto concorrere alla sessione speciale di esami indetta con la successiva ordinanza del Ministro della pubblica istruzione 2 gennaio 2001, n. 1 (Sessione riservata di esami per il conseguimento dell’abilitazione/idoneità, per la scuola materna, elementare, secondaria e per le istituzioni educative), la quale differiva al 27 aprile 2000 il termine utile per il conseguimento del requisito di servizio in questione;
che, infatti, ad avviso del TAR, l’art. 2, comma 4, della medesima ordinanza ministeriale avrebbe impedito espressamente «l’ammissione al concorso de quo di quei candidati che, come il ricorrente, avessero già partecipato ai corsi attivati ai sensi, tra l’altro, dell’o.m. n. 33/2000, sostenendo l’esame finale»;
che, al contempo, precisa ancora il TAR rimettente, il ricorrente non avrebbe potuto fruire dello scioglimento della riserva previsto ai sensi dell’art. 3 dell’ordinanza ministeriale n. 1 del 2001, poiché non ancora in possesso del prescritto requisito di servizio, entro il termine del 27 aprile 2000;
che, prosegue il TAR della Campania, l’art. 2, comma 7-bis, del d.l. n. 97 del 2004, ha ulteriormente differito il termine entro il quale conseguire il requisito di servizio in questione, prevedendo che «a decorrere dall’anno scolastico 2005-2006, è valida l’abilitazione all’insegnamento conseguita con il superamento dell’esame finale da parte di coloro che sono stati ammessi con riserva ai concorsi banditi con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione 2 gennaio 2001, n. 1, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 15 del 20 febbraio 2001, purché abbiano maturato il requisito sulla durata del servizio prestato di cui all’articolo 1, comma 6-bis, del decreto-legge 28 agosto 2000, n. 240, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2000, n. 306, entro la data di entrata in vigore della medesima legge n. 306»;
che, secondo quanto riferito dal giudice a quo, l’Amministrazione scolastica intimata ha rigettato la richiesta del ricorrente di poter beneficiare della sanatoria introdotta dal citato art. 2, comma 7-bis, del d.l. n. 97 del 2004, il quale ha prorogato alla data del 29 ottobre 2000 il termine finale per il computo del requisito di servizio, in considerazione del fatto che detta disposizione, in quanto espressamente riferita solo a coloro che hanno partecipato alla sessione riservata stabilita con ordinanza ministeriale n. 1 del 2001, risulterebbe insuscettibile di estensione a casi in essa non previsti;
che, tanto premesso, il TAR rimettente ritiene rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 7-bis, del d.l. n. 97 del 2004, nella parte in cui «limita ai soli concorrenti ammessi con riserva ai concorsi banditi con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione 2 gennaio 2001, n. 1, il beneficio dello slittamento al 29 ottobre 2000 del termine ultimo per la maturazione del requisito di servizio»;
che, infatti, ad avviso del TAR della Campania, le procedure concorsuali attivate in attuazione della legge 3 maggio 1999, n. 124 (Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico), sarebbero «espressione di un medesimo criterio di reclutamento, introdotto, in via transitoria, per creare un percorso selettivo agevolato a beneficio di una determinata categoria di docenti», nell’ambito del quale l’ordinanza ministeriale n. 1 del 2001 si atteggerebbe quale «segmento di completamento delle medesime procedure iniziate con l’o.m. n. 153/1999 e proseguite con l’o.m. integrativa n. 33/2000»;
che, pertanto, a parere del rimettente, la disposizione impugnata avrebbe irragionevolmente circoscritto il beneficio da essa introdotto a favore solo di una tipologia di concorrenti, in violazione dell’art. 3 della Costituzione;
che, inoltre, la norma impugnata determinerebbe una «compressione del diritto di accedere in condizioni di parità al mercato del lavoro, costruita in relazione a situazioni che non sono in alcun modo riconducibili a requisiti negativi di capacità e di merito», comportando una «selezione del personale docente certamente non idonea a garantire il miglior andamento dell’amministrazione scolastica», in violazione, altresì, degli artt. 4 e 97 Cost.;
che, con atto depositato il 20 marzo 2007, si è costituita in giudizio la parte ricorrente nel giudizio a quo, chiedendo che la questione di legittimità sollevata sia accolta e richiamando le medesime argomentazioni prospettate nell’ordinanza di rimessione.
Considerato che il Tribunale amministrativo regionale della Campania dubita, in riferimento agli artt. 3, 4 e 97 della Costituzione, della legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 7-bis, del decreto legge 7 aprile 2004 n. 97 (Disposizioni urgenti per assicurare l’ordinato avvio dell’anno scolastico 2004-2005, nonché in materia di esami di Stato e di Università), nel testo risultante dalle modifiche di cui alla legge di conversione 4 giugno 2004, n. 143, nella parte in cui «limita ai soli concorrenti ammessi con riserva ai concorsi banditi con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione 2 gennaio 2001, n. 1, il beneficio dello slittamento al 29 ottobre 2000 del termine ultimo per la maturazione dei requisiti di servizio»;
che il TAR rimettente muove dal presupposto secondo il quale l’art. 2, comma 4, dell’ordinanza ministeriale n. 1 del 2001, prevedendo che «in nessun caso può essere ammesso il personale che ha già partecipato ai corsi per il conseguimento dell’abilitazione o idoneità, attivati ai sensi delle ordinanze ministeriali» n. 153 del 2000 e n. 33 del 2000, avrebbe precluso l’ammissione al concorso indetto con la suddetta ordinanza n. 1 del 2001 di coloro i quali, «come il ricorrente, avessero già partecipato ai corsi attivati ai sensi, tra l’altro, dell’o.m. n. 33/2000, sostenendo l’esame finale»;
che, tuttavia, il TAR rimettente omette di descrivere adeguatamente la fattispecie sottoposta al suo esame;
che, in particolare, nell’ordinanza di rimessione non risulta precisato né in che data il ricorrente abbia in concreto sostenuto gli esami, né se il ricorrente abbia o meno proposto domanda di ammissione alla successiva procedura concorsuale indetta con l’ordinanza ministeriale n. 1 del 2001;
che entrambe le circostanze risultano, invece, essenziali al fine di verificare la rilevanza della questione sollevata, in quanto consentirebbero, da un lato, di appurare se costui si trovasse o meno, all’epoca dell’entrata in vigore dell’ordinanza ministeriale n. 1 del 2001, nelle condizioni richieste per poter beneficiare della sanatoria, in essa prevista (all’art. 3), delle situazioni di coloro che avessero partecipato senza titolo alle sessioni riservate di esami indette con le ordinanze ministeriali precedenti, dall’altro, di valutare con esattezza la posizione dell’interessato in relazione alla ulteriore sanatoria introdotta dalla disposizione oggetto delle censure;
che l’insufficiente descrizione della fattispecie si risolve in carenza della motivazione sulla rilevanza della questione proposta, determinandone la manifesta inammissibilità;
che, inoltre, risulta generica la stessa formulazione della questione di legittimità costituzionale sottoposta al giudizio di questa Corte;
che, infatti, dall’ordinanza di rimessione non emergono i termini esatti dell’intervento additivo che dovrebbe essere effettuato da questa Corte per superare i dubbi di legittimità costituzionale denunciati dal TAR rimettente;
che comunque, in linea astratta, la rimozione del limite che il giudice a quo individua nella disposizione censurata potrebbe essere realizzata attraverso una pluralità di soluzioni, in quanto manca una soluzione costituzionalmente obbligata idonea a risolvere i dubbi prospettati dal TAR rimettente.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 7-bis, del decreto legge 7 aprile 2004 n. 97 (Disposizioni urgenti per assicurare l’ordinato avvio dell’anno scolastico 2004-2005, nonché in materia di esami di Stato e di Università), nel testo risultante dalle modifiche di cui alla legge di conversione 4 giugno 2004, n. 143, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 4 e 97 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale della Campania, con l’ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 luglio 2007.
F.to:
Franco BILE, Presidente
Maria Rita SAULLE, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 13 luglio 2007.