ORDINANZA N. 265
ANNO 2007
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Franco BILE Presidente
- Giovanni Maria FLICK Giudice
- Francesco AMIRANTE "
- Ugo DE SIERVO "
- Paolo MADDALENA "
- Alfio FINOCCHIARO "
- Alfonso QUARANTA "
- Franco GALLO "
- Luigi MAZZELLA "
- Gaetano SILVESTRI "
- Sabino CASSESE "
- Maria Rita SAULLE "
- Giuseppe TESAURO "
- Paolo Maria NAPOLITANO "
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 60, ultimo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), promosso con ordinanza del 27 aprile 2006 dal Tribunale di Reggio Emilia nel procedimento penale a carico di M.A., iscritta al n. 434 del registro ordinanze 2006 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 43, prima serie speciale, dell’anno 2006.
Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 6 giugno 2007 il Giudice relatore Giuseppe Tesauro.
Ritenuto che, con ordinanza del 27 aprile 2006, il Tribunale di Reggio Emilia, in composizione monocratica, ha sollevato, in riferimento all’articolo 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’articolo 60, ultimo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), nella parte in cui esclude l’applicabilità delle sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi per i reati previsti dalle leggi in materia di armi da sparo, munizioni ed esplosivi, anche quando sia ravvisabile la circostanza attenuante del fatto di lieve entità di cui all’articolo 5 della legge 2 ottobre 1967, n. 895 (Disposizioni per il controllo delle armi);
che il rimettente, investito del procedimento penale a carico di persona imputata del reato di detenzione illegale di armi di cui agli articoli 2 e 7 della legge n. 895 del 1967, ritenendo di poter riconoscere la diminuente del fatto di lieve entità e, conseguentemente, comminare una pena detentiva contenuta entro i limiti fissati in via generale dall’art. 53 della legge n. 689 del 1981 per la sostituzione, si duole della preclusione derivante dalla norma denunciata;
che, a suo avviso, la sottrazione al regime delle sanzioni sostitutive dei reati previsti dalle leggi in materia di armi da sparo, munizioni ed esplosivi, si pone in contrasto con l’art. 3 della Costituzione, in quanto un divieto stabilito ratione materiae «appare del tutto irrazionale» alla stregua della successiva produzione normativa, soprattutto a seguito della legge 12 giugno 2003, n. 134 (Modifiche al codice di procedura penale in materia di applicazione della pena su richiesta delle parti), che ha ampliato l’ambito di operatività delle sanzioni anzidette, introducendo il cosiddetto “patteggiamento allargato” ed innalzando da tre a sei mesi l’entità della condanna a pena detentiva suscettibile di sostituzione con la pena pecuniaria;
che, inoltre, la preclusione determinerebbe una ingiustificata disparità di trattamento tra imputati di fattispecie criminose di pari gravità, impedendo l’applicazione delle sanzioni sostitutive per la detenzione illegale di armi, pur in presenza di un fatto di lieve entità, e consentendola, invece, per il reato di lesioni personali aggravato dall’uso di un arma;
che è intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo di dichiarare la questione inammissibile ovvero infondata.
Considerato che il Tribunale di Reggio Emilia dubita, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, della legittimità costituzionale dell’articolo 60, ultimo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), nella parte in cui esclude, pur nell’ipotesi in cui sia integrata la circostanza attenuante di cui all’articolo 5 della legge 2 ottobre 1967, n. 895 (Disposizioni per il controllo delle armi), l’applicazione delle sanzioni sostitutive per i reati previsti dalle leggi in materia di armi da sparo, munizioni ed esplosivi, quando per i detti reati la pena detentiva non è alternativa alla pena pecuniaria;
che il rimettente ha omesso di considerare che l’articolo 60 della legge n. 689 del 1981 è stato abrogato dall’articolo 4, comma 1, lettera c), della legge 12 giugno 2003, n. 134 (Modifiche al codice di procedura penale in materia di applicazione della pena su richiesta delle parti), e che, in base all’articolo 5, comma 3, della medesima legge, le disposizioni del citato articolo 4 si applicano anche ai procedimenti in corso;
che, in difetto di ogni argomentazione in ordine alla perdurante applicabilità della norma abrogata ai fini della definizione del giudizio principale, la questione deve essere dichiarata manifestamente inammissibile.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’articolo 60, ultimo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), sollevata, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, dal Tribunale di Reggio Emilia con l’ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 giugno 2007.
F.to:
Franco BILE, Presidente
Giuseppe TESAURO, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 6 luglio 2007.