ORDINANZA N. 259
ANNO 2007
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Franco BILE Presidente
- Giovanni Maria FLICK Giudice
- Francesco AMIRANTE "
- Ugo DE SIERVO "
- Paolo MADDALENA "
- Alfio FINOCCHIARO "
- Alfonso QUARANTA "
- Franco GALLO "
- Luigi MAZZELLA "
- Gaetano SILVESTRI "
- Sabino CASSESE "
- Maria Rita SAULLE "
- Giuseppe TESAURO "
- Paolo Maria NAPOLITANO "
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 593 del codice di procedura penale, come sostituito dall’art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46 (Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento), e dell’art. 10, comma 2, della stessa legge, promosso con ordinanza del 28 marzo 2006 dalla Corte d’appello di Napoli nel procedimento penale a carico di S. G., iscritta al n. 280 del registro ordinanze 2006 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 36, prima serie speciale, dell’anno 2006.
Udito nella camera di consiglio del 6 giugno 2007 il Giudice relatore Giovanni Maria Flick.
Ritenuto che la Corte d’appello di Napoli ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 111 e 112 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 593 del codice di procedura penale, come sostituito dall’art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46 (Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento), nella parte in cui non consente al pubblico ministero di proporre appello avverso le sentenze di proscioglimento, se non nel caso previsto dall’art. 603, comma 2, del codice di procedura penale – ossia quando sopravvengano o si scoprano nuove prove dopo il giudizio di primo grado – e sempre che tali prove risultino decisive; nonché dell’art. 10, comma 2, della medesima legge;
che il giudice a quo è chiamato a celebrare, a seguito di impugnazione del pubblico ministero, il giudizio di appello nei confronti di un imputato assolto in primo grado;
che, recependo l’eccezione formulata dal Procuratore generale, la Corte rimettente ritiene che la disciplina censurata si ponga in contrasto con il principio di ragionevolezza (art. 3 Cost.), con il principio di parità tra le parti (art. 111, secondo comma, Cost.) e con il principio dell’obbligatorietà dell’azione penale (art. 112 Cost.);
che, infatti, la soppressione radicale ed unilaterale del potere del pubblico ministero di proporre appello avverso le sentenze di proscioglimento sarebbe tale da squilibrare «i rapporti fra accusa e difesa, svuotando di fatto le funzioni dell’accusa e impedendo così il raggiungimento di fini di giustizia», senza che ricorra alcuna ragione giustificatrice per tale disparità;
che l’irragionevolezza della disciplina censurata sarebbe, del resto, fatta palese dal mantenimento in capo al pubblico ministero del potere di proporre appello avverso le sentenze di condanna.
che, successivamente all’ordinanza di rimessione, questa Corte, con sentenza n. 26 del 2007, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46 (Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento), «nella parte in cui, sostituendo l’art. 593 del codice di procedura penale, esclude che il pubblico ministero possa appellare contro le sentenze di proscioglimento, fatta eccezione per le ipotesi previste dall'art. 603, comma 2, del medesimo codice, se la nuova prova è decisiva», e dell’art. 10, comma 2, della citata legge n. 46 del 2006, «nella parte in cui prevede che l’appello proposto contro una sentenza di proscioglimento dal pubblico ministero prima della data di entrata in vigore della medesima legge è dichiarato inammissibile»;
che, alla stregua della richiamata pronuncia di questa Corte, gli atti devono essere pertanto restituiti al giudice rimettente per un nuovo esame della rilevanza della questione.
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti alla Corte d’appello di Napoli.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 giugno 2007.
F.to:
Franco BILE, Presidente
Giovanni Maria FLICK, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 6 luglio 2007.