Ordinanza n. 217 del 2007

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ORDINANZA N. 217

ANNO 2007

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Franco                      BILE                                       Presidente

- Giovanni Maria         FLICK                                     Giudice

- Francesco                 AMIRANTE                                 "

- Ugo                          DE SIERVO                                 "

- Paolo                        MADDALENA                             "

- Alfio                        FINOCCHIARO                           "

- Alfonso                    QUARANTA                                "

- Franco                      GALLO                                        "

- Luigi                        MAZZELLA                                 "

- Gaetano                    SILVESTRI                                  "

- Sabino                      CASSESE                                     "

- Maria Rita                SAULLE                                      "

- Giuseppe                  TESAURO                                    "

- Paolo Maria              NAPOLITANO                              "

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 593, comma 2, del codice di procedura penale, come sostituito dall’art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46 (Modifiche al codice di procedura penale in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento), promosso con ordinanza del 26 aprile 2006 dalla Corte d’appello di Milano nel procedimento penale a carico di P. A., iscritta al n. 553 del registro ordinanze 2006 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 49, prima serie speciale, dell’anno 2006.

Udito nella camera di consiglio del 23 maggio 2007 il Giudice relatore Giovanni Maria Flick.

Ritenuto che la Corte d’appello di Milano ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 111, secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 593, comma 2, del codice di procedura penale, come sostituito dall’art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46 (Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento), nella parte in cui prevede che il pubblico ministero può proporre appello avverso le sentenze di proscioglimento solo nelle ipotesi di cui all’art. 603, comma 2, cod. proc. pen., se la nuova prova è decisiva;

che il rimettente – premesso di essere chiamato a celebrare il giudizio di appello a seguito di impugnazione proposta dal pubblico ministero avverso una sentenza di assoluzione pronunciata in primo grado – afferma che la questione proposta è senza dubbio rilevante poiché, essendo entrata in vigore nelle more del procedimento la legge n. 46 del 2006 e non essendo state dedotte nuove prove, l’appello del pubblico ministero dovrebbe essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 10 della medesima legge;

che, quanto alla non manifesta infondatezza, sarebbe violato in primo luogo il principio della parità tra le parti (art. 111, secondo comma, Cost.), in quanto la disciplina censurata, privando il pubblico ministero e l’imputato della possibilità di proporre appello avverso le sentenze di proscioglimento, lungi da realizzare una condizione di parità, pone l’organo della pubblica accusa in una «posizione deteriore» rispetto all’imputato, giacché essa verrebbe, nella sostanza, a limitare il potere di impugnazione di quella sola, fra le parti, che ha interesse a dolersi di tali sentenze, ossia il pubblico ministero;

che sarebbe inoltre configurabile la violazione del principio di ragionevolezza sotto almeno due distinti profili: sarebbe irragionevole, innanzitutto, aver soppresso il potere d’appello del pubblico ministero avverso le sentenze di proscioglimento e mantenuto allo stesso tempo in capo all’imputato il potere di appello avverso le sentenze di condanna; ed, ancora, sarebbe irragionevole aver conservato all’organo della pubblica accusa il potere di impugnazione nel merito delle sentenze di condanna ed avergli sottratto invece analogo potere nei confronti delle sentenze di proscioglimento;

che la disparità di trattamento, a giudizio del rimettente, non trova alcuna ragionevole giustificazione nella tutela di altri interessi di rilievo costituzionale: in particolare, né nel principio della ragionevole durata del processo, né nel principio di presunzione di non colpevolezza.

Considerato che il dubbio di costituzionalità sottoposto a questa Corte ha per oggetto la preclusione, conseguente alla modifica dell’art. 593 del codice di procedura penale ad opera dell’art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46, dell’appello delle sentenze dibattimentali di proscioglimento da parte del pubblico ministero;

che, successivamente all’ordinanza di rimessione, questa Corte, con sentenza n. 26 del 2007, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46 (Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento), «nella parte in cui, sostituendo l’art. 593 del codice di procedura penale, esclude che il pubblico ministero possa appellare contro le sentenze di proscioglimento, fatta eccezione per le ipotesi previste dall’art. 603, comma 2, del medesimo codice, se la nuova prova è decisiva», e dell’art. 10, comma 2, della citata legge n. 46 del 2006, «nella parte in cui prevede che l’appello proposto contro una sentenza di proscioglimento dal pubblico ministero prima della data di entrata in vigore della medesima legge è dichiarato inammissibile»;

che, alla stregua della richiamata pronuncia di questa Corte, gli atti devono essere pertanto restituiti al giudice rimettente per un nuovo esame della rilevanza della questione.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti alla Corte d’appello di Milano.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 giugno 2007.

F.to:

Franco BILE, Presidente

Giovanni Maria FLICK, Redattore

Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 18 giugno 2007.