Ordinanza n. 177 del 2007

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ORDINANZA N. 177

ANNO 2007

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

-      Franco                           BILE                                           Presidente

-      Giovanni Maria             FLICK                                          Giudice

-      Francesco                      AMIRANTE                                      "

-      Ugo                               DE SIERVO                                      "

-      Paolo                             MADDALENA                                 "

-      Alfio                             FINOCCHIARO                               "

-      Alfonso                         QUARANTA                                    "

-      Franco                           GALLO                                             "

-      Luigi                             MAZZELLA                                     "

-      Gaetano                        SILVESTRI                                       "

-      Sabino                           CASSESE                                          "

-      Maria Rita                     SAULLE                                           "

-      Giuseppe                       TESAURO                                        "

-      Paolo Maria                   NAPOLITANO                                 "

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 547, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2006), promosso con ordinanza del 27 aprile 2006 dal Tribunale di Bergamo, sezione distaccata di Treviglio, nel procedimento penale a carico di G. A. ed altro, iscritta al n. 671 del registro ordinanze 2006 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 3, prima serie speciale, dell’anno 2007.

Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 9 maggio 2007 il Giudice relatore Giuseppe Tesauro.

Ritenuto che, nel corso di un giudizio penale, il Tribunale di Bergamo, sezione distaccata di Treviglio, con ordinanza del 27 aprile 2006, ha sollevato, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 547, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2006), il quale prevede che per le violazioni di cui all’art. 110, comma 9, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), commesse in data antecedente all’entrata in vigore della citata legge, si applicano le disposizioni vigenti al tempo delle violazioni stesse;

che il rimettente premette che l’art. 1, comma 543, della legge n. 266 del 2005 ha sostituito l’art. 110, comma 9, del r.d. n. 773 del 1931, configurando quale illecito amministrativo, e non più quale reato, la condotta di chi distribuisce, installa o comunque consente l’uso in luogo pubblico o aperto al pubblico o in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi o congegni non rispondenti alle caratteristiche e prescrizioni di cui ai commi 6 e 7 dell’art. 110 del detto regio decreto;

che, in deroga al principio di non ultrattività della legge penale, sancito dall’art. 2 del codice penale, l’art. 1, comma 547, della legge n. 266 del 2005 stabilisce che per le violazioni poste in essere anteriormente alla data di entrata in vigore della stessa legge continua ad applicarsi la disciplina previgente;

che, ad avviso del giudice a quo, tale disposizione transitoria si pone in contrasto con l’art. 3 della Costituzione, poiché determina, «in ragione di evenienze meramente occasionali e non predeterminate dalla legge», un’ingiustificata disparità di trattamento tra soggetti responsabili di identiche violazioni, a danno di coloro che, avendo commesso il fatto prima del 1° gennaio 2006, rimangono punibili in sede penale;

che, invero, a fronte di una abolitio criminis fondata su una «diversa valutazione da parte del legislatore del disvalore sociale e penale del fatto», la deroga ai principi generali sulla successione delle leggi penali non sarebbe sorretta da alcuna razionale giustificazione;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo di dichiarare la questione inammissibile o infondata.

Considerato che il Tribunale di Bergamo, sezione distaccata di Treviglio, dubita, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, della legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 547, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2006), in forza del quale, per le violazioni di cui all’art. 110, comma 9, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), commesse in data antecedente all’entrata in vigore della citata legge, si applicano le disposizioni vigenti al tempo delle violazioni stesse;

che, successivamente alla proposizione dell’incidente di costituzionalità, la norma di depenalizzazione cui attiene la censurata disciplina transitoria – art. 110, comma 9, del r.d. n. 773 del 1931, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 543, della legge n. 266 del 2005 – è stata sostituita dall’art. 1, comma 86, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2007);

che il mutato quadro normativo impone la restituzione degli atti al giudice a quo, perché proceda ad un nuovo esame della rilevanza della questione (ordinanza n. 48 del 2007).

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Bergamo, sezione distaccata di Treviglio.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 maggio 2007.

F.to:

Franco BILE, Presidente

Giuseppe TESAURO, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria l'1 giugno 2007.