Ordinanza n. 154 del 2007

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ORDINANZA N. 154

ANNO 2007

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Franco                     BILE                                                              Presidente

- Giovanni Maria       FLICK                                                             Giudice

- Francesco                AMIRANTE                                                         ”

- Ugo                         DE SIERVO                                                         ”

- Romano                  VACCARELLA                                                   ”

- Paolo                       MADDALENA                                                    ”

- Alfio                       FINOCCHIARO                                                  ”

- Alfonso                   QUARANTA                                                        ”

- Franco                     GALLO                                                                 ”

- Luigi                       MAZZELLA                                                         ”

- Gaetano                  SILVESTRI                                                          ”

- Sabino                     CASSESE                                                             ”

- Maria Rita               SAULLE                                                               ”

- Giuseppe                 TESAURO                                                            ”

- Paolo Maria             NAPOLITANO                                                    ”

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 556, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2006), promossi con ricorsi delle Regioni Piemonte, Emilia-Romagna e Friuli-Venezia Giulia, notificati il 24 e 27 febbraio 2006, depositati in cancelleria il 3 ed il 4 marzo 2006 ed iscritti ai nn. 35, 39 e 41 del registro ricorsi 2006.

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell’udienza pubblica del 17 aprile 2007 il Giudice relatore Gaetano Silvestri;

uditi gli avvocati Emiliano Amato per la Regione Piemonte, Giandomenico Falcon e Franco Mastragostino per la Regione Emilia-Romagna, Giandomenico Falcon per la Regione Friuli-Venezia Giulia e l’avvocato dello Stato Antonio Tallarida per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto che le Regioni Piemonte, Emilia-Romagna e Friuli-Venezia Giulia hanno promosso, con distinti ricorsi, questioni di legittimità costituzionale di numerose disposizioni della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2006) e, tra queste, del comma 556 dell’art. 1;

che il censurato comma 556 dispone quanto segue: «Al fine di prevenire fenomeni di disagio giovanile legato all’uso di sostanze stupefacenti, è istituito presso il Dipartimento nazionale per le politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei ministri, l’“Osservatorio per il disagio giovanile legato alle tossicodipendenze”. Presso il Dipartimento di cui al presente comma è altresì istituito il “Fondo nazionale per le comunità giovanili” per favorire le attività dei giovani in materia di sensibilizzazione e prevenzione del fenomeno delle tossicodipendenze. La dotazione finanziaria del Fondo per l’anno 2006 è fissata in 5 milioni di euro che, nella misura del 5 per cento, è destinata ad attività di comunicazione, informazione e monitoraggio relativamente al rapporto tra giovani e tossicodipendenza con particolare riguardo a nuove forme di associazionismo giovanile, svolte dall’Osservatorio per il disagio giovanile legato alle tossicodipendenze; il restante 95 per cento del Fondo viene destinato alle comunità giovanili individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con tale decreto, di natura non regolamentare, vengono determinati anche i criteri per l’accesso al Fondo e le modalità di presentazione delle istanze»;

che la Regione Piemonte ha impugnato la norma citata per violazione degli artt. 97, 117, 118 e 120 della Costituzione;

che, a detta della medesima ricorrente, il comma 556 comporterebbe «l’esplicazione di puntuali ed esclusivi interventi diretti di organi statali» in materie di competenza regionale, individuate nella tutela della salute e nelle politiche sociali;

che, in particolare, l’attività di individuazione dei soggetti destinatari di contributi «si sovrappone e si sostituisce alle funzioni regionali e locali in materia, con puntuale contrasto anche con i principi di sussidiarietà e buon andamento della pubblica amministrazione»;

che sarebbe violato inoltre l’art. 117, sesto comma, Cost., in quanto la suddetta attività di individuazione dei beneficiari dei contributi, in una materia che non è di competenza esclusiva statale, è rimessa ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, che, secondo la difesa regionale, pur essendo definito «di natura non regolamentare», avrebbe «chiaramente» natura regolamentare;

che, sempre a parere della Regione Piemonte, sarebbe violato il principio di leale collaborazione, poiché nel comma 556 mancherebbe «la previsione di qualsiasi forma di coordinamento fra l’attività dell’istituendo Osservatorio nazionale e quella dei già istituiti osservatori regionali»;

che le Regioni Emilia-Romagna e Friuli-Venezia Giulia hanno promosso questioni di legittimità costituzionale del comma 556 dell’art. 1 della legge n. 266 del 2005 in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 Cost. ed al principio di leale collaborazione;

che le medesime ricorrenti precisano di non contestare l’istituzione dell’Osservatorio nazionale, ritenendo piuttosto illegittima l’omessa previsione dell’intesa con la Conferenza Stato-Regioni sulle caratteristiche di composizione e di organizzazione dell’Osservatorio stesso;

che, in merito al Fondo nazionale per le comunità giovanili, istituito dal censurato comma 556, le difese delle Regioni da ultimo citate non contestano la destinazione del 5 per cento del fondo per le attività di comunicazione svolte dall’Osservatorio, bensì la previsione secondo cui il 95 per cento dello stesso fondo è destinato alle comunità giovanili individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, in quanto si tratterebbe di un fondo settoriale in materia di competenza regionale;

che, secondo le medesime ricorrenti, la norma sarebbe illegittima anche qualora «si giustificasse temporaneamente» un fondo settoriale nel campo della prevenzione delle tossicodipendenze, poiché il Fondo de quo non è ripartito tra le Regioni e la relativa disciplina attuativa è affidata ad un atto normativo ministeriale;

che, in ulteriore subordine, quand’anche «si ritenesse […] che il principio di sussidiarietà imponga la gestione centrale del Fondo», la norma sarebbe comunque illegittima, in quanto non è prevista l’intesa con la Conferenza Stato-Regioni sul decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che individua le comunità giovanili destinatarie del finanziamento, i criteri per l’accesso al Fondo e le modalità di presentazione delle istanze;

che il Presidente del Consiglio dei ministri si è costituito in tutti i giudizi, chiedendo che le questioni siano dichiarate infondate;

che, in particolare, la difesa erariale sottolinea come la lotta alle tossicodipendenze incida su svariati ambiti materiali, quali la tutela della salute e le politiche sociali ma anche l’ordinamento penale, l’ordine pubblico e la sicurezza ed i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti sociali, materie, queste ultime, di esclusiva competenza statale;

che, pertanto, l’Osservatorio ed il Fondo, «non a caso incardinati nella Presidenza del Consiglio», sarebbero «funzionali alla regia unitaria di una politica nazionale» per la lotta alle tossicodipendenze, «con conseguente insussistenza di un qualunque vulnus alla autonomia regionale»;

che, in prossimità della data fissata per l’udienza, il Presidente del Consiglio dei ministri ha depositato memorie in tutti i giudizi, chiedendo che sia dichiarata cessata la materia del contendere;

che siffatta richiesta è argomentata evidenziando come la disposizione censurata sia stata completamente sostituita dal comma 1293 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2007), e come la norma impugnata non abbia avuto alcuna applicazione;

che, in merito a quest’ultimo profilo, l’Avvocatura generale dello Stato ha allegato alle suddette memorie una nota del 23 marzo 2007 del Capo dell’Ufficio legislativo del Ministero della solidarietà sociale, dalla quale risulta che l’Osservatorio per il disagio giovanile non è mai stato istituito e che il Fondo nazionale per le comunità giovanili non è mai stato utilizzato, con la conseguenza che la somma al riguardo stanziata è stata versata all’entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnata al Ministero della solidarietà sociale;

che anche le Regioni Emilia-Romagna e Friuli-Venezia Giulia hanno depositato memorie integrative con le quali svolgono considerazioni analoghe a quelle della difesa erariale poco sopra riportate, chiedendo che sia dichiarata cessata la materia del contendere.

Considerato che, con distinti ricorsi, le Regioni Piemonte, Emilia-Romagna e Friuli-Venezia Giulia hanno promosso questioni di legittimità costituzionale di numerose disposizioni della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2006);

che, riservata a separate pronunce la decisione sull’impugnazione delle altre disposizioni contenute nella legge n. 266 del 2005, vengono in esame in questa sede quelle relative al comma 556 dell’art. 1;

che può essere disposta la riunione dei relativi giudizi poiché le ricorrenti impugnano il citato comma 556 rispetto a parametri costituzionali sostanzialmente coincidenti;

che la disposizione di cui al comma 556 è stata sostituita dal comma 1293 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2007), a partire dal 1° gennaio 2007;

che il nuovo testo del comma 556 prevede l’istituzione dell’«Osservatorio per il disagio giovanile legato alle dipendenze», la cui composizione e la cui organizzazione sono disciplinate con decreto del Ministro della solidarietà sociale, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

che la nuova norma istituisce altresì il «Fondo nazionale per le comunità giovanili», la cui dotazione finanziaria, fissata in 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007, 2008 e 2009, è destinata, per il 25 per cento, ai compiti istituzionali del Ministero della solidarietà sociale, relativi alle attività di comunicazione, informazione, ricerca, monitoraggio e valutazione, per le quali lo stesso Ministero si avvale del parere dell’Osservatorio per il disagio giovanile legato alle dipendenze;

che il restante 75 per cento è destinato alle associazioni e reti giovanili individuate con decreto, «di natura regolamentare», del Ministro della solidarietà sociale, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;

che, con tale decreto, sono determinati anche i criteri per l’accesso al Fondo e le modalità di presentazione delle istanze;

che, pertanto, il comma 556 dell’art. 1 della legge n. 266 del 2005 è stato significativamente innovato dal comma 1293 dell’art. 1 della legge n. 296 del 2006;

che, d’altronde, la norma impugnata nel periodo di vigenza non ha avuto alcuna applicazione, in quanto l’Osservatorio per il disagio giovanile non è stato istituito ed il Fondo nazionale per le comunità giovanili non è stato utilizzato;

che, conseguentemente, la somma al riguardo stanziata è stata versata all’entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnata al Ministero della solidarietà sociale;

che pertanto, in conformità alla giurisprudenza di questa Corte (ex plurimis, sentenze n. 98 e n. 89 del 2007), deve dichiararsi cessata la materia del contendere.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riservata a separate pronunce la decisione delle altre questioni di legittimità costituzionale promosse, nei confronti dell’art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2006), dalle Regioni Piemonte, Emilia-Romagna e Friuli-Venezia Giulia, con i ricorsi indicati in epigrafe;

riuniti i giudizi,

dichiara cessata la materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale aventi ad oggetto il comma 556 dell’art. 1 della legge n. 266 del 2005, promosse con i ricorsi indicati in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 aprile 2007.

F.to:

Franco BILE, Presidente

Gaetano SILVESTRI, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 4 maggio 2007.