Ordinanza n. 142 del 2007

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ORDINANZA N. 142

ANNO 2007

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai Signori:

-                     Franco                                    BILE                                      Presidente

-                     Francesco                                           AMIRANTE                          Giudice

-                     Ugo                                                    DE SIERVO                               "

-                     Romano                                             VACCARELLA                        "

-                     Paolo                                                  MADDALENA                          "

-                     Alfio                                                  FINOCCHIARO                        "

-                     Alfonso                                              QUARANTA                             "

-                     Franco                                    GALLO                                      "

-                     Luigi                                                  MAZZELLA                              "

-                     Gaetano                                             SILVESTRI                                "

-                     Sabino                                    CASSESE                                   "

-                     Maria Rita                                          SAULLE                                    "

-                     Giuseppe                                            TESAURO                                 "

-                     Paolo Maria                                        NAPOLITANO                          "

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 2652 e 2653 del codice civile, promosso con ordinanza del 24 febbraio 2006 dal Tribunale di Alessandria nel procedimento civile vertente tra S.O. e M.A.R. ed altro, iscritta al n. 448 del registro ordinanze 2006 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, prima serie speciale, edizione straordinaria del 2 novembre 2006.

Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 21 febbraio 2007 il Giudice relatore Alfio Finocchiaro.

Ritenuto che, sul reclamo di O.S. – proposto, ai sensi degli artt. 2674-bis del codice civile e 113-bis delle disposizioni per l’attuazione dello stesso codice, nei confronti della trascrizione con riserva nei registri immobiliari, da parte dell’Ufficio del Territorio di Novi Ligure, del ricorso presentato dalla stessa O.S. per la separazione giudiziale dal proprio coniuge M.R., con richiesta di affidamento del figlio minore K. e di riconoscimento del diritto di abitazione nella casa adibita a residenza familiare, e con richiesta di trascrizione del ricorso introduttivo –, reclamo cui il Conservatore si dichiarava remissivo, ed il coniuge M.R. resisteva, il Tribunale di Alessandria ha sollevato, in riferimento agli articoli 3, 24, 29, 30 e 31 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli articoli 2652 e 2653 cod. civ., nella parte in cui non prevedono la trascrivibilità della domanda giudiziale di assegnazione della casa familiare, al fine di rendere il provvedimento opponibile ai terzi che abbiano acquistato sull’immobile diritti dopo la proposizione della domanda;

che il giudice rimettente assume che, per effetto della sentenza n. 454 del 1989 della Corte costituzionale (e dell’art. 155 quater cod. civ., in corso di approvazione al momento dell’ordinanza), è possibile la trascrizione del provvedimento di assegnazione, senza che ciò comporti anche la trascrivibilità della domanda di assegnazione, non vigendo nell’ordinamento un principio di trascrivibilità delle domande giudiziali volte ad ottenere pronunce suscettibili di essere trascritte;

che il provvedimento di assegnazione, peraltro, è opponibile ai terzi nei limiti del novennio, in base al diritto vivente, come riconosciuto dall’ordinanza n. 57 del 2002 della stessa Corte costituzionale;

che quest’ultima, con la sentenza n. 394 del 2005, ha anche dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale delle norme che non consentono la trascrizione del titolo che riconosce il diritto di abitazione del genitore affidatario della prole naturale, perché è immanente al sistema il principio di trascrivibilità del titolo che riconosce il diritto di abitazione del genitore affidatario di figli minori;

che il giudice a quo, tuttavia, ritiene che il provvedimento di assegnazione resti inopponibile oltre i limiti del novennio, riguardo ai terzi che abbiano acquistato sull’immobile diritti tra il momento della proposizione della domanda e la data del provvedimento di assegnazione;

che tale carenza di tutela appare al rimettente in contrasto: con l’art. 3 Cost., essendo irragionevole che la tutela contro i terzi che abbiano acquistato diritti sull’immobile assegnato tra la proposizione della domanda e l’emanazione del provvedimento di assegnazione sia limitata al novennio; con gli artt. 3 e 24 Cost., essendo inibito al genitore affidatario dei figli minori di impedire che la durata del processo vada a nocumento dei suoi diritti, non disponendo dello strumento atto a scongiurare che i terzi acquistino diritti nelle more processuali dell’assegnazione della casa familiare; nonché con gli artt. 29, 30 e 31 Cost., restando menomato di fronte ai terzi il diritto di abitazione, in cui si estrinseca il dovere dei genitori di garantire ai figli minori un’idonea dimora;

che, in ordine alla rilevanza della questione, il Tribunale di Alessandria assume che all’accoglimento della stessa conseguirebbe l’accoglimento del reclamo, che, allo stato normativo, appare destinato alla reiezione, per non rientrare la domanda che la O.S. ha chiesto di trascrivere nel novero di quelle soggette a trascrizione;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo dichiararsi la manifesta inammissibilità e comunque l’infondatezza della questione.

Considerato che il Tribunale di Alessandria dubita della legittimità costituzionale degli articoli 2652 e 2653 del codice civile, laddove non prevedono la trascrivibilità della domanda giudiziale di assegnazione del diritto di abitare la casa familiare, proposta con il ricorso per separazione giudiziale nel quale si domandi anche l’affidamento di figli minori, per rendere il futuro eventuale provvedimento opponibile ai terzi che abbiano acquistato sull’immobile diritti dopo la proposizione della domanda stessa, per violazione degli artt. 3, 24, 29, 30 e 31 Cost.;

che il rimettente, in ordine alla rilevanza della questione, si limita ad assumere che all’accoglimento della stessa conseguirebbe l’accoglimento del reclamo, senza in alcun modo precisare – tenendo presente che il procedimento di reclamo a quo si inserisce in un procedimento di separazione in corso da alcuni mesi – se, al momento della pronuncia dell’ordinanza di rimessione, la domanda di assegnazione della casa familiare fosse stata o meno accolta dal presidente del tribunale, ai sensi dell’art. 708 del codice di procedura civile;

che, infatti, l’eventuale accoglimento della domanda di assegnazione della casa familiare renderebbe priva di contenuto la richiesta di trascrizione della domanda stessa, dal momento che il richiedente potrebbe trascrivere, al fine di renderlo opponibile ai terzi, il provvedimento di assegnazione, senza alcuna necessità della trascrizione della relativa domanda;

che tale omissione incide sulla rilevanza della questione e ne determina la manifesta inammissibilità.

Visti gli artt 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli articoli 2652 e 2653 del codice civile, sollevata, in riferimento agli articoli 3, 24, 29, 30, 31 della Costituzione, dal Tribunale di Alessandria con l’ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 aprile 2007.

F.to:

Franco BILE, Presidente

Alfio FINOCCHIARO, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 27 aprile 2007.