Ordinanza n. 87 del 2007

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ORDINANZA N. 87

ANNO 2007

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Franco                     BILE                                                              Presidente

- Francesco                AMIRANTE                                                    Giudice

- Ugo                         DE SIERVO                                                         ”

- Romano                  VACCARELLA                                                   ”

- Paolo                       MADDALENA                                                    ”

- Alfio                       FINOCCHIARO                                                  ”

- Alfonso                   QUARANTA                                                        ”

- Franco                     GALLO                                                                 ”

- Luigi                       MAZZELLA                                                         ”

- Gaetano                  SILVESTRI                                                          ”

- Sabino                     CASSESE                                                             ”

- Maria Rita               SAULLE                                                               ”

- Giuseppe                 TESAURO                                                            ”

- Paolo Maria             NAPOLITANO                                                    ”

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 94, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), promosso con ordinanza del 19 luglio 2005 dal Tribunale di sorveglianza di Firenze, iscritta al n. 524 del registro ordinanze 2005 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 44, prima serie speciale, dell’anno 2005.

            Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

            udito nella camera di consiglio del 21 febbraio 2007 il Giudice relatore Gaetano Silvestri.

Ritenuto che il Tribunale di sorveglianza di Firenze, con ordinanza del 19 luglio 2005, ha sollevato – con riferimento agli artt. 3, 27, terzo comma e 32 della Costituzione – questione di legittimità costituzionale dell’art. 94, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza);

che il rimettente è investito della richiesta di affidamento in prova con finalità terapeutica formulata da persona che già due volte si è avvalsa, in relazione a precedenti condanne, del medesimo beneficio;

che il Tribunale, per quanto le precedenti esperienze si siano concluse negativamente, con la revoca dell’affidamento e la perdurante condizione di tossicodipendenza dell’interessato, ritiene sussistano le condizioni per una nuova applicazione del beneficio, la quale dunque sarebbe preclusa in forza della sola disposizione censurata;

che, a parere del giudice a quo, il divieto d’una ulteriore concessione dell’affidamento a scopo terapeutico violerebbe il principio di uguaglianza ed il «canone di ragionevolezza» sancito dall’art. 3 Cost., posto che la legge, per la misura «ordinaria» dell’affidamento in prova al servizio sociale, non limita in astratto il numero delle possibili applicazioni (art. 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354, recante «Norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e limitative della libertà)»;

che infatti, secondo il rimettente, le differenze tra i due istituti non legittimano una siffatta disparità di trattamento, ed anzi sarebbe proprio l’affidamento terapeutico, per la sua stessa natura, a richiedere le maggiori possibilità di applicazione, ferma restando la necessità che il giudice valuti, sul piano concreto, l’idoneità del programma proposto in rapporto alla vicenda personale del richiedente;

che ulteriori ed ingiustificate discriminazioni sarebbero determinate, tra soggetti più volte condannati, dalla casualità della sequenza di formazione del giudicato;

che il Tribunale premette, a tale proposito, come l’affidamento in corso di esecuzione possa essere «esteso», ove ne ricorrano le condizioni, a pene inflitte con sentenze passate in giudicato successivamente al provvedimento di ammissione, quale che sia il numero dei provvedimenti da eseguire;

che, dunque, le condanne divenute irrevocabili successivamente alla seconda applicazione del beneficio possono trovare o meno esecuzione,  mediante l’affidamento a scopo terapeutico, a seconda della circostanza – casuale e, comunque, non controllabile dall’interessato – che il giudicato si formi prima o dopo la cessazione dell’affidamento medesimo;

che la norma censurata contrasterebbe, secondo il rimettente, anche con il terzo comma dell’art. 27 Cost., frustrando la finalizzazione rieducativa della pena nei confronti di soggetti in ipotesi ancora bisognosi di terapia e supporto psicologico;

che il Tribunale prospetta, infine, una violazione dell’art. 32 Cost., posto che l’affidamento terapeutico varrebbe a garantire al condannato attività di riabilitazione fisica e psichica non praticabili nelle strutture carcerarie, e che una preclusione della misura su base meramente numerica impedirebbe, di contro, la valutazione concreta dei bisogni di cura del condannato e l’applicazione di forme esecutive idonee ad assicurarne la salute;

che il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, è intervenuto in giudizio con atto depositato il 22 novembre 2005, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile e, comunque, infondata;

che tali conclusioni risultano ribadite, nel complesso, in esito alla produzione di memorie nelle date del 23 gennaio e del 6 febbraio 2007;

che, secondo la difesa erariale, la questione sarebbe irrilevante nel giudizio a quo, in quanto il condannato avrebbe potuto chiedere ed ottenere, in alternativa all’affidamento terapeutico, un provvedimento di sospensione dell’esecuzione della pena a norma dell’art. 90 del d.P.R. n. 309 del 1990;

che la questione, sempre a parere dell’Avvocatura dello Stato, sarebbe comunque infondata, risultando arbitraria la comparazione dell’affidamento terapeutico con quello «ordinario», in quanto quest’ultimo, pur applicabile per un numero indefinito di volte, sarebbe caratterizzato da «limiti quantitativi e qualitativi» ben più penetranti del primo;

che non sussisterebbe, d’altro canto, alcuna discriminazione fondata sulla sequenza di formazione del giudicato, posto che l’affidamento terapeutico potrebbe essere applicato, in ogni caso, con riguardo a due soli provvedimenti di condanna.

Considerato che il Tribunale di sorveglianza di Firenze solleva – con riferimento agli artt. 3, 27, terzo comma e 32 della Costituzione – questione di legittimità costituzionale dell’art. 94, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza);

che il rimettente fonda la rilevanza della questione sull’assunto che, nel caso di specie, ricorrano tutte le condizioni per disporre l’affidamento a scopo terapeutico del condannato, e che l’accoglimento della domanda sia precluso solo dalla norma censurata, la quale dispone che detta misura non può essere applicata per più di due volte;

che per altro, in epoca successiva all’ordinanza di rimessione, il quadro normativo concernente i presupposti per l’affidamento a scopo terapeutico è mutato per effetto delle modifiche introdotte, nel testo dell’art. 94 del d.P.R. n. 309 del 1990, dall’art. 4-undecies del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272 (Misure urgenti per garantire la sicurezza ed i finanziamenti per le prossime Olimpiadi invernali, nonché la funzionalità dell’Amministrazione dell’interno. Disposizioni per favorire il recupero di tossicodipendenti recidivi e modifiche al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 303), convertito, con modificazioni, nella legge 21 febbraio 2006, n. 49;

che in particolare, secondo il nuovo testo del comma 4 dell’art. 94 del d.P.R. n. 309 del 1990, l’affidamento terapeutico può essere disposto solo quando il tribunale di sorveglianza ritiene che il programma concordato, con le prescrizioni correlate, contribuisca al recupero del condannato ed assicuri la prevenzione del pericolo che questi commetta ulteriori reati;

che la rilevanza della questione sollevata, la quale pure concerne una disposizione rimasta inalterata, è condizionata dalla ricorrenza di tutti i presupposti sostanziali per l’affidamento in prova del condannato, così che l’effetto preclusivo in ordine all’accoglimento della richiesta resti connesso unicamente al dato della duplice precedente concessione del medesimo beneficio;

che spetta al giudice a quo valutare in quale misura lo ius superveniens abbia inciso sulla disciplina dei presupposti per l’affidamento a scopo terapeutico, così come delineata, prima dell’intervento di riforma, nell’elaborazione giurisprudenziale della materia;

che, comunque, dall’ordinanza di rimessione non può evincersi che sia stata specificamente apprezzata l’idoneità della misura a prevenire il rischio della commissione di nuovi reati da parte dell’interessato, idoneità richiesta dalla norma censurata, nei termini indicati, per effetto di modifiche sopravvenute all’ordinanza medesima;

che, pertanto, gli atti devono essere restituiti al rimettente perché proceda ad una nuova valutazione circa la rilevanza della questione proposta.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Firenze.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 marzo 2007.

F.to:

Franco BILE, Presidente

Gaetano SILVESTRI, Redattore

Depositata in Cancelleria il 16 marzo 2007.