ORDINANZA N. 69 ANNO 2007
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai Signori:
- Franco BILE Presidente
- Francesco AMIRANTE Giudice
- Ugo DE SIERVO "
- Paolo MADDALENA "
- Alfio FINOCCHIARO "
- Alfonso QUARANTA "
- Franco GALLO "
- Luigi MAZZELLA "
- Gaetano SILVESTRI "
- Sabino CASSESE "
- Maria Rita SAULLE "
- Giuseppe TESAURO "
- Paolo Maria NAPOLITANO "
ha pronunciato la seguente
O R D I N A N Z A nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 11, comma 1, della legge della Regione Valle d’Aosta 19 dicembre 2005, n. 34 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della regione autonoma Valle d’Aosta - legge finanziaria per gli anni 2006/2008. Modificazione di leggi regionali), promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri notificato il 24 febbraio 2006, depositato in cancelleria il 1° marzo 2006 ed iscritto al n. 32 del registro ricorsi 2006.Visto l’atto di costituzione della Regione Valle d’Aosta;
udito nell’udienza pubblica del 6 febbraio 2007 il Giudice relatore Franco Bile.
Ritenuto che, con ricorso notificato il 24 febbraio 2006 e depositato il successivo 1° marzo, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha impugnato – in riferimento agli artt. 3 e 117, secondo comma, lettere m) ed n), della Costituzione – l’art. 11, comma 1, della legge della Regione autonoma Valle d’Aosta-Vallée d’Aoste, 19 dicembre 2005, n. 34 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della regione autonoma Valle d’Aosta - legge finanziaria per gli anni 2006/2008. Modificazione di leggi regionali), nella parte in cui esclude gli studenti lavoratori dagli interventi in materia di diritto allo studio universitario;
che, secondo il ricorrente, la Regione autonoma non ha competenza legislativa in tema di istruzione universitaria, in quanto lo statuto speciale (di cui alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4) attribuisce all’ente competenza primaria in materia di istruzione tecnico professionale (art. 2, primo comma 1, lettera r), e competenza «integrativa-attuativa» in materia di istruzione materna, elementare e media (art. 3, primo comma 1, lettera g);
che, peraltro – anche ipotizzando una competenza concorrente, desumibile dall’art. 23, ultimo comma, del d.P.R. 22 febbraio 1982, n. 182, che affida alla Regione anche funzioni amministrative concernenti, tra l’altro, l’assistenza scolastica a favore degli studenti universitari –, la disposizione regionale impugnata si porrebbe comunque in contrasto con i principi generali dettati dall’art. 7, comma 1, lettera a), della legge 2 dicembre 1991, n. 390, secondo cui «l’accesso ai servizi e alle provvidenze economiche è garantito a tutti gli studenti iscritti nelle università che hanno sede nella regione»; principi che (ai sensi del successivo art. 11) si applicano anche alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome, nel caso in cui i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione non prevedano esplicitamente una competenza in materia;
che, quindi, la norma in esame violerebbe la competenza esclusiva dello Stato sulla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali ed in materia di norme generali sull’istruzione, e lederebbe il principio di uguaglianza nell’accesso all’istruzione universitaria, discriminando gli studenti lavoratori da quelli che tali non sono;
che la Regione autonoma Valle d’Aosta, costituitasi in giudizio, ha chiesto alla Corte di dichiarare la questione inammissibile, improcedibile e comunque infondata;
che – preso atto della sopravvenuta abrogazione della norma impugnata ad opera dell’art. 11 della legge della Regione autonoma Valle d’Aosta 4 agosto 2006, n. 21 (Manutenzione, per l’anno 2006, del sistema normativo regionale. Modificazioni di leggi regionali e altre disposizioni) – il Consiglio dei ministri, con delibera del 12 gennaio 2007, ha deciso di rinunciare all’impugnativa;
che l’Avvocatura generale dello Stato ha quindi depositato, in data 24 gennaio 2007, atto di rinuncia al ricorso, notificato alla Regione, e che questa, con delibera della Giunta regionale in pari data, depositata il 2 febbraio 2007, ha accettato tale rinuncia.
Considerato che, ai sensi dell’art. 25 delle norme integrative per i giudizi dinanzi a questa Corte, la rinuncia al ricorso, seguita dall’accettazione della controparte, comporta l’estinzione del processo.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara estinto il processo.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 febbraio 2007.
F.to:
Franco BILE, Presidente e Redattore
Depositata in Cancelleria il 9 marzo 2007.