ORDINANZA N. 48
ANNO 2007
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Giovanni Maria FLICK Presidente
- Francesco AMIRANTE Giudice
- Ugo DE SIERVO "
- Romano VACCARELLA "
- Paolo MADDALENA "
- Alfio FINOCCHIARO "
- Alfonso QUARANTA "
- Franco GALLO "
- Luigi MAZZELLA "
- Gaetano SILVESTRI "
- Sabino CASSESE "
- Maria Rita SAULLE "
- Giuseppe TESAURO "
- Paolo Maria NAPOLITANO "
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 547, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2006), promosso con ordinanza del 27 marzo 2006 dal Tribunale di Torino nel procedimento a carico di P.C.A. ed altro, iscritta al n. 350 del registro ordinanze 2006 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 40, prima serie speciale, dell’anno 2006.
Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 24 gennaio 2007 il Giudice relatore Giuseppe Tesauro.
Ritenuto che, nel corso di un procedimento penale, il Tribunale di Torino, sezione distaccata di Susa, con ordinanza del 27 marzo 2006, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 25 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 547, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2006), il quale prevede che per le violazioni di cui all’art. 110, comma 9, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), commesse in data antecedente all’entrata in vigore della citata legge, si applicano le disposizioni vigenti al tempo delle violazioni stesse;
che il rimettente premette che l’art. 1, comma 543, della legge n. 266 del 2005 ha trasformato in illecito amministrativo le fattispecie già configurate come reato dall’art. 110, comma 9, del r.d. n. 773 del 1931, ivi compresa quella contestata agli imputati nel giudizio a quo;
che, tuttavia, ai sensi dell’art. 1, comma 547, della legge n. 266 del 2005, le violazioni poste in essere anteriormente alla data di entrata in vigore della stessa legge rimangono soggette alla disciplina previgente;
che il giudice a quo deduce il contrasto di tale disposizione transitoria con gli artt. 3 e 25 della Costituzione, assumendo che «il permanere della rilevanza penale [...] delle condotte commesse anteriormente al 1° gennaio 2006 costituisce elemento di evidente ed inammissibile discordanza con il diverso trattamento riservato a coloro che abbiano commesso il fatto dopo l’entrata in vigore della legge»;
che, ad avviso del rimettente, venuto meno il disvalore penale e la riprovazione sociale per le violazioni indicate dall’art. 110 del r.d. n. 773 del 1931, non sussistono ragionevoli motivi che giustifichino l’ultrattività della norma incriminatrice;
che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo di dichiarare la questione inammissibile o, comunque, manifestamente infondata.
Considerato che il Tribunale di Torino, sezione distaccata di Susa, dubita, in riferimento agli artt. 3 e 25 della Costituzione, della legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 547, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2006), in forza del quale, per le violazioni di cui all’art. 110, comma 9, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), commesse in data antecedente all’entrata in vigore della citata legge, si applicano le disposizioni vigenti al tempo delle violazioni stesse;
che, successivamente all’ordinanza di rimessione, l’art. 110, comma 9, del r.d. n. 773 del 1931 – norma oggetto della disciplina transitoria censurata – è stato sostituito dall’art. 1, comma 86, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2007);
che, pertanto, gli atti vanno restituiti al giudice a quo per un nuovo esame della rilevanza della questione alla luce dello ius superveniens.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Torino, sezione distaccata di Susa.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 febbraio 2007.
F.to:
Giovanni Maria FLICK, Presidente
Giuseppe TESAURO, Redattore
Depositata in Cancelleria il 20 febbraio 2007.