ORDINANZA N. 44 ANNO 2007
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Giovanni Maria FLICK Presidente
- Francesco AMIRANTE Giudice
- Ugo DE SIERVO "
- Romano VACCARELLA "
- Paolo MADDALENA "
- Alfio FINOCCHIARO "
- Alfonso QUARANTA "
- Franco GALLO "
- Luigi MAZZELLA "
- Gaetano SILVESTRI "
- Sabino CASSESE "
- Maria Rita SAULLE "
- Giuseppe TESAURO "
- Paolo Maria NAPOLITANO "
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 8, lettera a), del decreto-legge 9 settembre 2002, n. 195 (Disposizioni urgenti in materia di legalizzazione del lavoro irregolare di extracomunitari), convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2002 n. 222, promosso dal Tribunale di Pisa sul ricorso proposto da L. A. contro la Prefettura di Pisa, con ordinanza del 23 ottobre 2003, iscritta al n. 219 del registro ordinanze 2006 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 28, prima serie speciale, dell’anno 2006.
Udito nella camera di consiglio del 24 gennaio 2007 il Giudice relatore Francesco Amirante.
Ritenuto che, nel corso di un giudizio promosso da un cittadino extracomunitario avverso il decreto prefettizio di espulsione coattiva dal territorio nazionale emesso in seguito al rigetto dell’istanza di legalizzazione presentata dal datore di lavoro, il Tribunale di Pisa, con ordinanza del 23 ottobre 2003 (pervenuta a questa Corte il 10 giugno 2006), ha sollevato, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 8, lettera a), della legge 9 ottobre 2002, n. 222 (recte: del decreto-legge 9 settembre 2002, n. 195, recante «Disposizioni urgenti in materia di legalizzazione del lavoro irregolare di extracomunitari», convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2002, n. 222), nella parte in cui esclude dalla legalizzazione del lavoro irregolare i cittadini extracomunitari nei cui confronti non possa essere disposta la revoca di un precedente provvedimento di espulsione, in quanto per l’esecuzione di tale atto è stato previsto l’accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica;
che, nella specie, il ricorrente era stato in precedenza espulso con accompagnamento alla frontiera per essere entrato ed aver soggiornato clandestinamente nel territorio nazionale senza aver spontaneamente adempiuto all’intimazione contenuta nel provvedimento di espulsione;
che il giudice remittente, dopo aver precisato di dover incidentalmente vagliare (ai fini della sua eventuale disapplicazione) la legittimità del provvedimento di rigetto dell’istanza di legalizzazione in argomento, che rappresenta l’atto presupposto rispetto a quello oggetto dell’impugnazione, osserva come entrambi i suddetti provvedimenti costituiscano mera applicazione della disposizione censurata;
che, nel merito, il giudice a quo sottolinea che la norma in esame si pone in contrasto con il principio di uguaglianza, in quanto, del tutto irragionevolmente, esclude dalla regolarizzazione coloro i quali, senza essere pericolosi per la sicurezza pubblica e senza aver riportato condanne penali, si trovano nella condizione del ricorrente e non, invece, quanti, pur essendo stati destinatari di un provvedimento espulsivo per i medesimi motivi, non sono stati accompagnati coattivamente alla frontiera per mere circostanze casuali;
che, quanto alla rilevanza, il Tribunale di Pisa osserva che l’esito del ricorso pendente dipende dall’accoglimento o meno della presente questione.
Considerato che il Tribunale di Pisa dubita, in riferimento all’art. 3 Cost., della legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 8, lettera a), del decreto-legge 9 settembre 2002, n. 195 (Disposizioni urgenti in materia di legalizzazione del lavoro irregolare di extracomunitari), convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2002, n. 222, nella parte in cui esclude dalla legalizzazione del lavoro irregolare i cittadini extracomunitari nei cui confronti non possa essere disposta la revoca di un precedente provvedimento di espulsione, in quanto per l’esecuzione di tale atto è stato previsto l’accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica;
che questa Corte, investita della medesima questione oggi proposta dal giudice remittente, l’ha dichiarata non fondata con sentenza n. 206 del 2006;
che nella richiamata pronuncia – dopo aver evidenziato come la disposizione censurata si riferisca alla legalizzazione dei rapporti di lavoro intrattenuti da cittadini extracomunitari in epoca antecedente l’entrata in vigore della legge 30 luglio 2002, n. 189, la quale ha sensibilmente modificato la disciplina dell’espulsione amministrativa – si è affermato che, in riferimento a tale pregresso quadro normativo, l’espulsione amministrativa veniva di regola eseguita con intimazione all’interessato ad abbandonare il territorio dello Stato e non tramite accompagnamento coattivo alla frontiera, sicché questa seconda modalità di esecuzione, correlata non «a lievi irregolarità amministrative ma alla situazione di coloro che avessero già dimostrato la pervicace volontà di rimanere in Italia in una posizione di irregolarità», non irragionevolmente implica il divieto di sanatoria della relativa posizione di lavoro;
che il Tribunale di Pisa non sottopone alla Corte alcuna argomentazione diversa ed ulteriore rispetto a quelle già scrutinate nella menzionata decisione;
che la presente questione, pertanto, deve essere dichiarata manifestamente infondata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 8, lettera a), del decreto-legge 9 settembre 2002, n. 195 (Disposizioni urgenti in materia di legalizzazione del lavoro irregolare di extracomunitari), convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2002, n. 222, sollevata, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, dal Tribunale di Pisa con l’ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 febbraio 2007.
F.to:
Giovanni Maria FLICK, Presidente
Francesco AMIRANTE, Redattore
Depositata in Cancelleria il 20 febbraio 2007.