ORDINANZA N. 37
ANNO 2007
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Franco BILE Presidente
- Giovanni Maria FLICK Giudice
- Francesco AMIRANTE "
- Paolo MADDALENA "
- Alfio FINOCCHIARO "
- Alfonso QUARANTA "
- Franco GALLO "
- Luigi MAZZELLA "
- Gaetano SILVESTRI "
- Sabino CASSESE "
- Maria Rita SAULLE "
- Giuseppe TESAURO "
- Paolo Maria NAPOLITANO "
ha pronunciato la seguente
ORDINANZAnel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 3, n. 3 (recte: comma 3), del d.P.R. 31 agosto 1999, n. 394 (Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell’articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286), così come sostituito dall’art. 3, comma 1, lettera a), del d.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334 (Regolamento recante modifiche ed integrazioni al d.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, in materia di immigrazione), promosso con ordinanza del 24 gennaio 2006 dal Giudice di pace di Palermo, sul ricorso promosso da G. A. contro il Prefetto di Palermo, iscritta al n. 184 del registro ordinanze 2006 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25, prima serie speciale, dell’anno 2006.
Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Ritenuto che, con ordinanza emessa il 24 gennaio 2006, il Giudice di pace di Palermo ha sollevato, in riferimento all’articolo 24, secondo e terzo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 3, n. 3 (recte: comma 3), del d.P.R. 31 agosto 1999, n. 394 (Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell’articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286), così come sostituito dall’art. 3, comma 1, lettera a), del d.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334 (Regolamento recante modifiche ed integrazioni al d.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, in materia di immigrazione);
che il giudizio a quo ha ad oggetto l’impugnazione del decreto di espulsione, emesso dal Prefetto di Palermo nei confronti di G.A., cittadina cinese, la quale ha dichiarato di non averne compreso il significato in quanto redatto senza l’assistenza di un interprete della lingua a lei conosciuta;
che il Prefetto ha motivato la mancata nomina dell’interprete con l’impossibilità di reperirlo nell’immediatezza; motivazione questa che, secondo il giudice a quo, contrasterebbe con l’art. 24, secondo e terzo comma, della Costituzione;
che, secondo il rimettente, l’art. 3, comma 3, del d.P.R. n. 394 del 1999, si limita a prevedere che, se lo straniero destinatario di uno degli atti di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), non comprende la lingua italiana, il provvedimento a lui diretto deve essere accompagnato da una sintesi del suo contenuto nella lingua a lui comprensibile o, se ciò non è possibile per indisponibilità del personale idoneo alla traduzione, in una delle altre lingue indicate dalla norma, senza che assuma rilevanza la circostanza della immediata o meno reperibilità del suddetto personale.
Considerato che il Giudice di pace di Palermo dubita, in riferimento all’art. 24, secondo e terzo comma, della Costituzione, della legittimità costituzionale dell’art. 3, comma 3, del d.P.R. 31 agosto 1999, n. 394 (Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell’articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286), così come sostituito dall’art. 3, comma 1, lettera a), del d.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334 (Regolamento recante modifiche ed integrazioni al d.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, in materia di immigrazione);
che tale censura è manifestamente inammissibile, in quanto diretta contro una disposizione regolamentare sottratta, in quanto tale, al giudizio di legittimità costituzionale.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 3, comma 3, del d.P.R. 31 agosto 1999, n. 394 (Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell’articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286), così come sostituito dall’art. 3, comma 1, lettera a), del d.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334 (Regolamento recante modifiche ed integrazioni al d.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, in materia di immigrazione), sollevata, in riferimento all’art. 24, secondo e terzo comma, della Costituzione, dal Giudice di pace di Palermo con l’ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 gennaio 2007.
F.to:
Franco BILE, Presidente
Maria Rita SAULLE, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 9 febbraio 2007.