Ordinanza n. 20 del 2007

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ORDINANZA N. 20

ANNO 2007

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

-      Franco                             BILE                                             Presidente

-      Giovanni Maria               FLICK                                              Giudice

-      Francesco                        AMIRANTE                                          "

-      Ugo                                 DE SIERVO                                         "

-      Romano                           VACCARELLA                                   "

-      Paolo                               MADDALENA                                    "

-      Alfio                                FINOCCHIARO                                  "

-      Alfonso                           QUARANTA                                        "

-      Franco                             GALLO                                                 "

-      Luigi                                MAZZELLA                                         "

-      Gaetano                           SILVESTRI                                          "

-      Sabino                             CASSESE                                             "

-      Maria Rita                       SAULLE                                               "

-      Giuseppe                         TESAURO                                            "

-      Paolo Maria                     NAPOLITANO                                    "

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 937 codice della navigazione promosso con ordinanza del 10 maggio 2006 dal Tribunale di Roma nel procedimento civile vertente tra Fabrizio Fabbri e Alitalia s.p.a. iscritta al n. 302 del registro ordinanze 2006 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 37, prima serie speciale, dell’anno 2006.

Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 10 gennaio 2007 il Giudice relatore Luigi Mazzella.

Ritenuto che, con ordinanza emessa il 10 maggio 2006, il Tribunale di Roma ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, dell’art. 937 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 (Approvazione del testo definitivo del codice della navigazione), nella parte in cui tale norma consente il decorso del termine biennale di prescrizione dei diritti derivanti dal contratto di lavoro del personale di volo dal giorno dello sbarco nel luogo di assunzione successivamente alla cessazione o risoluzione del rapporto di lavoro, anche laddove quest’ultimo sia assistito dalla cosiddetta “stabilità reale” ex art. 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, (Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell’attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento);

che, come riferisce il rimettente, l’ALITALIA Linee Aeree Italiane S.p.A., nel costituirsi in giudizio contro un dipendente che l’aveva convenuta per ottenere il riconoscimento di varie differenze retributive maturate nel corso degli anni, aveva eccepito la parziale estinzione per prescrizione dei crediti azionati, denunciando al contempo l’illegittimità costituzionale dell’art. 937 del codice della navigazione, il quale prevede che i diritti derivanti dal contratto di lavoro al personale di volo si prescrivono col decorso del termine di due anni dal giorno dello sbarco nel luogo di assunzione, successivamente alla cessazione o alla risoluzione del rapporto;

che, osserva il giudice a quo, a differenza di quanto previsto per gli altri crediti di lavoro per effetto degli interventi di questa Corte (sentenze n. 63 del 1966 e n. 174 del 1972), la norma censurata non consente il decorso della prescrizione in costanza di rapporto, finanche quando questo sia assistito dalla cosiddetta “stabilità reale” di cui all'art. 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300 e successive modifiche; norma ormai applicabile anche alle imprese di navigazione aerea, per effetto della sentenza n. 41 del 1991 di questa Corte;

che secondo il rimettente, nel nuovo quadro normativo, la disposizione impugnata sarebbe priva di ragionevole giustificazione e, quindi, lesiva del principio costituzionale di uguaglianza, rispetto ai dipendenti delle imprese diverse da quelle di navigazione aerea, per i quali il termine prescrizionale decorre in corso di rapporto;

che è intervenuto nel giudizio di costituzionalità il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, eccependo l’inammissibilità delle questioni per difetto di motivazione sulla rilevanza, nonché l’infondatezza delle stesse;

Considerato che questa Corte, con sentenza n. 354 del 2006, ha già avuto modo di chiarire, in relazione a identica questione, che in caso di rapporto di lavoro con il personale di volo assistito da tutela reale, la decorrenza della prescrizione dei crediti a partire dalla cessazione del rapporto di lavoro e non in costanza dello stesso non comporta violazione del principio di ragionevolezza né di quello di eguaglianza, poiché la ratio della norma non affonda le sue radici nella tutela del lavoratore contro il metus di licenziamento, ma in alcune caratteristiche tipiche del contratto con il personale di volo, connesse al momento genetico del rapporto e alle modalità di erogazione della prestazione lavorativa; caratteristiche che unicamente giustificano le differenze di regime rispetto al lavoro comune;

che, in particolare, con la disposizione censurata, il legislatore del 1942 ha inteso dare rilievo ad una situazione di particolare difficoltà di esercizio del diritto, dipendente dal frequente allontanamento del lavoratore aeronautico dal foro competente, in ciò non discostandosi dal principio contenuto nell'art. 2935 cod. civ.;

che la questione deve pertanto essere dichiarata manifestamente infondata, non risultando profili diversi o aspetti ulteriori rispetto a quelli già valutati con la pronuncia richiamata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 937 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 (Approvazione del testo definitivo del codice della navigazione), sollevata, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, dal Tribunale di Roma con l’ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 gennaio 2007.

F.to:

Franco BILE, Presidente

Luigi MAZZELLA, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 26 gennaio 2007.