Ordinanza n. 18 del 2007

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ORDINANZA N. 18

ANNO 2007

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

-      Franco                             BILE                                             Presidente

-      Giovanni Maria               FLICK                                              Giudice

-      Francesco                        AMIRANTE                                          "

-      Ugo                                 DE SIERVO                                         "

-      Romano                           VACCARELLA                                   "

-      Paolo                               MADDALENA                                    "

-      Alfio                                FINOCCHIARO                                  "

-      Alfonso                           QUARANTA                                        "

-      Franco                             GALLO                                                 "

-      Luigi                                MAZZELLA                                         "

-      Gaetano                           SILVESTRI                                          "

-      Sabino                             CASSESE                                             "

-      Maria Rita                       SAULLE                                               "

-      Giuseppe                         TESAURO                                            "

-      Paolo Maria                     NAPOLITANO                                    "

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 7, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223 (Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro), promosso con ordinanza del 16 luglio 2004 dal Tribunale di Trani nel procedimento civile vertente tra Domenico Pellegrino e l’INPS, iscritta al n. 975 del registro ordinanze 2004 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 49, prima serie speciale, dell’anno 2004.

Visti gli atti di costituzione di Domenico Pellegrino e dell’INPS nonché l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell’udienza pubblica del 9 gennaio 2007 il Giudice relatore Luigi Mazzella;

uditi gli avvocati Biagio Capacchione per Domenico Pellegrino, Giuseppe Fabiani per l’INPS e l’avvocato dello Stato Paolo Gentili per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto che, nel corso di un giudizio promosso da Domenico Pellegrino nei confronti dell’INPS per ottenere la differenza tra l’indennità di mobilità, spettantegli nel mese di febbraio 1997, e quanto da lui percepito allo stesso titolo, il Tribunale di Trani, con ordinanza del 16 luglio 2004, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 7, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223 (Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro), in riferimento agli artt. 3 e 38, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui – secondo il consolidato indirizzo interpretativo della Corte di legittimità – determina la predetta indennità dividendo per trenta il massimale mensile ivi indicato e moltiplicando poi  il risultato per i giorni compresi in ciascuno dei mesi di riferimento;

            che, a giudizio del rimettente, tale “diritto vivente” viola l’art. 3 Cost. prevedendo un trattamento ingiustificatamente differenziato tra lavoratori i quali, pur essendo parimenti collocati in mobilità, fruiscono, nel mese di febbraio, di una prestazione previdenziale in misura diversa a seconda che si riferisca ad anni bisestili o meno; ciò in quanto il criterio di calcolo dell’indennità di mobilità pro die assicura loro una diversa tutela a seconda che il periodo di disoccupazione riguardi o meno un anno bisestile, dovendosi liquidare le prestazioni secondo le giornate di calendario comprese nel mese di febbraio (e, quindi, per 29 giornate nel primo caso e 28 giornate nel secondo);

            che, secondo il giudice a quo, l’attribuzione dell’indennità di mobilità in misura proporzionale ai giorni di febbraio anziché in misura pari all’intero massimale spettante negli altri mesi dell’anno violerebbe altresì il principio di adeguatezza della tutela dei lavoratori disoccupati enunciato dal secondo comma dell’art. 38 Cost.;

che si è costituito nel giudizio il ricorrente lamentando che il procedimento applicato dall’INPS contrasta sia con la normativa concernente l’indennità di disoccupazione (la quale è predeterminata nel suo importo giornaliero), sia con ulteriori riferimenti normativi;

che si è costituito in giudizio l’INPS sostenendo che alla prestazione de qua si applica il procedimento di calcolo fissato dalla legge per l’indennità di disoccupazione e che quindi deve dapprima calcolarsi l’importo giornaliero della prestazione (dividendosi l’importo mensile, nei limiti del massimale, per il coefficiente fisso pari a trenta, in forza dell’art. 32, comma 1 del d.P.R. n. 818 del 1957) e poi moltiplicarsi il risultato per i giorni del mese di febbraio;

che, secondo l’Istituto previdenziale, tale criterio di calcolo – condiviso anche dalla costante giurisprudenza di legittimità – non urta contro alcuno dei parametri indicati dal rimettente;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, eccependo vari profili di inammissibilità della questione sia con riferimento all’art. 3 Cost. che all’art. 38 Cost., e osservando, nel merito, che la misura dell’indennità non è frutto di arbitrarietà, derivando essa dal rispetto di specifiche modalità di calcolo delle prestazioni erogate dalle gestioni previdenziali obbligatorie, nel rispetto di imprescindibili esigenze di equilibrio finanziario.

Considerato che il Tribunale di  Trani dubita della legittimità costituzionale dell’art. 7, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223 (Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro), in riferimento agli artt. 3 e 38, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui – secondo il consolidato indirizzo interpretativo della Corte di legittimità – determina la misura dell’indennità di mobilità dividendo per trenta il massimale indicato nella norma impugnata e successivamente moltiplicando il risultato per i giorni compresi in ciascuno dei mesi di riferimento;

            che, a giudizio del rimettente, tale “diritto vivente” sarebbe in contrasto con l’art. 3 della Costituzione, introducendo una ingiustificata disparità di trattamento tra lavoratori, parimenti disoccupati e collocati in mobilità, i quali fruiscono, nel mese di febbraio, di una prestazione previdenziale in misura diversa a seconda che si riferisca ad anni bisestili o meno: ciò in quanto il criterio di calcolo dell’indennità di mobilità pro die – desumibile dal rinvio operato dal citato art. 7 comma 12 alla disciplina generale dell’assicurazione contro la disoccupazione involontaria, e, dunque all’art. 32 del d.P.R. 26 aprile 1957, n. 818 (Norme di attuazione e di coordinamento della L. 4 aprile 1952, n. 218, sul riordinamento delle pensioni dell’assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti) - assicura loro una tutela diversa  a seconda che il periodo di disoccupazione riguardi o meno un anno bisestile, dovendosi liquidare le prestazioni secondo le giornate di calendario comprese nel mese di febbraio (e,quindi, per 29 giornate nel primo caso e 28 giornate nel secondo);

            che, secondo il giudice a quo, l’attribuzione dell’indennità di mobilità in misura proporzionale ai giorni di febbraio anziché in misura pari all’intero massimale spettante negli altri mesi dell’anno violerebbe altresì il principio di adeguatezza di tutela dei lavoratori disoccupati enunciato dal secondo comma dell’art. 38 Cost;

            che nessuna delle esposte censure può essere condivisa;

che l’indennità di mobilità, prevista dalla norma impugnata risponde all’esigenza di provvedere ai bisogni dei lavoratori dipendenti da imprese rientranti nel campo di applicazione dell’intervento straordinario di integrazione salariale, i quali siano divenuti definitivamente esuberanti e non possano perciò mantenere il posto di lavoro;

            che detta provvidenza è commisurata in percentuale (cento per cento per i primi dodici mesi e ottanta per cento sino al trentaseiesimo mese) al trattamento di integrazione salariale spettante nel periodo immediatamente precedente la risoluzione del rapporto di lavoro;

            che, non essendo previsto, nella norma impugnata, alcun meccanismo di calcolo ragguagliato "al mese", è del tutto ragionevole il “diritto vivente” costituito dalla richiamata giurisprudenza di legittimità secondo cui l’indennità va corrisposta solo con riferimento alle singole giornate di effettiva disoccupazione;

che, conseguentemente, per il mese di febbraio – cui esclusivamente volge la sua attenzione il rimettente - l’indennità spetta per i ventotto o i ventinove giorni compresi in tale mese (a seconda che ricorra o meno un anno bisestile) dividendo per trenta l’importo commisurato all’integrazione salariale e moltiplicando il risultato per ventotto o per ventinove;

            che non è affatto ingiustificata una diversità di trattamento, in relazione al numero delle giornate indennizzabili, in quanto basata sull’articolazione del calendario comune;

che neppure può ritenersi che la diretta applicazione all’indennità di mobilità dell’art. 32 del d.P.R. n. 818 del 1957 costituisca un vulnus  all’art. 38, secondo comma, Cost., atteso che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, il concetto di “adeguatezza” della prestazione previdenziale è rapportato, dal parametro invocato, alle “esigenze di vita” dei lavoratori che si trovano in situazione di bisogno di varia origine, tra cui anche quella derivante dalla disoccupazione involontaria;

            che, nel caso di specie l’adeguatezza della tutela previdenziale in questione non appare assolutamente in discussione, anche in considerazione della assoluta modestia delle differenze economiche dell’indennità di mobilità poste a raffronto in conseguenza dell’uno o dell’altro criterio di computo;

            che, l’indennità di mobilità appare comunque adeguata alle necessità di vita del lavoratore sol che si consideri che il suo importo è, in ogni caso, di gran lunga maggiore dell’indennità ordinaria di disoccupazione (della quale condivide la natura e la funzione) la quale è rapportata al 40 per cento della retribuzione (art. 78, comma 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2001»);

che, pertanto, la questione è manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26 secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 7, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223 (Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 38, secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale di Trani con l’ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 gennaio 2007.

F.to:

Franco BILE, Presidente

Luigi MAZZELLA, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 26 gennaio 2007.