ORDINANZA N. 15
ANNO 2007
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai Signori:
- Franco BILE Presidente
- Giovanni Maria FLICK Giudice
- Francesco AMIRANTE "
- Ugo DE SIERVO "
- Romano VACCARELLA "
- Paolo MADDALENA "
- Alfio FINOCCHIARO "
- Alfonso QUARANTA "
- Franco GALLO "
- Luigi MAZZELLA "
- Gaetano SILVESTRI "
- Sabino CASSESE "
- Maria Rita SAULLE "
- Giuseppe TESAURO "
- Paolo Maria NAPOLITANO "
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 80, secondo comma, del regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165 (Testo unico delle disposizioni sull’edilizia popolare ed economica), promosso con ordinanza del 13 settembre 2004 dal Tribunale amministrativo regionale della Puglia – Sezione distaccata di Lecce, sul ricorso proposto da I.COS. S.p.A. nei confronti dell’Istituto Autonomo Case Popolari di Brindisi, iscritta al n. 1093 del registro ordinanze 2004 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 6, prima serie speciale, dell’anno 2005.
Visto l’atto di costituzione della I.COS. S.p.A.;
udito nell’udienza pubblica del 21 novembre 2006 il Giudice relatore Alfio Finocchiaro.
Ritenuto che, nel corso di giudizio amministrativo per l’esecuzione del giudicato, costituito da sentenza del Tribunale di Brindisi di condanna dell’Istituto Autonomo Case Popolari (I.A.C.P.) di Brindisi al pagamento a favore della I.COS. S.p.A. di lire 104.816.630, oltre accessori e spese, il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sezione di Lecce, ha sollevato, con ordinanza 13 settembre 2004, questione di legittimità costituzionale dell’art. 80, secondo comma, del regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165 (Testo unico delle disposizioni sull’edilizia popolare ed economica), laddove subordina l’esercizio dell’azione esecutiva nei confronti degli enti costruttori di case popolari al preventivo rilascio di nulla-osta amministrativo, per violazione dei principi di uguaglianza e di effettività della funzione giurisdizionale (art. 3 e 24 della Costituzione);
che il giudice rimettente premette: che la I.COS. S.p.A. aveva intimato infruttuosamente precetto all’istituto debitore; che aveva diffidato, senza esito, l’I.A.C.P. ad adempiere e che, in seguito a ciò, aveva proposto ricorso chiedendo al giudice di adottare i provvedimenti necessari a dare completa ed effettiva attuazione alla sentenza;
che l’I.A.C.P. si era opposto deducendo l’assenza di preventivo nulla-osta all’azione esecutiva da parte del Ministero dei Lavori pubblici (ora: Regione);
che, sotto il profilo della rilevanza della questione, il giudice a quo osserva che la norma censurata trova applicazione indipendentemente dall’esistenza di mutui o contributi statali concessi a favore dell’I.A.C.P., con la conseguenza che la pretesa esecutiva azionata, attraverso la quale il creditore può ottenere il soddisfacimento delle proprie ragioni, è realizzabile solo in quanto quella disposizione sia rimossa dall’ordinamento;
che, quanto alla non manifesta infondatezza, rileva il giudice a quo che il diritto di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi non può subire significative e ingiustificate compressioni, come la giurisprudenza costituzionale ha palesato, facendo venire meno le norme che si rivelassero tali da ostacolare e rendere difficoltoso l’esercizio di quel diritto;
che la previsione del nulla-osta ministeriale (ora regionale) rende impossibile o comunque estremamente difficoltoso l’accesso alla tutela giurisdizionale, tanto più che, in assenza di regole per l’esercizio del potere autorizzatorio, l’azione finisce per essere subordinata all’incontrollata discrezionalità, se non all’arbitrio, della pubblica amministrazione;
che il nulla-osta preventivo, peraltro, non sembra pienamente giustificato dalla specificità delle funzioni dell’ente, giacché, se è vero che l’edilizia popolare costituisce “servizio pubblico di protezione civile”, è vero anche che numerosi altri interessi pubblici, di pari o maggiore rilevanza, sono sottoposti al rischio di un possibile ritardo nell’espletamento della funzione;
che, sempre secondo il rimettente, risulta altresì violato il principio di uguaglianza, per la diversa garanzia riservata ai creditori dell’ente pubblico, atteso che, pur in presenza di situazioni identiche, solo per alcuni si richiede il filtro della determinazione amministrativa ai fini dell’accesso alla tutela giurisdizionale;
che nel giudizio innanzi alla Corte si è costituita la I.COS. S.p.A., riportandosi a tutti i propri scritti difensivi depositati nel giudizio a quo.
Considerato che il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sezione di Lecce, dubita della legittimità costituzionale dell’art. 80, secondo comma, del regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165 (Testo unico delle disposizioni sull’edilizia popolare ed economica), laddove subordina l’esercizio dell’azione esecutiva nei confronti degli enti costruttori di case popolari, al preventivo rilascio di nulla-osta amministrativo, per violazione dei principi di uguaglianza e di effettività della funzione giurisdizionale (art. 3 e 24 della Costituzione);
che il primo comma del richiamato art. 80 stabilisce che tutti i rapporti tra imprese appaltatrici ed enti costruttori di case popolari ed economiche mutuatari della Cassa depositi e prestiti o dell’Amministrazione delle ferrovie dello Stato sono regolati dalle norme in vigore per le opere in conto dello Stato;
che il successivo secondo comma aggiunge che «i creditori di detti enti non possono esercitare contro i medesimi né proseguire, se iniziate, azioni esecutive né promuovere procedure fallimentari senza il preventivo nulla osta del Ministro per i lavori pubblici o di quello per le comunicazioni qualora trattisi di cooperative mutuatarie dell’Amministrazione delle ferrovie dello Stato»;
che, in presenza della chiara disposizione normativa, secondo cui è fatto divieto ai creditori degli enti costruttori di case popolari ed economiche, in quanto mutuatari della Cassa depositi e prestiti, di iniziare e proseguire azioni esecutive contro i medesimi senza il preventivo nulla osta del Ministro per i lavori pubblici, il giudice rimettente si limita ad affermare apoditticamente, ai fini della rilevanza della questione, che il citato art. 80 «trova applicazione [….] indipendentemente dall’esistenza di mutui o contributi statali concessi in favore dell’I.A.C.P.», senza in alcun modo motivare le ragioni di tali conclusioni e senza descrivere la fattispecie sottoposta al suo esame;
che, non risultando osservata la prescrizione dell’art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, in forza del quale il giudice è tenuto ad indicare nell’ordinanza i termini e i motivi della rimessione, la questione deve essere dichiarata manifestamente inammissibile.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art.80, secondo comma, del regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165 (Testo unico delle disposizioni sull’edilizia popolare ed economica), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sezione di Lecce, con l’ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 gennaio 2007.
F.to:
Franco BILE, Presidente
Alfio FINOCCHIARO, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 26 gennaio 2007.