ORDINANZA N. 459
ANNO 2006
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Giovanni Maria FLICK Presidente
- Francesco AMIRANTE Giudice
- Ugo DE SIERVO “
- Romano VACCARELLA “
- Alfonso QUARANTA “
- Alfio FINOCCHIARO “
- Franco GALLO “
- Luigi MAZZELLA “
- Gaetano SILVESTRI “
- Sabino CASSESE “
- Maria Rita SAULLE “
- Giuseppe TESAURO “
- Paolo Maria NAPOLITANO “
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’articolo 64, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell’articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), promosso con ordinanza del 14 dicembre 2004 dal Giudice di pace di Roma, nel procedimento penale a carico di De Filippis Michele iscritta al n. 205 del registro ordinanze 2005 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 16, prima serie speciale, dell’anno 2005.
Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 6 dicembre 2006 il Giudice relatore Ugo De Siervo.
Ritenuto che con ordinanza pronunciata il 14 dicembre 2004 e pervenuta a questa Corte il 3 marzo 2005, il Giudice di pace di Roma ha sollevato questione di legittimità costituzionale in via incidentale dell’art. 64, comma 2, «ultima parte» (rectius: secondo periodo), del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell’articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), in riferimento agli articoli 3, 24, 25, primo comma, e 112 della Costituzione;
che tale disposizione prevede la competenza del Giudice di pace ratione temporis, con riguardo ai reati commessi dopo la pubblicazione e anteriormente all’entrata in vigore del d.lgs. n. 274 del 2000, purché a tale ultima data non sia ancora avvenuta l’iscrizione della notizia di reato;
che il remittente rileva che la questione sarebbe non manifestamente infondata, poiché la norma impugnata «non distingue tra ritardi dovuti ad una precisa scelta da quelli connessi ad una oggettiva impossibilità di iscrivere tempestivamente la notizia di reato, lasciando di fatto all’Ufficio del P.M. un’assoluta discrezionalità che viola i diritti costituzionalmente garantiti di uguaglianza (art. 3), diritto di difesa (art. 24), del giudice naturale precostituito per legge (art. 25, co. I°), e dell’obbligatorietà dell’azione penale (art. 112)»;
che la questione sarebbe altresì rilevante, poiché la notizia di reato sarebbe stata iscritta con un ritardo di oltre 7 mesi «e non per impossibilità oggettiva […] come riferito in udienza dal pubblico ministero»;
che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o infondata;
che, secondo l’Avvocatura, l’inammissibilità della questione conseguirebbe ad una carente motivazione sulla non manifesta infondatezza, con riguardo sia al preteso contrasto della norma oggetto di censura con le disposizioni costituzionali evocate, sia alla ragione della distinzione tra ritardi nell’iscrizione della notizia di reato dovuti ad una scelta, anziché ad una “oggettiva impossibilità”;
che carente sarebbe inoltre la motivazione sulla rilevanza della questione, posto che «nulla viene detto circa i riflessi negativi per la posizione dell’imputato», conseguenti ad un eventuale accoglimento;
che la questione sarebbe altresì infondata, giacché l’iscrizione della notizia di reato sarebbe atto privo di discrezionalità.
Considerato che la questione di costituzionalità promossa dal Giudice di pace di Roma investe l’art. 64, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell’articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468) nella parte in cui si afferma la competenza ratione temporis del Giudice di pace per i reati commessi dopo la pubblicazione e anteriormente all’entrata in vigore del d.lgs. n. 274 del 2000, purché a tale ultima data non sia ancora avvenuta l’iscrizione della notizia di reato;
che il giudice a quo ha omesso di descrivere la fattispecie concreta devoluta alla sua cognizione;
che, in particolare, mancando di specificare la data di commissione del fatto per cui si procede e la data di iscrizione della conseguente notizia di reato, il rimettente incorre in un evidente difetto di motivazione sulla rilevanza della questione;
che, pertanto, in conformità alla costante giurisprudenza di questa Corte (ex plurimis, ordinanze n. 55 del 2006 e n. 472 del 2005), la questione sollevata va dichiarata manifestamente inammissibile per difetto di motivazione sulla rilevanza;
Visti gli articoli 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti la Corte costituzionale.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 64, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell’articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), sollevata, in riferimento agli articoli 3, 24, 25, primo comma, e 112 della Costituzione, dal Giudice di pace di Roma con l’ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 dicembre 2006.
F.to:
Giovanni Maria FLICK, Presidente
Ugo DE SIERVO, Redattore
Depositata in Cancelleria il 28 dicembre 2006.