ORDINANZA N. 434 ANNO 2006
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Franco BILE Presidente
- Giovanni Maria FLICK Giudice
- Francesco AMIRANTE "
- Ugo DE SIERVO "
- Romano VACCARELLA "
- Paolo MADDALENA "
- Alfio FINOCCHIARO "
- Alfonso QUARANTA "
- Franco GALLO "
- Gaetano SILVESTRI "
- Sabino CASSESE "
- Maria Rita SAULLE "
- Giuseppe TESAURO "
- Paolo Maria NAPOLITANO "
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 4 e 8 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5 (Definizione dei procedimenti in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria, nonché in materia bancaria e creditizia, in attuazione dell’articolo 12 della legge 3 ottobre 2001, n. 366) e successive modificazioni, promosso dal Tribunale di Torino, nel procedimento civile instaurato da P. C. nei confronti della Fintur s.p.a. ed altri, con ordinanza del 1° ottobre 2004, iscritta al n. 15 del registro ordinanze 2005 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 6, prima serie speciale, dell’anno 2005.
Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 22 novembre 2006 il Giudice relatore Francesco Amirante.
Ritenuto che il Tribunale di Torino, con ordinanza in data 1° ottobre 2004, ha sollevato, in riferimento agli artt. 24, secondo comma, e 111, secondo comma, della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale: a) dell’art. 4 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5 (Definizione dei procedimenti in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria, nonché in materia bancaria e creditizia, in attuazione dell’articolo 12 della legge 3 ottobre 2001, n. 366), «nella parte in cui non prevede l’obbligatorietà della notifica, da parte del convenuto, della comparsa di risposta anche agli altri co-convenuti, i quali si trovano, pertanto, privati della possibilità di conoscere le difese svolte dal convenuto, di replicare ad esse e di dedurre eventuali mezzi istruttori, con conseguente lesione del diritto al pieno contraddittorio, lesione che risulta ancora più evidente allorquando i co-convenuti si trovino in posizione antitetica e confliggente tra di loro»; b) dell’art. 8 dello stesso d.lgs. n. 5 del 2003, «nella parte in cui non viene consentito agli altri convenuti di replicare alla modifica delle domande svolte dall’attore, a fronte della notifica dell’istanza di fissazione di udienza ad opera di altro convenuto», con conseguente lesione del loro diritto di difesa;
che, quanto alla prima delle suddette questioni, il remittente chiarisce come la rilevanza derivi dalla circostanza che, nella specie, l’attore, assumendosi mandatario di alcuni soggetti, li ha convenuti in giudizio, unitamente al suo sostanziale contraddittore, in qualità di coobbligati in solido rispetto alla propria pretesa creditoria, per vedere loro estesi gli effetti della richiesta sentenza, con il conseguente verificarsi di una situazione in cui alcuni convenuti si trovano in una posizione contrastante non solo con quella dell’attore, ma anche con quella di una parte chiamata in giudizio insieme con loro;
che, con riferimento alla seconda questione, il giudice a quo desume la rilevanza dal fatto che, a fronte dell’intervenuta modifica della domanda da parte dell’attore e del tempestivo deposito dell’istanza di fissazione dell’udienza collegiale da parte di uno dei convenuti, gli altri convenuti sono stati privati della facoltà di replicare al suddetto mutamento della domanda;
che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo la dichiarazione di inammissibilità o di manifesta infondatezza delle questioni.
Considerato che il Tribunale di Torino dubita, in riferimento agli artt. 24, secondo comma, e 111, secondo comma, della Costituzione, della legittimità costituzionale dell’art. 4 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5 (Definizione dei procedimenti in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria, nonché in materia bancaria e creditizia, in attuazione dell’articolo 12 della legge 3 ottobre 2001, n. 366), nella parte in cui non prevede che, nel processo con pluralità di parti, ciascun convenuto debba notificare la propria comparsa di risposta a tutti gli altri convenuti, e dell’art. 8 dello stesso d.lgs. n. 5 del 2003, il quale, nell’ipotesi in cui uno dei convenuti abbia notificato l’istanza di fissazione dell’udienza, non consente agli altri convenuti di replicare alla modifica delle domande svolte dall’attore;
che, successivamente all’ordinanza di rimessione, il decreto legislativo 28 dicembre 2004, n. 310 (Integrazioni e correzioni alla disciplina del diritto societario ed al testo unico in materia bancaria e creditizia) ha apportato significative innovazioni al d.lgs. n. 5 del 2003 proprio con riguardo al processo con pluralità di parti, modificando, fra l’altro, anche l’art. 8 attualmente censurato;
che, pertanto, appare opportuno restituire gli atti al giudice remittente per una nuova valutazione delle questioni alla luce dell’intervenuta modifica legislativa.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Torino.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 dicembre 2006.
F.to:
Franco BILE, Presidente
Francesco AMIRANTE, Redattore
Depositata in Cancelleria il 19 dicembre 2006.