ORDINANZA N. 430
ANNO 2006
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Franco BILE Presidente
- Giovanni Maria FLICK Giudice
- Francesco AMIRANTE "
- Paolo MADDALENA "
- Alfio FINOCCHIARO "
- Alfonso QUARANTA "
- Franco GALLO "
- Luigi MAZZELLA "
- Gaetano SILVESTRI "
- Sabino CASSESE "
- Maria Rita SAULLE "
- Giuseppe TESAURO "
- Paolo Maria NAPOLITANO "
ha pronunciato la seguente
ORDINANZARitenuto che il Tribunale regionale di giustizia amministrativa – sezione autonoma per la Provincia di Bolzano, con ordinanza del 29 settembre 2005, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 2-bis della legge della Provincia autonoma di Bolzano 30 dicembre 1988, n. 64 (Programmi didattici per la scuola primaria della provincia di Bolzano, 1988), inserito dall’art. 18 della legge provinciale 8 aprile 2004, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2004 e per il triennio 2004-2006 e norme legislative collegate-legge finanziaria 2004), per violazione degli articoli 19 e 103 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), nonché dell’art. 6, comma 2, del d.P.R. 10 febbraio 1983, n. 89 (Approvazione del testo unificato dei decreti del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 116 e 4 dicembre 1981, n. 761, concernenti norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di ordinamento scolastico in provincia di Bolzano);
che il giudizio a quo ha ad oggetto la impugnazione di due provvedimenti della Giunta della Provincia autonoma di Bolzano con i quali è stato introdotto, a partire dall’anno scolastico 2004/2005, l’insegnamento obbligatorio della lingua italiana in tutte le prime classi delle scuole elementari in lingua tedesca;
che, in punto di rilevanza, il rimettente evidenzia che gli atti impugnati sono stati emanati sulla base di quanto previsto dall’art. 2-bis della legge provinciale n. 64 del 1988, il quale prevede l’insegnamento obbligatorio della lingua italiana, nella misura di un’ora settimanale, a partire dalla prima classe della scuola elementare in lingua tedesca, di talché l’eventuale accoglimento della sollevata questione di costituzionalità determinerebbe l’illegittimità dei provvedimenti oggetto del giudizio principale;
che, in punto di non manifesta infondatezza, il giudice a quo ritiene che detta norma provinciale contrasti con l’art. 19, primo comma, dello statuto speciale, nonché con la relativa norma di attuazione (art. 6, comma 2, del d.P.R. n. 89 del 1983), nella parte in cui esse prevedono l’obbligatorietà dell’insegnamento della seconda lingua, italiana o tedesca, nelle scuole elementari a partire dalla seconda o dalla terza classe;
che quindi, a parere del rimettente, tali norme farebbero espresso divieto di introdurre l’insegnamento in questione prima della seconda classe elementare, in quanto lo scopo del legislatore statutario sarebbe quello di «consolidare innanzitutto e soprattutto la conoscenza della madrelingua»;
che, sempre ad avviso del rimettente, la norma impugnata violerebbe anche l’art. 103 dello statuto speciale, ai sensi del quale, per le modificazioni statutarie, si applica il procedimento stabilito dalla Costituzione per le leggi costituzionali;
che si è costituita in giudizio la Provincia autonoma di Bolzano, chiedendo che la questione sollevata sia dichiarata inammissibile e, comunque, infondata;
che, ad avviso della Provincia, la norma impugnata deve essere letta alla luce dei principi statutari della Regione Trentino-Alto Adige e, in particolare, dell’art. 2, che riconosce «parità di diritti ai cittadini, qualunque sia il gruppo linguistico al quale appartengono», salvaguardando le «rispettive caratteristiche etniche e culturali»;
che, pertanto, la previsione di cui all’art. 19, primo comma, dello statuto speciale dovrebbe essere interpretata, al contrario di quanto ritenuto dal TRGA rimettente, quale norma volta a garantire che l’insegnamento obbligatorio della seconda lingua abbia inizio «al più tardi» dalla seconda classe elementare;
che inoltre, la Provincia osserva che l’art. 9 del d.P.R. n. 89 del 1983 le riconosce il potere di adottare «le modifiche dei programmi e degli orari di insegnamento e di esame, ivi compresa l’introduzione di nuovi insegnamenti, per le scuole di ciascun gruppo linguistico»;
che, in prossimità dell’udienza, la Provincia autonoma di Bolzano ha depositato memoria insistendo per la declaratoria di inammissibilità o infondatezza della questione.
Considerato che il Tribunale regionale di giustizia amministrativa – sezione autonoma per la Provincia di Bolzano ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 2-bis della legge della Provincia autonoma di Bolzano 30 dicembre 1988, n. 64 (Programmi didattici per la scuola primaria della provincia di Bolzano, 1988), inserito dall’art. 18 della legge provinciale 8 aprile 2004, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2004 e per il triennio 2004-2006 e norme legislative collegate -legge finanziaria 2004), per violazione degli articoli 19 e 103 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), nonché dell’art. 6, comma 2, del d.P.R. 10 febbraio 1983, n. 89 (Approvazione del testo unificato dei decreti del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 116 e 4 dicembre 1981, n. 761, concernenti norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di ordinamento scolastico in provincia di Bolzano);
che il rimettente ritiene che la norma censurata, prevedendo l’introduzione dell'insegnamento obbligatorio della lingua italiana, nella misura di un'ora settimanale, a partire dalla prima classe della scuola elementare in lingua tedesca, contravverrebbe al divieto di iniziare tale insegnamento prima della seconda classe elementare, asseritamene sancito dall’art. 19, primo comma, dello statuto speciale e dalla relativa norma di attuazione di cui all’art. 6, comma 2, del d.P.R. n. 89 del 1983;
che, infatti, secondo il giudice rimettente, scopo della norma statutaria sarebbe quello di «consolidare innanzitutto e soprattutto la conoscenza della madrelingua»;
che, invero, la prospettazione della questione sollevata, nei termini indicati, si fonda su un’erronea interpretazione dell’art. 19 dello statuto di autonomia, atteso che la prescrizione secondo cui, nelle «scuole elementari, con inizio dalla seconda o dalla terza classe, […] è obbligatorio l’insegnamento della seconda lingua» non contiene alcun divieto di introdurre anticipatamente tale materia di studio;
che detta norma statutaria, evidentemente ispirata dalla finalità di favorire quanto più possibile l’integrazione fra i diversi gruppi linguistici esistenti in Trentino-Alto Adige, quale presupposto essenziale per la loro convivenza pacifica, è posta a presidio dell’obbligatorietà dell’insegnamento della seconda lingua, accanto allo studio della madre lingua, nelle scuole elementari;
che, coerentemente con tale finalità, l’art. 6 del d.P.R. n. 89 del 1983, dopo aver ribadito quanto stabilito dall’art. 19, primo comma, dello statuto, specifica che «l’insegnamento della seconda lingua, impartito in misura tale da assicurarne una adeguata conoscenza, fa parte integrante del piano di studi di ciascun tipo di scuola», mentre il successivo art. 9 del d.P.R. n. 89 del 1983 riconosce alla Provincia il potere di individuare «i percorsi didattici più idonei e rispondenti alle esigenze culturali e linguistiche dei gruppi medesimi, nel quadro della unitarietà dell’ordinamento scolastico provinciale definito dall’art. 19 dello statuto»;
che, pertanto, alla luce di tali considerazioni, la norma impugnata non contrasta né con l’art. 19 dello statuto né con la relativa norma di attuazione di cui all’art. 6 del d.P.R. n. 89 del 1983;
che, conseguentemente, non può ritenersi violato neanche l’art. 103 dello statuto, non venendo in considerazione alcuna modifica statutaria;
che, dunque, la questione è manifestamente infondata sotto tutti i profili evocati.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 2-bis della legge della Provincia autonoma di Bolzano 30 dicembre 1988, n. 64 (Programmi didattici per la scuola primaria della provincia di Bolzano, 1988), inserito dall’art. 18 della legge provinciale 8 aprile 2004, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2004 e per il triennio 2004-2006 e norme legislative collegate – legge finanziaria 2004) sollevata, in riferimento agli artt. 19 e 103 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), nonché all’art. 6, comma 2, del d.P.R. 10 febbraio 1983, n. 89 (Approvazione del testo unificato dei decreti del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 116 e 4 dicembre 1981, n. 761, concernenti norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di ordinamento scolastico in provincia di Bolzano), dal Tribunale regionale di giustizia amministrativa – sezione autonoma per la Provincia di Bolzano, con l’ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 dicembre 2006.
F.to:
Franco BILE, Presidente
Maria Rita SAULLE, Redattore
Depositata in Cancelleria il 19 dicembre 2006.