Ordinanza n. 417 del 2006

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ORDINANZA N. 417

ANNO 2006

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Franco                      BILE                                      Presidente

- Giovanni Maria        FLICK                                     Giudice     

- Francesco                 AMIRANTE                                 “

- Ugo                          DE SIERVO                                 “

- Romano                    VACCARELLA                          “

- Paolo                        MADDALENA                            “

- Alfio                         FINOCCHIARO                          “

- Alfonso                    QUARANTA                               “

- Franco                      GALLO                                        “

- Luigi                         MAZZELLA                                “

- Gaetano                    SILVESTRI                                  “

- Sabino                      CASSESE                                     “

- Maria Rita                SAULLE                                      “

- Giuseppe                  TESAURO                                   “

- Paolo Maria              NAPOLITANO                            “

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’articolo 2, comma 1, lettere b), c), d), e), f), i) e k), della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 18 agosto 2005, n. 21 (Norme di semplificazione in materia di igiene, medicina del lavoro e sanità pubblica e altre disposizioni per il settore sanitario e sociale), promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 21 ottobre 2005, depositato in cancelleria il 26 ottobre 2005 ed iscritto al n. 89 del registro ricorsi 2005.

            Visto l’atto di costituzione della Regione Friuli-Venezia Giulia;

            udito nell’udienza pubblica del 10 ottobre 2006 il Giudice relatore Ugo De Siervo;

            uditi l’avvocato dello Stato Paolo Cosentino per il Presidente del Consiglio dei ministri e l’avvocato Giandomenico Falcon per la Regione Friuli-Venezia Giulia.

Ritenuto che, con ricorso notificato il 21 ottobre 2005 e depositato il successivo 26 ottobre, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha impugnato l’art. 2, comma 1, lettere b), c), d), e), f), i) e k), della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 18 agosto 2005, n. 21 (Norme di semplificazione in materia di igiene, medicina del lavoro e sanità pubblica e altre disposizioni per il settore sanitario e sociale), «per contrasto con gli articoli 5, punto 16, e 6, punto 2, della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), con l’art. 117, comma 2, Cost., nonché con i principi fondamentali della legislazione statale nelle materie in essi trattate»;

che, ad avviso del ricorrente, le disposizioni impugnate «eccedono dalle competenze statutarie regionali previste agli artt. 5, punto 16, e 6, punto 2, della legge cost. n. 1 del 1963, incidendo, per un verso, su materie riservate dalla Costituzione alla legislazione esclusiva dello Stato e, per altro verso, su principi fondamentali stabiliti dalla normativa statale in materia di salute e tutela e sicurezza del lavoro»;

che, in particolare, l’art. 2, comma 1, lettera b), nel prevedere l’abolizione dell’obbligo di presentare il certificato di idoneità fisica per lo svolgimento del servizio civile, si porrebbe in contrasto con l’art. 5, comma 4, della legge 6 marzo 2001, n. 64 (Istituzione del servizio civile nazionale), nonché con il correlato art. 3, comma 1, del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77 (Disciplina del Servizio civile nazionale a norma dell’articolo 2 della legge 6 marzo 2001, n. 64), «laddove si statuisce che l’ammissione al servizio civile è subordinata, tra l’altro, al possesso del requisito della idoneità fisica certificata dagli organi del Servizio sanitario nazionale», dal momento che la norma regionale in questione invaderebbe «una materia, quale quella del servizio civile nazionale, riservata alla legislazione esclusiva statale essendo riconducibile alla materia “difesa e sicurezza dello Stato”, di cui all’art. 117, comma 2, lettera d), Cost.»;

che, l’art. 2, comma 1, lettera d), nel prevedere l’abolizione dell’obbligo di presentare il certificato di idoneità fisica per l’assunzione di insegnanti, si porrebbe in contrasto con l’art. 2, comma 1, numero 3), del d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 (Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi), laddove si rinverrebbe il principio secondo il quale possono accedere agli impieghi civili delle pubbliche amministrazioni i soggetti che posseggono, tra gli altri requisiti, anche quello dell’idoneità fisica all’impiego;

che, ad avviso del ricorrente, da ciò conseguirebbe che la norma regionale «incide illegittimamente nelle materie “ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali” e “norme generali sull’istruzione” che la Costituzione riserva, ai sensi dell’art. 117, comma 2, lettere g) e n), alla competenza esclusiva dello Stato»;

che l’art. 2, comma 1, lettere e) ed f), della legge regionale in questione, abolendo l’obbligo della presentazione del certificato di idoneità fisica per l’assunzione dei minori e degli apprendisti, inciderebbe «su normativa relativa ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali in materia di salute e di tutela e sicurezza del lavoro e, in particolare, sul principio di cui all’art. 8 della legge n. 977 del 1967», il quale stabilisce «che i minori “possono essere ammessi al lavoro purché siano riconosciuti idonei all’attività lavorativa cui saranno adibiti a seguito di visita medica” e relativa certificazione», con ciò evidenziando il contrasto delle norme impugnate «da un lato, con l’art. 117, comma 2, lettera m), Cost. e, dall’altro, con i principi fondamentali in materia di salute e di tutela e sicurezza del lavoro, di cui all’art. 117, comma 3, Cost.»;

che, infine, secondo quanto sostiene il ricorrente, l’art. 2, comma 1, lettere c), i) e k), eliminando l’obbligo della presentazione del certificato di idoneità fisica, rispettivamente, per l’operatore all’impiego di gas tossici, per il mestiere di fochino e per l’operatore adibito alla conduzione di generatori a vapore, avrebbe ad oggetto attività esposte a particolari rischi, incidendo pertanto «sulla normativa riguardante i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali in materia di salute e di tutela e sicurezza del lavoro», in violazione – per quanto indica il ricorrente – dell’art. 16 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 (Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro), secondo il quale gli accertamenti sanitari dei lavoratori «comprendono esami clinici e biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti necessari dal medico competente»;

che, in particolare, per la specifica attività inerente il mestiere di fochino, l’accertamento del possesso dei requisiti fisici indispensabili risulterebbe prevista dall’art. 27 del d.P.R. 19 marzo 1956, n. 302 (Norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro integrative di quelle generali emanate con decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547), mentre, per l’attività di conduzione di generatori a vapore, il certificato di idoneità psicofisica sarebbe richiesto dall’art. 3 del decreto ministeriale 1° marzo 1974, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 99 del 16 aprile 1974, (Norme per l’abilitazione alla conduzione di generatori di vapore) quale indispensabile requisito per l’abilitazione alla conduzione dei generatori stessi;

che, pertanto, anche le norme regionali in questione risulterebbero in contrasto «per un verso, con l’art. 117, comma 2, lettera m), Cost. e, per altro verso, con i principi fondamentali in materia di salute e di tutela e sicurezza del lavoro, di cui all’art. 117, comma 3, Cost.»;

che, con atto depositato il 14 novembre 2005, si è costituita in giudizio la Regione Friuli-Venezia Giulia, per chiedere che questa Corte respinga il ricorso in quanto inammissibile e infondato, rinviando a separata memoria l’illustrazione delle ragioni a sostegno della propria difesa;

che, in prossimità dell’udienza pubblica, la Regione Friuli-Venezia Giulia ha depositato una memoria, sostenendo, con articolate argomentazioni, la radicale infondatezza delle doglianze fatte valere nel ricorso introduttivo del giudizio, tanto sotto il profilo della asserita riconduzione delle disposizioni censurate a titoli di competenza legislativa esclusiva dello Stato, quanto sotto il profilo della presunta violazione dei principi fondamentali della legislazione statale in materie di potestà concorrente.

Considerato che il Presidente del Consiglio dei ministri, con ricorso iscritto al n. 89 del registro ricorsi del 2005, ha impugnato l’art. 2, comma 1, lettere b), c), d), e), f), i) e k), della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 18 agosto 2005, n. 21 (Norme di semplificazione in materia di igiene, medicina del lavoro e sanità pubblica e altre disposizioni per il settore sanitario e sociale);

che il Consiglio dei ministri, nella riunione del 22 settembre 2006, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, ha deliberato la rinuncia al ricorso;

che, in particolare, nella relazione del Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali si osserva che i profili di censura rilevati nei confronti delle lettere c), d), e), f), i), e k) del comma 1 dell’art. 2 dell’impugnata legge regionale «possono ritenersi superati alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 162 del 2004», mentre la censura nei confronti della lettera b) del comma 1 del medesimo art. 2 «può ritenersi invece superata dal disegno di legge regionale n. 198 approvato con Deliberazione giuntale n. 1384 del 15 giugno 2006 che abroga la disposizione censurata ed è di prossima e imminente approvazione da parte del Consiglio regionale»;

che la Giunta regionale della Regione Friuli-Venezia Giulia, nella seduta del 29 settembre 2006, ha deliberato l’accettazione dell’avvenuta rinuncia;

che, ai sensi dell'art. 25 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, la rinuncia al ricorso, seguita dalla relativa accettazione della controparte, produce l’effetto di estinguere il processo.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara estinto il processo.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 dicembre 2006.

F.to:

Franco BILE, Presidente

Ugo DE SIERVO, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 14 dicembre 2006.