ORDINANZA N. 403
ANNO 2006
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Franco BILE Presidente
- Giovanni Maria FLICK Giudice
- Francesco AMIRANTE "
- Ugo DE SIERVO "
- Romano VACCARELLA "
- Paolo MADDALENA "
- Alfio FINOCCHIARO "
- Alfonso QUARANTA "
- Franco GALLO "
- Luigi MAZZELLA "
- Gaetano SILVESTRI "
- Sabino CASSESE "
- Maria Rita SAULLE "
- Giuseppe TESAURO "
- Paolo Maria NAPOLITANO "
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 2, 5 e 5-bis della legge 15 dicembre 1990, n. 386 (Nuova disciplina sanzionatoria degli assegni bancari), come sostituiti dal decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 (Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio ai sensi dell’art. 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205), promosso con ordinanza del 27 gennaio 2006 dal Giudice di pace di La Spezia, nel procedimento civile vertente tra Tantalo Franco e la Prefettura di La Spezia, iscritta al n. 153 del registro ordinanze 2006 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 21, prima serie speciale, dell’anno 2006.
Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio dell’8 novembre 2006 il Giudice relatore Sabino Cassese.
Ritenuto che il Giudice di pace di La Spezia ha sollevato – in riferimento all’art. 3 della Costituzione – questione di legittimità costituzionale degli artt. 2, 5 e 5-bis della legge 15 dicembre 1990, n. 386 (Nuova disciplina sanzionatoria degli assegni bancari), come sostituiti dal decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 (Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell’articolo 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205), che disciplinano, tra l’altro, le sanzioni pecuniarie e le sanzioni accessorie per l’emissione di assegni senza provvista;
che, secondo quanto espone il remittente, pende un procedimento di opposizione a ordinanza-ingiunzione emanata dal prefetto, con la quale è stato ingiunto all’opponente – che aveva emesso un assegno senza provvista, successivamente protestato – di pagare la sanzione pecuniaria, oltre gli accessori, ed è stata applicata la sanzione accessoria del divieto di emettere assegni bancari per la durata di anni due;
che le disposizioni impugnate violerebbero l’art. 3 Cost., perché non prevedono né il pagamento in misura ridotta delle sanzioni pecuniarie, né la gradualità nel divieto di emettere assegni, né le cause esimenti di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), così «creando una grave disparità di trattamento rispetto ad altri casi analoghi», quali sarebbero quelli relativi alla circolazione stradale, ed attribuendo al prefetto completa discrezionalità;
che il giudice conclude nel senso che le questioni sembrano «non manifestamente infondate e risultano altresì rilevanti al fine di decidere. Infatti nel presente procedimento si deve decidere della correttezza delle sanzioni applicate dal prefetto, sanzioni che potrebbero risultare arbitrarie qualora le norme di cui sopra dovessero essere ritenute incostituzionali»;
che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, concludendo per l’inammissibilità o la manifesta infondatezza della questione sollevata.
Considerato che nell’ordinanza di remissione manca del tutto la motivazione in ordine alla rilevanza della questione di costituzionalità, non essendo chiaro se l’opponente abbia chiesto di avvalersi del pagamento in misura ridotta, né se sia sorta nel processo una questione di applicazione di cause di giustificazione, né in che senso rilevi il profilo della asserita mancata gradualità delle sanzioni, atteso che il prefetto ha applicato il minimo edittale;
che, inoltre, la motivazione in ordine alla non manifesta infondatezza è generica, non avendo il giudice specificato le ragioni del denunciato contrasto con l’art. 3 Cost.;
che pertanto la questione sollevata è manifestamente inammissibile.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 2, 5 e 5-bis della legge 15 dicembre 1990, n. 386 (Nuova disciplina sanzionatoria degli assegni bancari), come sostituiti dal decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 (Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell’articolo 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205), sollevata con l’ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 novembre 2006.
F.to:
Franco BILE, Presidente
Sabino CASSESE, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria l’1 dicembre 2006.