Ordinanza n. 379 del 2006

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ORDINANZA N. 379

ANNO 2006

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

-      Franco                           BILE                                           Presidente

-      Giovanni Maria             FLICK                                          Giudice

-      Francesco                      AMIRANTE                                      "

-      Ugo                               DE SIERVO                                      "

-      Romano                        VACCARELLA                               "

-      Paolo                             MADDALENA                                 "

-      Alfio                             FINOCCHIARO                               "

-      Alfonso                         QUARANTA                                    "

-      Franco                           GALLO                                             "

-      Luigi                             MAZZELLA                                     "

-      Gaetano                        SILVESTRI                                       "

-      Sabino                           CASSESE                                          "

-      Maria Rita                     SAULLE                                           "

-      Giuseppe                       TESAURO                                        "

-      Paolo Maria                   NAPOLITANO                                 "

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 6, comma 2, 7 ed 8 del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139 (Costituzione dell’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, a norma dell’articolo 2 della legge 24 febbraio 2005, n. 34), promosso con ricorso della Regione Toscana notificato il 15 settembre 2005, depositato in cancelleria il 22 settembre 2005 ed iscritto al n. 81 del registro ricorsi 2005.

            Visto l’atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

            udito nell’udienza pubblica del 24 ottobre 2006 il Giudice relatore Giuseppe Tesauro;

            uditi l’avvocato Fabio Lorenzoni  per la Regione Toscana e l’avvocato dello Stato Massimo Salvatorelli per il Presidente del Consiglio dei ministri.

 Ritenuto che con ricorso notificato il 15 settembre 2005, depositato nella cancelleria di questa Corte  il successivo 22 settembre, la Regione Toscana ha sollevato, in riferimento agli artt. 117 e 118 della Costituzione ed al principio di leale collaborazione, questione di legittimità costituzionale in via principale degli artt. 6, comma 2, 7 ed 8 del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139 (Costituzione dell’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, a norma dell’articolo 2 della legge 24 febbraio 2005, n. 34);

che le norme, nelle parti impugnate, rispettivamente, stabiliscono che: l’Ordine professionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili «si articola nel Consiglio nazionale e negli Ordini territoriali» (art. 6, comma 2); «in ciascun circondario di tribunale è istituito un Ordine territoriale, qualora vi risiedono o hanno il domicilio professionale almeno duecento tra dottori commercialisti ed esperti contabili e ne facciano richiesta almeno cinquanta» (art. 7, comma 1) e, «in ogni caso ed indipendentemente dai numeri minimi di cui al comma 1, è costituito un Ordine territoriale in ogni capoluogo di Provincia» (art. 7, comma 2); «sono organi dell’Ordine territoriale il Consiglio, il Presidente, il Collegio dei revisori e l’Assemblea degli iscritti» (art. 8);

            che, secondo la ricorrente, le citate disposizioni violerebbero l’art. 117 della Costituzione, in quanto recano una disciplina completa e di dettaglio nella materia delle «professioni»  – attribuita alla competenza legislativa concorrente delle regioni  –  senza neppure prevedere il potere di queste ultime di regolamentare l’organizzazione territoriale degli Ordini;

che, inoltre, le norme impugnate si porrebbero in contrasto con l’art. 118 della Costituzione, poiché non sussisterebbero esigenze di carattere unitario legittimanti l’intervento statale – il quale, nell’osservanza del principio di leale collaborazione, avrebbe comunque richiesto una «paritaria concertazione tra Stato e regione» –, dovendo ritenersi anzi peculiarmente importante il ruolo che le regioni possono svolgere a favore di un forte sviluppo delle professioni, in considerazione dei compiti svolti nei settori attinenti allo sviluppo economico del territorio;

che nel giudizio si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo – anche nella memoria depositata in prossimità dell’udienza pubblica –  che il ricorso sia dichiarato inammissibile e, comunque, infondato;

che in data 11 ottobre 2006 la Regione Toscana ha depositato atto di rinuncia al ricorso;

che l’Avvocatura generale dello Stato ha depositato atto di accettazione della rinuncia, debitamente autorizzato dal Consiglio dei ministri.

Considerato che, ai sensi dell’art. 25 delle norme integrative per i giudizi dinanzi a questa Corte, la rinuncia al ricorso, seguita dall’accettazione della controparte, comporta l’estinzione del processo.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

            dichiara estinto il processo.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 novembre 2006.

Franco BILE, Presidente

Giuseppe TESAURO, Redattore

Depositata in Cancelleria il 14 novembre 2006.