ORDINANZA N. 375
ANNO 2006
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Franco BILE Presidente
- Giovanni Maria FLICK Giudice
- Francesco AMIRANTE "
- Ugo DE SIERVO "
- Romano VACCARELLA "
- Paolo MADDALENA "
- Alfio FINOCCHIARO "
- Alfonso QUARANTA "
- Franco GALLO "
- Luigi MAZZELLA "
- Gaetano SILVESTRI "
- Sabino CASSESE "
- Maria Rita SAULLE "
- Giuseppe TESAURO "
- Paolo Maria NAPOLITANO "
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 5, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 (Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell’articolo 4, comma 4, lettera c, della legge 15 marzo 1997, n. 59), e dell’art. 2, comma 76, della legge della Regione Lombardia 5 gennaio 2000, n. 1, recante «Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59)», promosso con ordinanza del 17 marzo 2004 dal Tribunale amministrativo regionale della Lombardia, sul ricorso proposto da Meccano System s.r.l. contro la Regione Lombardia ed altri, iscritta al n. 705 del registro ordinanze 2004 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 36, prima serie speciale, dell’anno 2004.
Visto l’atto di costituzione della Regione Lombardia, nonché l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell’udienza pubblica del 10 ottobre 2006 il Giudice relatore Giuseppe Tesauro;
uditi l’avvocato Beniamino Caravita di Toritto per la Regione Lombardia e l’avvocato dello Stato Massimo Salvatorelli per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, con ordinanza del 17 marzo 2004, ha sollevato, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dell’art. 5, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 (Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell’articolo 4, comma 4, lettera c, della legge 15 marzo 1997, n. 59), e dell’art. 2, comma 76, della legge della Regione Lombardia 5 gennaio 2000, n. 1, recante «Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59)»;
che l’ordinanza è stata pronunciata nel giudizio promosso da una società di progettazione e costruzione di macchinari nei confronti della Regione Lombardia ed altri, ai fini dell’annullamento, previa sospensione, del provvedimento di esclusione dal contributo regionale per la realizzazione di progetti concernenti la diffusione ed il consolidamento dell’innovazione tecnologica presso le piccole e medie imprese, previsto dall’art. 6, comma 1, lettera d-quater, della legge della Regione Lombardia 16 dicembre 1996, n. 35 (Interventi per lo sviluppo regionale delle imprese minori);
che, in base a quanto esposto dal rimettente, il contributo in esame, in virtù dell’art. 2, comma 76, della legge della Regione Lombardia n. 1 del 2000, è erogato in conformità con la procedura valutativa a sportello di cui all’art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 123 del 1998;
che il TAR dubita della ragionevolezza del combinato disposto dell’art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 123 del 1998 e dell’art. 2, comma 76, della legge della Regione Lombardia n. 1 del 2000, nella parte in cui, dopo aver previsto che nella procedura valutativa a sportello l’istruttoria delle agevolazioni avviene secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande, stabilisce che, «ove le disponibilità finanziarie siano insufficienti rispetto alle domande presentate, la concessione dell’intervento è disposta secondo il predetto ordine cronologico»;
che, ad avviso del rimettente, posto che, in presenza di risorse limitate e di un’ampia platea di aspiranti, le istanze necessariamente si concentrano in uno spazio temporale circoscritto, l’ammissione ai contributi regionali dipenderebbe da circostanze imponderabili, quali la velocità dell’operatore addetto al protocollo, la scelta, da parte dei singoli interessati, della sede di registrazione delle domande più o meno affollata, la fila di aspiranti presenti allo sportello;
che, secondo il TAR, il proprium del procedimento a sportello si sostanzia nell’esclusione di una valutazione comparativa ed implica che, in carenza di risorse, accedano all’ausilio progetti, dotati di requisiti minimi predeterminati, individuati con meccanismi obiettivi;
che, tuttavia, il criterio di prevalenza individuato dal legislatore per il caso di esaurimento delle risorse disponibili non garantirebbe una scelta basata su una casualità pura, poiché la rilevazione dell’ordine cronologico di presentazione delle domande sarebbe «fortemente condizionata dall’intervento umano»;
che nel giudizio di costituzionalità si è costituita la Regione Lombardia, chiedendo di dichiarare l’inammissibilità, l’improcedibilità ovvero l’infondatezza della questione;
che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, concludendo per l’inammissibilità o l’infondatezza della questione.
Considerato che il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia dubita della legittimità costituzionale del combinato disposto dell’art. 5, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 (Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c, della legge 15 marzo 1997, n. 59) e dell’art. 2, comma 76, della legge della Regione Lombardia 5 gennaio 2000, n. 1, recante «Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59)», in riferimento all’art. 3 della Costituzione, nella parte in cui, dopo aver previsto che nella procedura valutativa a sportello l’istruttoria delle agevolazioni avviene secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande, stabilisce che, «ove le disponibilità finanziarie siano insufficienti rispetto alle domande presentate, la concessione dell’intervento è disposta secondo il predetto ordine cronologico»;
che, a giudizio del rimettente, il criterio di prevalenza individuato dal legislatore per il caso di esaurimento delle risorse disponibili non garantirebbe una scelta basata su una «casualità pura», in quanto, consentendo l’accesso di un’impresa al contributo regionale per il solo fatto che ha presentato l’istanza alcuni minuti prima delle concorrenti, farebbe irragionevolmente dipendere la selezione da circostanze imponderabili, quali la velocità dell’operatore addetto al protocollo, la scelta, da parte dei singoli interessati, della sede di registrazione delle domande più o meno affollata, la fila di aspiranti presenti allo sportello;
che le circostanze evidenziate dal TAR come rivelatrici dell’irrazionalità della disciplina del procedimento valutativo a sportello non derivano direttamente dalla formulazione delle norme denunciate, ma costituiscono evenienze strettamente connesse alle modalità di fatto della loro attuazione;
che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, inconvenienti fattuali ed abusi applicativi delle norme impugnate sono insuscettibili di dar luogo a questione di costituzionalità ed attengono, piuttosto, a materia propria dell’osservazione dei giudici di merito (v. sentenze n. 406 e n. 276 del 2005).
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dell’art. 5, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 (Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell’articolo 4, comma 4, lettera c, della legge 15 marzo 1997, n. 59) e dell’art. 2, comma 76, della legge della Regione Lombardia 5 gennaio 2000, n. 1, recante «Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59)», sollevata, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia con l’ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 novembre 2006.
Franco BILE, Presidente
Giuseppe TESAURO, Redattore
Depositata in Cancelleria il 14 novembre 2006.