Ordinanza n. 360 del 2006

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ORDINANZA N. 360

ANNO 2006

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai Signori:

-    Franco                                         BILE                                            Presidente

-    Giovanni Maria                           FLICK                                           Giudice

-   Francesco                                     AMIRANTE                                       "

-   Ugo                                              DE SIERVO                                       "

-   Romano                                       VACCARELLA                                 "

-   Paolo                                            MADDALENA                                  "

-   Alfio                                            FINOCCHIARO                                "

-    Alfonso                                       Quaranta                                      "

-    Franco                                         GALLO                                               "

-    Luigi                                            MAZZELLA                                       "

-    Gaetano                                       SILVESTRI                                        "

-    Sabino                                         CASSESE                                           "

-    Maria Rita                                   SAULLE                                             "

-    Giuseppe                                     TESAURO                                          "

-   Paolo Maria                                 NAPOLITANO                                  "        

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 12 della legge 3 ottobre 2001, n. 366 (Delega al Governo per la riforma del diritto societario) e degli articoli da 2 a 17 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5 (Definizione dei procedimenti in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria, nonché in materia bancaria e creditizia, in attuazione dell’art. 2 della legge 3 ottobre 2001, n. 366), promossi con ordinanze del 2 luglio, 30 giugno, 5 e 12 luglio, 17 e 8 giugno, 10 ottobre, 7 e 30 giugno e 9 novembre 2005 dal Tribunale di Napoli, rispettivamente iscritte ai numeri 544, 548, 549, 570, 573 e 586 del registro ordinanze 2005 ed ai numeri 31, 88, 89 e 151 del registro ordinanze 2006, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica numeri 46, 49 e 52, prima serie speciale, dell’anno 2005 e numeri 7, 14 e 21, prima serie speciale, dell’anno 2006.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio dell’11 ottobre 2006 il Giudice relatore Franco Bile.

Ritenuto che il Tribunale di Napoli, nel corso di dieci controversie in materia societaria, con altrettante ordinanze di contenuto sostanzialmente identico, emesse tra il 7 giugno ed il 9 novembre 2005, ha sollevato – in riferimento all’art. 76 della Costituzione, «nella parte in cui, in relazione al giudizio ordinario di primo grado, in materia societaria non indica i principi e criteri direttivi che avrebbero dovuto guidare le scelte del legislatore delegato» – questione di legittimità costituzionale dell’art. 12 della legge 3 ottobre 2001, n. 366 (Delega al Governo per la riforma del diritto societario), e, «per derivazione», degli artt. da 2 a 17 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5 (Definizione dei procedimenti in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria, nonché in materia bancaria e creditizia, in attuazione dell’art. 2 della legge 3 ottobre 2001, n. 366);

che ad avviso del rimettente – considerato il contenuto dell’impugnato art. 12 della legge n. 366 del 2001 – «la prima opzione interpretativa, sia in ordine logico sia di scelta […], più consona allo spirito del complesso normativo costituito dalla legge delega e dal decreto legislativo, è quella di ritenere che il legislatore delegante non abbia indicato con sufficiente determinazione i principi e criteri normativi che avrebbero dovuto guidare l’operato del legislatore delegato», che, di conseguenza, è stato lasciato libero di creare un nuovo modello processuale, completamente diverso dal procedimento ordinario disciplinato dal codice di procedura civile;

che il rimettente ritiene la questione rilevante, in quanto «dalla pronunzia della Corte costituzionale dipende l’applicabilità dell’intera nuova disciplina processuale alla concreta fattispecie»;

che, inoltre, il Tribunale di Napoli, «in via subordinata e per l’ipotesi in cui la Corte dovesse ritenere costituzionalmente legittimo l’art. 12 della legge n. 366/2001», ha sollevato questione di legittimità costituzionale «degli artt. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, l0, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17 del decreto legislativo n. 5 del 2003, per contrasto con l’art. 76 della Costituzione, in quanto emanati eccedendo dai principi e criteri direttivi dettati dalla legge n. 366 del 2001»;

che – secondo quanto afferma al riguardo il rimettente – per evitare il sospetto di incostituzionalità della legge delega per indeterminatezza e genericità si dovrebbe compiere lo sforzo interpretativo «già compiuto da altri giudici ordinari», di leggerla nel senso che il legislatore delegante, indicando il principio di «concentrazione del procedimento», si sia riferito alle scansioni previste nel processo ordinario, articolato in una successione di più udienze fisse ed obbligatorie; onde il legislatore delegato avrebbe potuto «riempire» il principio ispiratore della delega solo riducendo i termini previsti nel giudizio di cognizione ordinario per la fissazione di tali udienze e per il deposito di memorie e comparse difensive;

che, viceversa, il decreto legislativo – lungi dal «concentrare» l’attuale rito ordinario – ha in realtà introdotto nell’ordinamento il diverso rito prefigurato dal testo redatto dalla commissione ministeriale per la riforma del processo civile;

che, in tutti i giudizi (fatta eccezione per quello promosso con r.o. n. 151 del 2006), è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, concludendo per l’inammissibilità o per l’infondatezza delle sollevate questioni.

Considerato che le ordinanze di rimessione sollevano questioni identiche, riguardanti tutte la delega legislativa per la riforma dei procedimenti in materia di diritto societario, per cui i relativi giudizi devono essere riuniti e decisi con unica pronuncia;

che questa Corte – già investita del vaglio di costituzionalità delle stesse questioni, sollevate dal medesimo Tribunale di Napoli – ne ha dichiarato la manifesta inammissibilità, ritenendo che (considerate le modalità e le argomentazioni con le quali sono state prospettate) tra di esse non corra il (pur asserito) nesso di subordinazione logico-giuridica della seconda alla prima; e che, invece, l’interpretazione “subordinata”, esposta dal rimettente a sostegno della legittimità della legge di delega (da esso compiutamente argomentata e quasi “suggerita” alla Corte), contraddica radicalmente la diversa lettura della medesima norma premessa alla questione “principale”;

che anche le presenti questioni (sollevate in modo identico alle precedenti) presentano lo stesso difetto di prospettazione, in quanto il rimettente – non solo non adempie l’obbligo di ricercare un’interpretazione costituzionalmente orientata di ciascuna delle norme impugnate – ma propone, nel medesimo contesto motivazionale, due opzioni ermeneutiche sostanzialmente alternative, così inammissibilmente demandando alla Corte la scelta fra di esse.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative  per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 12 della legge 3 ottobre 2001, n. 366 (Delega al Governo per la riforma del diritto societario), e, «per derivazione», degli articoli da 2 a 17 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5 (Definizione dei procedimenti in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria, nonché in materia bancaria e creditizia, in attuazione dell'art. 2 della legge 3 ottobre 2001, n. 366), sollevate – in riferimento all’art. 76 della Costituzione – dal Tribunale di Napoli, con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 ottobre 2006.

Franco BILE, Presidente e Redattore

Depositata in Cancelleria il 7 novembre 2006.