Ordinanza n. 356 del 2006

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ORDINANZA N. 356

ANNO 2006

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai Signori:

- Franco                                            BILE                                        Presidente

- Giovanni Maria                              FLICK                                        Giudice

- Francesco                                       AMIRANTE                                     "

- Ugo                                                DE SIERVO                                     "

- Romano                                         VACCARELLA                               "

- Paolo                                              MADDALENA                                "

- Alfio                                              FINOCCHIARO                              "

- Alfonso                                          QUARANTA                                   "

- Franco                                            GALLO                                            "

- Luigi                                              MAZZELLA                                    "

- Gaetano                                         SILVESTRI                                      "

- Sabino                                            CASSESE                                          "

- Maria Rita                                      SAULLE                                           "

- Giuseppe                                        TESAURO                                        "

- Paolo Maria                                   NAPOLITANO                                "

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 3 e 4 della legge della Regione Emilia-Romagna 31 marzo 2003, n. 4 (Disposizioni in materia di dotazioni organiche e di copertura di posti vacanti per l’anno 2003), promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 29 maggio 2003, depositato in cancelleria il 7 giugno 2003 ed iscritto al n. 50 del registro ricorsi 2003.

Visto l’atto di costituzione della Regione Emilia-Romagna;

udito nell’udienza pubblica del 26 settembre 2006 il Giudice relatore Paolo Maddalena;

uditi l’avvocato dello Stato Giuseppe Fiengo per il Presidente del Consiglio dei ministri e l’avvocato Andrea Manzi per la Regione Emilia-Romagna.

Ritenuto che, con ricorso notificato il 29 maggio 2003 e depositato il successivo 7 giugno, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in via principale, degli artt. 3 e 4 della legge della Regione Emilia-Romagna 31 marzo 2003, n. 4 (Disposizioni in materia di dotazioni organiche e di copertura di posti vacanti per l’anno 2003), denunciandone il contrasto con l’art. 117, terzo comma, della Costituzione, in riferimento all’art. 34, comma 11, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2003), e con il principio di leale collaborazione tra Stato e Regioni;

che il ricorrente evidenzia che l’art. 3 censurato prevede la copertura dei posti vacanti nelle strutture della Giunta e del Consiglio regionale e che l’art. 4, anch’esso oggetto di denuncia, stabilisce che le Aziende sanitarie e l’Agenzia per la prevenzione e l’ambiente (ARPA) procedano ad assunzioni di personale; tali previsioni – si precisa ancora nel ricorso – «sono riferite all’anno 2003, stante l’art. 1, che dispone la validità della legge regionale fino al 31.12.2003»;

che, ad avviso della difesa erariale, le norme impugnate eccederebbero la competenza regionale, ponendosi in contrasto con l’art. 117, terzo comma, della Costituzione, «che indica la materia del “coordinamento della finanza pubblica” tra quelle a legislazione concorrente», mancando peraltro di individuare «la tipologia del personale da reclutare nell’anno 2003 e rimandando genericamente alla determinazione del fabbisogno annuale di personale ed alla rideterminazione delle dotazioni organiche»;

che, a tal fine, rileverebbe l’art. 34, comma 11, della legge n. 289 del 2002, il quale prevede «l’emanazione di decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, nei quali verranno fissati i criteri e i limiti per le assunzioni a tempo indeterminato per l’anno 2003», specificando che dette assunzioni, salvo il ricorso alle procedure di mobilità, «devono essere contenute entro il limite percentuale nella stessa disposizione indicata (50% delle cessazioni dal servizio dell’anno 2002), tenuto conto della dimensione demografica, dei profili professionali del personale da assumere, della essenzialità dei servizi da garantire e dell’incidenza delle spese del personale sulle entrate correnti»; sicché, le amministrazioni regionali, gli enti locali e gli enti del servizio sanitario nazionale possono procedere ad assunzioni entro il predetto limite percentuale;

che, peraltro, secondo il ricorrente, sarebbe violato anche il principio di leale collaborazione tra Stato e Regioni, «stante i tavoli di concertazione che sono in atto presso la Conferenza Stato-regioni per stabilire i limiti e i criteri» dei predetti decreti;

che si è costituita in giudizio la Regione Emilia-Romagna, la quale ha concluso per la manifesta inammissibilità della questione «per indeterminatezza e genericità dell’oggetto» e, comunque, per la sua infondatezza, rammentando in una successiva memoria – con la quale ha esposto le ragioni a sostegno delle rassegnate conclusioni – che sulla norma interposta invocata dal ricorrente questa Corte si è pronunciata con la sentenza n. 390 del 2004, dichiarando solo in parte l’incostituzionalità dell’art. 34, comma 11, della  legge n. 289 del 2002;

che, nel corso dell’udienza pubblica, la difesa erariale ha dichiarato di rinunciare al ricorso, depositando la delibera del Consiglio dei ministri del 22 settembre 2006 con la quale si assume siffatta determinazione in riferimento alla proposta impugnazione; la Regione Emilia-Romagna, a sua volta, ha dichiarato di accettare la anzidetta rinuncia.

Considerato che, ai sensi dell’art. 25 delle norme integrative per i giudizi dinanzi a questa Corte, la rinuncia al ricorso, seguita dall’accettazione della parte resistente, comporta l’estinzione del processo.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara estinto il processo.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 ottobre 2006.

Franco BILE, Presidente

Paolo MADDALENA, Redattore

Depositata in Cancelleria il 7 novembre 2006.