SENTENZA N. 313
ANNO 2006
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Franco BILE Presidente
- Giovanni Maria FLICK Giudice
- Paolo MADDALENA "
- Alfio FINOCCHIARO "
- Alfonso QUARANTA "
- Franco GALLO "
- Luigi MAZZELLA "
- Gaetano SILVESTRI "
- Sabino CASSESE "
- Maria Rita SAULLE "
- Giuseppe TESAURO "
ha pronunciato la seguente
SENTENZAnel giudizio per conflitto di attribuzione tra enti sorto a seguito della delibera della Giunta regionale della Calabria del 17 febbraio 2004, n. 88, con la quale viene consentito, in deroga al divieto di caccia, il prelievo, nel periodo 21 febbraio – 21 marzo 2004 (nelle giornate di sabato e domenica), di alcune specie selvatiche, promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 16 aprile 2004, depositato in cancelleria il 29 aprile 2004 ed iscritto al n. 8 del registro conflitti 2004.
Visto l’atto di costituzione fuori termine della Regione Calabria;
udito nell’udienza pubblica del 20 giugno 2006 il Giudice relatore Maria Rita Saulle;
udito l’avvocato dello Stato Giuseppe Fiengo per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto1. – Con ricorso notificato il 16 aprile 2004 e depositato il 29 aprile successivo, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti della Regione Calabria, in relazione alla delibera n. 88, emessa il 17 febbraio 2004 dalla Giunta regionale, nella parte in cui prevede la modifica del calendario venatorio in violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione.
L’Avvocatura premette che con la citata delibera la Regione, in applicazione del Piano faunistico venatorio regionale del 25 giugno 2003, n. 222, ha autorizzato il prelievo in deroga nelle giornate di sabato e domenica, nel periodo 21 febbraio – 21 marzo 2004, di varie specie animali.
A parere della difesa erariale, il provvedimento impugnato, sarebbe, da un lato, viziato da carenza di potere, in quanto adottato in assenza dei presupposti previsti dalla legge statale e dalla normativa comunitaria; dall’altro, risulterebbe adottato senza il preventivo parere dell’Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS), previsto dall’art. 9 della direttiva 79/409/CEE e, in particolare, dall’art. 19-bis della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio).
La delibera impugnata sarebbe, inoltre, in contrasto con l’art. 18 della citata legge n. 157 del 1992, che fissa al 31 gennaio il termine per il prelievo venatorio a tutela dei cicli migratori e di rientro ai luoghi di nidificazione della fauna selvatica.
2. – Si è costituita la Regione Calabria chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile e, comunque, infondato.
Considerato in diritto
1. – Il Presidente del Consiglio dei ministri ha proposto ricorso per conflitto di attribuzione nei confronti della Regione Calabria, in ordine alla delibera n. 88, emessa il 17 febbraio 2004 dalla Giunta regionale, per violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione.
A parere del Governo il provvedimento impugnato, nel modificare il calendario venatorio, non avrebbe rispettato i limiti fissati dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), dalla normativa comunitaria e, comunque, sarebbe stato emesso in assenza del preventivo parere dell’Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS) previsto dall’art. 18 della legge n. 157 del 1992.
2. – Preliminarmente, deve essere dichiarata l’inammissibilità della costituzione della Regione Calabria in quanto avvenuta fuori del termine di cui al combinato disposto degli artt. 25, secondo comma, e 41 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale).
3. – Il ricorso è fondato.
La Giunta della Regione Calabria con la delibera del 17 febbraio 2004, n. 88 ha disposto la modifica del calendario venatorio 2003/2004, prevedendo la possibilità di cacciare determinate specie animali nel periodo dal 21 febbraio al 21 marzo del 2004, in tal modo allungando il periodo della attività venatoria.
In proposito questa Corte ha più volte ribadito (sentenze n. 226 del 2003 e n. 536 del 2002) che la delimitazione temporale del prelievo venatorio disposta dall’art. 18 della legge n. 157 del 1992 è da considerare come rivolta ad assicurare la sopravvivenza e la riproduzione delle specie cacciabili, corrispondendo quindi, sotto questo aspetto, all’esigenza di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, il cui soddisfacimento l’art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione attribuisce alla competenza esclusiva dello Stato, in particolare, mediante la predisposizione di standard minimi e uniformi di tutela della fauna, nei quali rientrano, da un lato, l’elencazione delle specie cacciabili e, dall’altro, la disciplina delle modalità di caccia.
Il provvedimento impugnato ha inciso proprio su questo nucleo minimo di salvaguardia della fauna selvatica, prorogando la stagione venatoria oltre il termine previsto dalla legge statale, in assenza di peculiari esigenze del territorio calabrese, e, quindi, ha così violato uno standard di tutela uniforme valido per l’intero territorio nazionale e pertanto riservato alla competenza esclusiva dello Stato.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara che non spettava alla Regione Calabria modificare il calendario venatorio nel senso indicato dal provvedimento impugnato;
annulla, per l’effetto, la delibera della Giunta della Regione Calabria 17 febbraio 2004, n. 88.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 luglio 2006.
Franco BILE, Presidente
Maria Rita SAULLE, Redattore
Depositata in Cancelleria il 27 luglio 2006.