ORDINANZA N. 302
ANNO 2006REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Franco BILE Presidente
- Giovanni Maria FLICK Giudice
- Francesco AMIRANTE "
- Ugo DE SIERVO "
- Romano VACCARELLA "
- Paolo MADDALENA "
- Alfio FINOCCHIARO "
- Alfonso QUARANTA "
- Franco GALLO "
- Luigi MAZZELLA "
- Gaetano SILVESTRI "
- Sabino CASSESE "
- Maria Rita SAULLE "
- Giuseppe TESAURO "
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 3, primo comma, della legge 19 febbraio 1981, n. 27 (Provvidenze per il personale di magistratura), promosso con ordinanza del 24 ottobre 2005 dal Tribunale amministrativo regionale della Lombardia, sul ricorso proposto da P.P. contro il Ministero della giustizia ed altri, iscritta al n. 21 del registro ordinanze 2006 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 6, prima serie speciale, dell’anno 2006.
Udito nella camera di consiglio del 21 giugno 2006 il Giudice relatore Luigi Mazzella.
Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale della Lombardia, con ordinanza del 24 ottobre 2005, ha sollevato, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 3, primo comma, della legge 19 febbraio 1981, n. 27 (Provvidenze per il personale di magistratura), nella parte in cui esclude la corresponsione dell’indennità da esso prevista durante il periodo di astensione obbligatoria per maternità;
che il rimettente espone che la parte privata, magistrato ordinario, ha proposto ricorso diretto ad ottenere l’accertamento del suo diritto a percepire l’indennità giudiziaria nei periodi di congedo straordinario di assenza obbligatoria e facoltativa per maternità goduti negli anni 1998 e 1999 e la condanna delle amministrazioni resistenti al pagamento delle relative somme ed alla restituzione di quanto già recuperato dalle stesse amministrazioni a quel titolo;
che il TAR, circoscritta la materia del contendere al periodo di astensione obbligatoria, sostiene che la norma censurata violerebbe l’art. 3 Cost., perché l’indennità in questione è corrisposta al personale amministrativo delle cancellerie e delle segreterie giudiziarie anche durante il periodo di astensione obbligatoria per maternità, in virtù di quanto previsto dalla contrattazione collettiva riguardante il rapporto di lavoro di quelle categorie di personale, a partire dal d. P. R. 17 gennaio 1990, n. 44 (Regolamento per il recepimento delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall’accordo del 26 settembre 1989 concernente il personale del comparto Ministeri ed altre categorie di cui all’art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica del 5 marzo 1986, n. 68);
che il rimettente sostiene che la diversità del regime della regolamentazione del rapporto di lavoro tra le categorie poste a confronto (magistrati, da un lato, e personale dirigente delle cancellerie e delle segreterie, dall’altro) non può escludere la prospettata violazione dell’art. 3 Cost., perché il fatto che un tipo di rapporto sia regolato dalla legge e l’altro dal contratto collettivo non esimerebbe il legislatore che regola il primo dal dovere di rispettare il suddetto principio costituzionale, quand’anche il trattamento più favorevole venga introdotto da un contratto collettivo successivo alla legge e l’eterogeneità delle fonti della disciplina del rapporto di lavoro non impedirebbe il sindacato costituzionale sulla compatibilità delle differenze riscontrate nelle condizioni stabilite dalla legge e dal contratto collettivo con il principio costituzionale che impone alla prima di garantire il medesimo trattamento a situazioni sostanziali identiche.
Considerato che il Tribunale amministrativo regionale della Lombardia, ha sollevato, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 3, primo comma, della legge 19 febbraio 1981, n. 27 (Provvidenze per il personale di magistratura), nella parte in cui esclude la corresponsione dell’indennità da esso prevista durante il periodo di astensione obbligatoria per maternità;
che la norma censurata è stata modificata dall’art. 1, comma 325, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2005), nel senso che l’astensione obbligatoria per maternità non è più prevista tra i periodi in relazione ai quali la norma esclude la corresponsione dell’indennità;
che il TAR non ha dato conto della novella legislativa e l’ordinanza di rimessione è motivata con riferimento ad una disposizione che non corrisponde più a quella attualmente in vigore, senza che siano indicate la ragioni della persistente rilevanza della questione nel giudizio a quo;
che una simile lacuna determina la manifesta inammissibilità della questione medesima.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 3, primo comma, della legge 19 febbraio 1981, n. 27 (Provvidenze per il personale di magistratura), sollevata, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale della Lombardia con l’ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 luglio 2006.
Franco BILE, Presidente
Luigi MAZZELLA, Redattore
Depositata in Cancelleria il 20 luglio 2006.