Ordinanza n. 293 del 2006

 CONSULTA ONLINE 

 

ORDINANZA N. 293

ANNO 2006

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Franco                      BILE                                                  Presidente

- Giovanni Maria        FLICK                                                 Giudice

- Francesco                 AMIRANTE                                            “

- Ugo                          DE SIERVO                                            “

- Romano                    VACCARELLA                                      “

- Paolo                        MADDALENA                                       “

- Alfio                         FINOCCHIARO                                     “

- Alfonso                    QUARANTA                                           “

- Franco                      GALLO                                                    “

- Luigi                         MAZZELLA                                            “

- Gaetano                    SILVESTRI                                             “

- Sabino                      CASSESE                                                “

- Maria Rita                SAULLE                                                  “

- Giuseppe                  TESAURO                                               “

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto a seguito della deliberazione della Camera dei deputati del 22 novembre 2005, relativa alla insindacabilità delle opinioni espresse dall’onorevole Alberto Di Luca nei confronti della dottoressa Maria Clementina Forleo, promosso con ricorso del Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Roma, depositato in cancelleria il 10 febbraio 2006 ed iscritto al n. 4 del registro conflitti tra poteri dello Stato 2006, fase di ammissibilità.

            Udito nella camera di consiglio del 21 giugno 2006 il Giudice relatore Ugo De Siervo.

Ritenuto che, con ricorso depositato il 10 febbraio 2006, il Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Roma ha promosso conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti della Camera dei deputati, in relazione alla delibera adottata nella seduta del 22 novembre 2005, la quale ha dichiarato che i fatti per i quali il deputato Alberto Di Luca è sottoposto a procedimento penale, relativamente al delitto di diffamazione aggravata a mezzo stampa, concernono opinioni da lui espresse nell’esercizio delle funzioni parlamentari e sono, quindi, insindacabili ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione;

che il Giudice per l’udienza preliminare di Roma premette che le dichiarazioni attribuite all’imputato e comparse su due comunicati dell’Ansa del 4 febbraio 2005 «del tutto simili», si riferiscono sia alla sentenza con cui il GUP di Milano, dott. Maria Clementina Forleo, ha assolto in data 21 gennaio 2005 taluni imputati dall’accusa di associazione con finalità di terrorismo internazionale, sia alla decisione del medesimo giudice, assunta il 4 febbraio 2005, di negare il proprio consenso all’espulsione di uno degli imputati, M. D., disposta dal Ministro dell’interno, ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero);

che il ricorrente espone che il deputato Di Luca, in relazione al secondo di tali atti del giudice Forleo, ha sostenuto che esso «appariva di tipo politico e anteponeva astratte ragioni procedurali, certamente più formali che sostanziali, alla difesa della sicurezza di tutti gli italiani e dello Stato», mentre, in relazione ad entrambe le pronunce, ha aggiunto che esse mettevano «seriamente in crisi» l’efficacia dell’art. 270-bis del codice penale e l’istituto dell’espulsione, indebolendo gli strumenti di lotta al terrorismo internazionale;

che il Giudice per l’udienza preliminare, preso atto della delibera di insindacabilità adottata dalla Camera per i fatti sottoposti a giudizio, ritiene che le dichiarazioni attribuite al deputato Di Luca non siano legate da nesso funzionale con alcuna attività parlamentare;

che il ricorrente esclude, in particolare, che tale nesso sussista con riguardo all’operato del deputato Di Luca presso il Comitato Schengen-Europol, avendo quest’ultimo deciso di convocare la dottoressa Forleo per un’audizione concernente i “flussi migratori”, ovvero con riguardo ad un’interrogazione presentata dal deputato Paniz il 26 gennaio 2005, poiché essa non risulta attribuibile al deputato Di Luca;

che il ricorrente ritiene altresì la dichiarazione di insindacabilità in contrasto con «le pronunce della Corte europea dei diritti dell’uomo in materia»;

che, pertanto, il Giudice per l’udienza preliminare, assumendo che con la citata delibera, si sarebbe determinata un’illegittima interferenza nel procedimento penale in corso, solleva conflitto di attribuzione nei confronti della Camera dei deputati, chiedendo che la delibera sia annullata.

Considerato che la Corte è chiamata in questa fase, ai sensi dell’art. 37, terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, a valutare esclusivamente, in assenza di contraddittorio tra le parti, se il promosso conflitto di attribuzione sia ammissibile, sussistendone i prescritti requisiti di carattere soggettivo ed oggettivo, restando impregiudicata ogni definitiva decisione anche in ordine all’ammissibilità;

che, sotto il profilo soggettivo, il Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Roma è legittimato a sollevare il conflitto, in quanto organo giurisdizionale, in posizione di indipendenza costituzionalmente garantita, competente a dichiarare definitivamente, nell’esercizio delle funzioni attribuitegli, la volontà del potere cui appartiene;

che analoga legittimazione ad essere parte del conflitto sussiste per la Camera dei deputati, in quanto organo competente a dichiarare in modo definitivo la volontà del potere che rappresenta in merito alla ricorrenza dell’immunità riconosciuta dall’art. 68, primo comma, della Costituzione;

che, in relazione al profilo oggettivo del conflitto, il ricorrente denuncia la menomazione della propria sfera di attribuzione, garantita da norme costituzionali, attraverso la deliberazione, asseritamente illegittima, che i fatti per i quali è processo sarebbero insindacabili in applicazione dell’art. 68, primo comma, della Costituzione;

che, infine, dal ricorso si rilevano le «ragioni del conflitto» e «le norme costituzionali che regolano la materia», come stabilito dall’art. 26 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara ammissibile, ai sensi dell’art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il conflitto di attribuzione proposto dal Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Roma nei confronti della Camera dei deputati con l’atto introduttivo indicato in epigrafe;

dispone:

a) che la cancelleria della Corte dia immediata comunicazione della presente ordinanza al ricorrente Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Roma;

b) che l’atto introduttivo e la presente ordinanza siano notificati alla Camera dei deputati, a cura del ricorrente, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione di cui al punto a), per essere poi depositati nella cancelleria di questa Corte, con la prova dell’avvenuta notifica, entro il termine di venti giorni previsto dall’art. 26, comma 3, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 luglio 2006.

F.to:

Franco BILE, Presidente

Ugo DE SIERVO, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 14 luglio 2006.