SENTENZA N. 235
ANNO 2006
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Annibale MARINI Presidente
- Franco BILE Giudice
- Giovanni Maria FLICK "
- Francesco AMIRANTE "
- Ugo DE SIERVO "
- Romano VACCARELLA "
- Paolo MADDALENA "
- Alfio FINOCCHIARO "
- Alfonso QUARANTA "
- Franco GALLO "
- Luigi MAZZELLA "
- Gaetano SILVESTRI "
- Sabino CASSESE "
- Maria Rita SAULLE "
- Giuseppe TESAURO "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi per conflitto di attribuzione sorti a seguito della Direttiva del Ministero del lavoro del 23 settembre 2003, n. 3 (Disciplina dei criteri delle modalità di concessione di finanziamenti per la realizzazione di progetti sperimentali, di cui all’art. 41-ter della legge 5 febbraio 1992, n. 104), promossi, con ricorsi delle Regioni Veneto e Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste, notificati il 12 gennaio 2004, depositati in cancelleria il 19 e il 28 gennaio 2004 ed iscritti ai numeri 1 e 2 del registro conflitti 2004.
Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell’udienza pubblica del 16 maggio 2006 il Giudice relatore Sabino Cassese;
uditi gli avvocati Mario Bertolissi e Luigi Manzi per la Regione Veneto, Giuseppe Franco Ferrari per la Regione Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste e l’avvocato dello Stato Franco Favara per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
1. – Con due distinti ricorsi, la Regione Veneto e la Regione Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste hanno promosso conflitto di attribuzione nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri, chiedendo che sia dichiarato che non spetta allo Stato e, per esso, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, emanare la direttiva 23 settembre 2003 (Disciplina dei criteri delle modalità di concessione di finanziamenti per la realizzazione di progetti sperimentali, di cui all’art. 41-ter della legge 5 febbraio 1992, n. 104), con conseguente annullamento dell’atto.
L’art. 41-ter della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) dispone che il Ministero per la solidarietà sociale promuove e coordina progetti sperimentali a favore di persone con handicap e che, con proprio decreto, d’intesa con la Conferenza unificata, di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali), definisce i criteri e le modalità per la presentazione e la valutazione dei progetti sperimentali, nonché i criteri per la ripartizione dei fondi stanziati.
Secondo le ricorrenti, lo Stato, adottando la direttiva – invece del decreto, d’intesa con la Conferenza unificata, previsto dal richiamato art. 41-ter – avrebbe violato, sia i principi costituzionali di leale collaborazione e sussidiarietà, sia il riparto delle competenze regionali risultante dal Titolo V della Costituzione.
1.1. – In particolare, la Regione Venetoprospetta la violazione dell’art. 97, nonché degli artt. 5, 114, 117, 118, 119 e 120 della Costituzione, come modificati dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione). Sottolinea la ricorrente che, secondo l’articolo 117, quarto comma, alle Regioni spetta la competenza legislativa residuale esclusiva in materia di “beneficenza pubblica” e che, ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera m), «lo Stato può soltanto provvedere alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale». In tale contesto, ad avviso della ricorrente, la direttiva oggetto di impugnazione è senz’altro un atto lesivo che produce una menomazione delle attribuzioni regionali. Sotto il profilo del principio costituzionale di leale collaborazione, derivante dagli artt. 5 e 120 Cost., la condotta statale avrebbe leso, inoltre, le attribuzioni legislative e amministrative regionali, non avendo coinvolto le Regioni nell’adozione dell’atto.
La Regione Veneto chiede, inoltre, che la Corte sollevi dinanzi a sé questione di legittimità costituzionale dell’art. 41-ter della legge n. 104 del 1992, per illegittimità costituzionale sopravvenuta.
1.2. - La Regione Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste lamenta la violazione degli artt. 3, 32 e 97, nonché degli artt. 5, 117 e 118 della Costituzione, come modificati dalla legge cost. n. 3 del 2001, oltre che degli artt. 3 e 4 della legge cost. 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d’Aosta). Sostiene che l’atto impugnato rientra nella materia “assistenza e beneficenza pubblica”, nella quale ha proprie competenze legislative concorrenti, oltre che amministrative, ai sensi degli artt. 3, primo comma, lettera i), e 4, dello statuto speciale. Sottolinea che l’art. 131 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione del Capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59), ha ribadito il conferimento alle Regioni delle funzioni e dei compiti nella materia dei “servizi sociali”. Inoltre, osserva che, secondo l’art. 117, secondo comma, lettera m), Cost., allo Stato restano riservate esclusivamente le funzioni in materia di «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale», mentre, al di fuori di tale limite, ogni potestà legislativa e regolamentare spetta alle Regioni, comprese quelle a statuto speciale. Infine, ad avviso della ricorrente, le puntuali disposizioni contenute nella direttiva oggetto di gravame comprimono l’autonomia regionale, non lasciando alcuno spazio di compartecipazione: ciò sarebbe dimostrato dalla composizione della Commissione tecnica, prevista dall’art. 6 della direttiva e deputata alla valutazione delle domande di finanziamento, dove le Regioni non avrebbero trovato alcuno spazio.
2. – In entrambi i conflitti si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, per mezzo dell’Avvocatura generale dello Stato, sostenendo la legittimità dell’atto impugnato e chiedendo il rigetto dei ricorsi.
3. – In prossimità della data fissata per l’udienza, l’Avvocatura ha depositato memorie analoghe per i due conflitti.
Secondo la difesa erariale, la direttiva è stata emanata in attuazione del decreto interministeriale 18 aprile 2003, previsto dall’art. 46, commi 2 e 3, della legge 27 dicembre 2002 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2003), dopo l’intesa raggiunta il 15 aprile 2003 in sede di Conferenza unificata. Nel suddetto decreto l’importo di 96.985.863,00 Euro è riservato «per gli interventi a carico del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per il finanziamento degli obiettivi istituzionali e per la copertura degli oneri di funzionamento» ed in questo rientra quello di 15.000.000,00 Euro, oggetto della direttiva in esame.
Conseguentemente, secondo l’Avvocatura, sarebbe legittima la determinazione del Ministero di utilizzare 15.000.000,00 Euro per promuovere e finanziare la realizzazione dei progetti sperimentali previsti dall’art. 41-ter della legge n. 104 del 1992, trattandosi dell’utilizzo, con l’assenso delle Regioni, di fondi propri per progetti che, secondo la legge, sono promossi e coordinati dallo Stato.
3.1. – Anche le Regioni ricorrenti hanno depositato memorie, insistendo nelle proprie conclusioni.
Considerato in diritto
1. – Con due distinti ricorsi, la Regione Veneto e la Regione Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste hanno promosso conflitto di attribuzione nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri, chiedendo che sia dichiarato che non spetta allo Stato e, per esso, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, emanare la direttiva 23 settembre 2003 (Disciplina dei criteri delle modalità di concessione di finanziamenti per la realizzazione di progetti sperimentali, di cui all’art. 41-ter della legge 5 febbraio 1992, n. 104), con conseguente annullamento dell’atto.
L’art. 41-ter della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) dispone che il Ministero per la solidarietà sociale promuove e coordina progetti sperimentali a favore di persone con handicap e che, con proprio decreto, d’intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali), definisce i criteri e le modalità per la presentazione e la valutazione dei progetti sperimentali, nonché i criteri per la ripartizione dei fondi stanziati.
Secondo le ricorrenti, lo Stato, adottando la direttiva – invece del decreto, d’intesa con la Conferenza unificata previsto dal richiamato art. 41-ter – avrebbe violato sia i principi costituzionali di leale collaborazione e sussidiarietà, sia il riparto delle competenze regionali risultante dal Titolo V della Costituzione, in base al quale alle Regioni spetta la competenza legislativa residuale in materia di “beneficenza pubblica”.
2. – I ricorsi proposti riguardano, sotto profili sostanzialmente identici, il medesimo atto, sicché i relativi giudizi vanno riuniti per essere decisi con unica pronuncia.
3. – Entrambi i conflitti sono inammissibili.
La direttiva impugnata è stata emanata dopo l’entrata in vigore della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione) e poco dopo l’entrata in vigore della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3). Queste norme hanno mutato il riparto delle materie tra lo Stato e le Regioni e dettato il regime transitorio, sancendo il principio di continuità.
Chiarito ciò, va aggiunto che la direttiva si inserisce in un unico procedimento concertato tra Stato e Regioni, relativo alla ripartizione dei finanziamenti del Fondo nazionale per le politiche sociali per l’anno 2003. La ripartizione è stata effettuata con decreto 18 aprile 2003, emanato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e d’intesa con la Conferenza unificata.
La direttiva, dunque, è stata emanata in attuazione dell’intesa raggiunta tra lo Stato e le Regioni nella Conferenza unificata (seduta del 15 aprile 2003); intesa nella quale fu valutata e approvata la proposta governativa di ripartire il Fondo nazionale per le politiche sociali relativo all’anno 2003, tra le Regioni e di attribuire al Ministero i fondi destinati al finanziamento dei progetti sperimentali previsti dall’art. 41-ter della legge n. 104 del 1992.
Pertanto, alla luce della raggiunta intesa, difetta l’interesse delle Regioni ricorrenti a promuovere i conflitti.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibili i conflitti di attribuzione promossi dalla Regione Veneto e dalla Regione Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste, avverso la direttiva 23 settembre 2003 (Disciplina dei criteri delle modalità di concessione di finanziamenti per la realizzazione di progetti sperimentali, di cui all’art. 41-ter della legge 5 febbraio 1992, n. 104), del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con i ricorsi indicati in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 giugno 2006.
Annibale MARINI, Presidente
Sabino CASSESE, Redattore
Depositata in Cancelleria il 16 giugno 2006.