ORDINANZA N. 230
ANNO 2006REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai Signori:
- Annibale MARINI Presidente
- Franco BILE Giudice
- Giovanni Maria FLICK "
- Francesco AMIRANTE "
- Ugo DE SIERVO "
- Romano VACCARELLA "
- Paolo MADDALENA "
- Alfio FINOCCHIARO "
- Alfonso QUARANTA "
- Franco GALLO "
- Luigi MAZZELLA "
- Gaetano SILVESTRI "
- Sabino CASSESE "
- Maria Rita SAULLE "
- Giuseppe TESAURO "
ha pronunciato la seguente
ORDINANZAnel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 19, della legge della Regione Molise 20 maggio 2004, n. 15 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 10 agosto 1993, n. 19, recante “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”), promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri notificato il 29 luglio 2004, depositato il 6 agosto 2004 ed iscritto al n. 80 del registro ricorsi 2004.
Visto l’atto di costituzione della Regione Molise;
udito nella camera di consiglio del 17 maggio 2006 il Giudice relatore Paolo Maddalena.
Ritenuto che, con ricorso notificato il 29 luglio 2004 e depositato nella cancelleria di questa Corte il successivo 6 agosto 2004, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha sollevato, in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettera e), e terzo comma, e 119 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 19, della legge della Regione Molise 20 maggio 2004, n. 15 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 10 agosto 1993, n. 19, recante “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”);
che la norma denunciata, nel sostituire il comma 8 dell’art. 22 della legge regionale n. 19 del 1993, prevede che «il cacciatore di altre Regioni che intenda praticare la caccia nel territorio di una Provincia del Molise, deve fare apporre dalla Provincia stessa, sul tesserino rilasciato dalla Regione di residenza, le indicazioni dell’ambito territoriale in cui è stato ammesso», ed è «tenuto al pagamento, per ogni ambito territoriale di caccia concesso, di una quota, determinata dalla Provincia, compresa tra l’importo della tassa di concessione governativa al netto dell’addizionale ed il triplo della stessa tassa»; prevede, inoltre, che «il trenta per cento delle suddette entrate deve essere destinato per il miglioramento dell’ambiente e per le colture a perdere, di cui al comma 2 dell’art. 21» della medesima legge regionale;
che, ad avviso dell’Avvocatura, nonostante la neutralità dell’espressione letterale usata, la “quota” cui fa riferimento la norma censurata costituirebbe un prelievo tributario, sicché detta disposizione configurerebbe una nuova tassa di concessione istituita dalla Regione, della quale sono soggetti passivi i soli cacciatori extraregionali;
che, secondo il ricorrente, siffatto tributo, in considerazione dei suoi elementi peculiari, sarebbe autonomo e distinto rispetto alle tasse di concessione regionali, che l’art. 23 della legge statale 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per prelievo venatorio), con richiamo all’art. 3 della legge 16 maggio 1970, n. 281 (Provvedimenti finanziari per l’attuazione delle Regioni a statuto ordinario), autorizza le Regioni ad istituire in materia, ma solo nei precisi limiti ivi indicati, attinenti sia alla individuazione degli atti tassabili sia alla misura minima e massima delle previste tasse;
che, pertanto, ad avviso dell’Avvocatura, l’art. 1, comma 19, della legge della Regione Molise n. 15 del 2004 non solo non troverebbe alcun fondamento nella legge statale, ma anzi si porrebbe in contrasto con il principio, fissato dalla legge statale (art. 3, terzo comma, della legge n. 281 del 1970), secondo cui il provvedimento per il quale sia stata corrisposta la tassa di concessione regionale non può essere soggetto ad analoga tassa in altra Regione, anche se l’atto spieghi i suoi effetti al di fuori del territorio della Regione che lo ha adottato;
che la norma denunciata, incidendo sulla competenza legislativa dello Stato, travalicherebbe i confini in cui può esplicarsi la potestà legislativa tributaria della Regione;
che, nel giudizio dinanzi alla Corte, si è costituita la Regione Molise, concludendo per l’inammissibilità o per l’infondatezza della questione;
che, secondo la Regione, la disposizione denunciata non istituirebbe una nuova tassa o un nuovo tributo, ma si limiterebbe a disciplinare una quota di utilizzo dell’ambito territoriale, il cui importo deve essere determinato dalla Provincia: non si sarebbe in presenza né di una nuova tassa di concessione, né di un prelievo contributivo esorbitante dalla competenza regionale, giacché l’elemento contributivo viene versato non come diritto di caccia, ma come utilizzo dell’ambito territoriale, tanto che parte della quota versata viene destinata al miglioramento dell’ambiente e delle colture del territorio;
che il ricorrente Presidente del Consiglio dei ministri ha ribadito le ragioni del ricorso in una memoria illustrativa;
che, successivamente, essendo sopravvenuta la legge della Regione Molise 11 novembre 2005, n. 39 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 10 agosto 1993, n. 19, recante “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”, come modificata dalla legge regionale 20 maggio 2004, n. 15) – la quale, tra l’altro, ha soppresso il secondo ed il terzo periodo del comma 8 dell’art. 22 della legge regionale 10 agosto 1993, n. 19, come novellato dall’impugnato art. 1 della legge regionale 20 maggio 2004, n. 15 –, il Governo della Repubblica, con delibera del Consiglio dei ministri in data 29 dicembre 2005, ha assunto la determinazione di rinunciare alla proposta impugnativa;
che l’Avvocatura generale dello Stato ha quindi depositato, in data 17 gennaio 2006, atto di rinuncia al ricorso, debitamente notificato alla Regione Molise;
che la Regione Molise, con delibera della Giunta regionale in data 11 gennaio 2006, ha dichiarato di prendere atto della rinuncia della Presidenza del Consiglio dei ministri e di accettarla.
Considerato che, ai sensi dell’art. 25 delle norme integrative per i giudizi dinanzi a questa Corte, la rinuncia al ricorso, seguita dall’accettazione della controparte, comporta l’estinzione del processo.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara estinto il processo.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 giugno 2006.
F.to:
Annibale MARINI, Presidente
Paolo MADDALENA, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 13 giugno 2006.