ORDINANZA N. 228
ANNO 2006
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Annibale MARINI Presidente
- Franco BILE Giudice
- Giovanni Maria FLICK “
- Francesco AMIRANTE “
- Ugo DE SIERVO “
- Romano VACCARELLA “
- Alfio FINOCCHIARO “
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’articolo 201 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), promosso con ordinanza del 19 luglio 2005 dal Giudice di pace di Prato, nel procedimento civile vertente tra la s.r.l. Coin Service ed il Comune di Prato, iscritta al n. 575 del registro ordinanze 2005 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 50, prima serie speciale, dell’anno 2005.
Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 17 maggio 2006 il Giudice relatore Franco Gallo.
Ritenuto che, nel corso di un giudizio civile promosso dalla s.r.l. Coin Service nei confronti del Comune di Prato, il Giudice di pace di Prato, con ordinanza del 18 luglio 2005 depositata il giorno successivo, ha sollevato, in riferimento agli artt. 24 e 97 della Costituzione, questione di legittimità dell’art. 201 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), nella parte in cui «consente alla P.A. di non dovere informare il contravventore, in caso di notifica “ripetuta” ex art. 386 reg. c. d. s. [recte: art. 386 del d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, recante «Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada»], per notificazione a soggetto estraneo»;
che il rimettente afferma che la norma censurata si porrebbe in contrasto: a) con l’art. 97 Cost., che «statuisce il principio di buon andamento e d’imparzialità dell’Amministrazione»; b) con l’art. 24 Cost., che «sancisce il diritto inviolabile di difesa»;
che lo stesso rimettente afferma inoltre che «la sollevata eccezione riguard[a] una norma rilevante per la decisione finale», non potendo tale decisione «rimanere in alcun modo “avulsa” da principi costituzionali quali l’imparzialità e il buon andamento della P.A. ed il diritto inviolabile di difesa»;
che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, concludendo per la manifesta inammissibilità e, comunque, per l’infondatezza della questione;
che la manifesta inammissibilità deriverebbe dal fatto che il giudice a quo avrebbe totalmente omesso di descrivere la fattispecie sottoposta al suo esame e di motivare in ordine alla rilevanza ed alla non manifesta infondatezza della questione.
Considerato che il Giudice di pace di Prato dubita, in riferimento agli artt. 24 e 97 della Costituzione, della legittimità dell’art. 201 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), nella parte in cui «consente alla P.A. di non dovere informare il contravventore, in caso di notifica “ripetuta” […], per notificazione a soggetto estraneo», ai sensi dell’art. 386 del d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada);
che il rimettente omette del tutto di descrivere la fattispecie dedotta nel giudizio a quo e si limita ad enunciare un preteso contrasto fra la norma censurata ed i parametri costituzionali evocati, senza fornire alcuna motivazione al riguardo;
che tali lacune dell’ordinanza di rimessione, impedendo alla Corte di svolgere la necessaria verifica circa l’applicabilità della norma denunciata nel giudizio principale, si risolvono nella radicale carenza di motivazione sulla rilevanza e non manifesta infondatezza e comportano, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (v., ex plurimis, ordinanze numeri 164, 161 e 123 del 2006, numero 123 del 2005), la manifesta inammissibilità della questione.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 201 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), sollevata, in riferimento agli artt. 24 e 97 della Costituzione, dal Giudice di pace di Prato con l’ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 giugno 2006.
Annibale MARINI, Presidente
Franco GALLO, Redattore
Depositata in Cancelleria il 13 giugno 2006.