ORDINANZA N. 226
ANNO 2006
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Annibale MARINI Presidente
- Franco BILE Giudice
- Giovanni Maria FLICK "
- Francesco AMIRANTE "
- Ugo DE SIERVO "
- Romano VACCARELLA "
- Paolo MADDALENA "
- Alfio FINOCCHIARO "
- Alfonso QUARANTA "
- Franco GALLO "
- Luigi MAZZELLA "
- Gaetano SILVESTRI "
- Sabino CASSESE "
- Maria Rita SAULLE "
- Giuseppe TESAURO "
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio per conflitto di attribuzione sorto a seguito del decreto del Ministro delle attività produttive del 23 dicembre 2003, promosso con ricorso della Regione Campania, notificato l’11 marzo 2004, depositato in cancelleria il 18 marzo 2004 ed iscritto al n. 3 del registro conflitti 2004.
Visto l’atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell’udienza pubblica del 16 maggio 2006 il Giudice relatore Giuseppe Tesauro;
udito l’avvocato dello Stato Franco Favara per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto che con ricorso notificato l’11 marzo 2004, depositato il successivo 18 marzo, la Regione Campania ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri, in relazione al decreto del Ministro delle attività produttive in data 23 dicembre 2003, nella parte in cui nomina il componente del consiglio di amministrazione dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA) designato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano (infra: Conferenza), nonché in relazione a siffatta designazione, effettuata dal Ministro per gli affari regionali, quale Presidente di detta Conferenza in data 25 novembre 2003;
che, secondo la ricorrente, i succitati atti violerebbero gli artt. 114, 117, 118 e 120 della Costituzione, in relazione all’art. 6 del decreto legislativo 3 settembre 2003, n. 257 (Riordino della disciplina dell’Ente per le nuove tecnologie, l’energia e l’ambiente – ENEA, a norma dell’articolo 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137), all’art. 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137 (Delega per la riforma dell’organizzazione del Governo e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché di enti pubblici), agli artt. 12, 14, 17 e 18 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa), alla legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali) e, inoltre, sarebbero viziati da incompetenza ed irragionevolezza e si porrebbero in contrasto con il principio di leale collaborazione;
che la succitata designazione sarebbe stata, infatti, effettuata senza la previa convocazione della Conferenza e, quindi, senza consentire alle regioni di fornire le proprie indicazioni al riguardo, in violazione delle norme e dei principi sopra richiamati, strumentali ad assicurare la tutela delle prerogative regionali nel settore di attività dell’ENEA, come, tra l’altro, è dato desumere dagli artt. 6 del d.lgs. n. 257 del 2003 e 2 del d.lgs. n. 281 del 1997, i quali attribuiscono il potere di effettuare la designazione in esame al Presidente della Conferenza e non al Ministro per gli affari regionali, appunto allo scopo di garantire le succitate prerogative che, nella specie, sono state vulnerate dalle modalità della nomina;
che nel giudizio dinanzi alla Corte si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per l'inammissibilità o per l'infondatezza del ricorso;
che, in prossimità dell'udienza pubblica, la Regione Campania, in esecuzione della delibera della Giunta regionale n. 349 del 15 marzo 2006, ha depositato atto di rinuncia al conflitto di attribuzione, accettata dall’Avvocatura generale dello Stato.
Considerato che, ai sensi dell'art. 27, ultimo comma, delle norme integrative per i giudizi dinanzi a questa Corte, la rinuncia al ricorso, seguita dall'accettazione della controparte, comporta l'estinzione del processo.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara estinto il processo.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 giugno 2006.
Annibale MARINI, Presidente
Giuseppe TESAURO, Redattore
Depositata in Cancelleria il 13 giugno 2006.