Ordinanza n. 224 del 2006

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ORDINANZA  N. 224

ANNO 2006

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Annibale             MARINI                  Presidente

- Franco                BILE                         Giudice

- Giovanni Maria   FLICK                           "

- Francesco          AMIRANTE                  "

- Ugo                   DE SIERVO                  "

- Romano              VACCARELLA             "

- Paolo                 MADDALENA              "

- Alfio                  FINOCCHIARO             "

- Alfonso              QUARANTA                 "

- Franco                GALLO                         "

- Luigi                  MAZZELLA                  "

- Gaetano             SILVESTRI                   "

- Sabino                CASSESE                      "

- Maria Rita          SAULLE                        "

- Giuseppe            TESAURO                     "

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 12, comma 2,  e 63, comma 1, della legge della Regione Lombardia 7 gennaio 1986, n. 1 (Riorganizzazione e programmazione dei servizi socio-assistenziali della Regione Lombardia), promosso con ordinanza del 10 dicembre 2004 dal Tribunale di Busto Arsizio, sezione distaccata di Gallarate, nel procedimento civile vertente tra il Comune di Albizzate e M. R., iscritta al n. 154 del registro ordinanze 2005 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 12, prima serie speciale, dell’anno 2005.

Visto l’atto di intervento della Regione Lombardia;

udito nella camera di consiglio del 5 aprile 2006 il Giudice relatore Maria Rita Saulle.

Ritenuto che il Tribunale di Busto Arsizio, sezione distaccata di Gallarate, con ordinanza del 10 dicembre 2004, ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3, 38, terzo comma, e 117, comma secondo, lettera m), della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale degli artt. 12, comma 2, e 63, comma 1, della legge della Regione Lombardia 7 gennaio 1986, n. 1 (Riorganizzazione e programmazione dei servizi socio-assistenziali della Regione Lombardia), nella parte in cui prevedono: a) da un lato, la facoltà, e non l’obbligo, per la Regione di assicurare i servizi socio-assistenziali rientranti nei livelli essenziali delle prestazioni; b) dall’altro, condizionano la fruizione di tali servizi, per coloro che non versano in stato di bisogno, all’obbligo di contribuzione nella spesa; c) infine, nella parte in cui prevedono che il relativo onere possa gravare a totale carico del beneficiario;

che il giudizio a quo ha ad oggetto la richiesta, avanzata dal Comune di Albizzate, di condanna di M. R., disabile in condizione di gravità, all’integrale pagamento delle quote relative alla sua frequentazione del Centro socio educativo (C.S.E.) di Oggiona Santo Stefano; richiesta motivata dal fatto che il convenuto non ha prodotto la dichiarazione autocertificativa del proprio reddito, dato necessario ai fini del godimento del beneficio della gratuità delle prestazioni;

che il rimettente, quanto alla rilevanza della questione di costituzionalità, ritiene di dover fare applicazione delle norme oggetto del giudizio di costituzionalità, dalle quali deriverebbe la condanna del convenuto al pagamento della somma richiesta;

che, quanto alla non manifesta infondatezza, il giudice a quo rileva che, a seguito della modifica del Titolo V della Costituzione, è attribuita allo Stato la competenza legislativa esclusiva in materia di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili, ex art. 117, comma secondo, lettera m), della Costituzione;

che, secondo il rimettente, il servizio erogato a favore di M. R. rientrerebbe tra i livelli essenziali delle prestazioni in materia socio-assistenziale, secondo quanto previsto dall’art. 22, comma 2, lettera f), della legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali);

che, pertanto, a parere del giudice a quo, l’art. 12, comma 2, censurato, nel riconoscere il pieno diritto alla prestazione socio-assistenziale esclusivamente a chi versa in stato di bisogno economico, consentendone l’erogazione, solo in via subordinata e condizionata, a chi non soddisfa tale requisito, sarebbe incostituzionale, in quanto non attribuisce a tutti, senza alcuna distinzione, il diritto agli interventi di sostegno e di supporto che rientrano nei livelli minimi delle prestazioni in materia socio-assistenziale;

che, sempre secondo il rimettente, l’art. 63, comma 1, nella parte in cui prevede la contribuzione finanziaria del soggetto che beneficia dell’intervento socio-assistenziale, a prescindere dalla collocazione di tale intervento fra le prestazioni rientranti nei livelli essenziali, sarebbe in contrasto con l’art. 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, che riserva allo Stato non solo l’individuazione di tali prestazioni, ma anche, in ragione dei valori sanciti dagli artt. 2, 3 e 38, terzo comma, della Costituzione, la eventuale scelta in ordine alla loro onerosità o meno;

che, infine, le disposizioni regionali impugnate sarebbero incostituzionali nella parte in cui prevedono la possibilità di una contribuzione integrale da parte del beneficiario del servizio, sebbene questo rientri nei livelli essenziali delle prestazioni in materia di diritti civili, così facendo venir meno il carattere assistenziale dell’intervento pubblico;

che è intervenuta in giudizio la Regione Lombardia, concludendo per la declaratoria di inammissibilità o, comunque, di infondatezza delle questioni;

che, a parere della Regione, la prima censura sarebbe inammissibile per difetto di rilevanza, in quanto il giudizio a quo ha ad oggetto la sussistenza o meno in capo al convenuto dell’obbligo di pagamento della prestazione e non il suo diritto ad usufruirne – già sancito dall’art. 12, comma 3, lettera b) della legge della Regione Lombardia n. 1 del 1986 – sicché il rimettente non deve fare applicazione dell’impugnato art. 12, comma 2;

che, sempre secondo la Regione, il rimettente sarebbe incorso in un’erronea interpretazione della norma ultima citata, ritenendola applicabile esclusivamente nei confronti di chi versa in una situazione di bisogno economico e non anche, come invece afferma la Regione, a chi, a causa delle proprie condizioni personali, si trovi in una situazione di bisogno non connessa a difficoltà finanziarie;

che così rettificata la portata delle norme impugnate, queste non contrasterebbero con i parametri costituzionali evocati;

che, pertanto, la questione sarebbe infondata, in quanto la legge della Regione Lombardia n. 1 del 1986 prevede che gli interventi socio-assistenziali in essa indicati siano indirizzati verso la generalità dei soggetti, disponendo all’art. 12 solo un accesso privilegiato per coloro che si trovano in una delle situazioni descritte dal comma 3;

che, a parere della Regione, la seconda censura sarebbe infondata, in quanto l’ordinamento nazionale non ha affermato il principio della generale gratuità dei servizi socio-assistenziali essendo, al contrario, prevista la contribuzione a carico dei beneficiari anche qualora tali servizi rientrino nei livelli essenziali delle prestazioni che, peraltro, non risultano ancora essere stati fissati dal legislatore statale;

che, infine, anche la terza censura, sarebbe inammissibile ovvero infondata per le medesime argomentazioni svolte in riferimento alla prima censura.

Considerato che il Tribunale di Busto Arsizio, sezione distaccata di Gallarate, ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3, 38, terzo comma, e 117, comma secondo, lettera m), della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale degli artt. 12, comma 2, e 63, comma 1, della legge della Regione Lombardia 7 gennaio 1986, n. 1 (Riorganizzazione e programmazione dei servizi socio-assistenziali della Regione Lombardia), nella parte in cui prevedono: a) da un lato, la facoltà, e non l’obbligo, per la Regione di assicurare i servizi socio-assistenziali rientranti nei livelli essenziali delle prestazioni; b) dall’altro, condizionano la fruizione di tali servizi, per coloro che non versano in stato di bisogno, all’obbligo di contribuzione nella spesa; c) infine, nella parte in cui prevedono che il relativo onere possa gravare a totale carico del beneficiario;

che il giudizio a quo ha ad oggetto, previo accertamento del relativo obbligo, la condanna del convenuto al pagamento del corrispettivo per la prestazione socio-assistenziale di cui ha goduto presso il Centro socio educativo di Oggiona Santo Stefano;

che il rimettente sospetta di incostituzionalità le norme censurate in quanto, da un lato, non consentono alla generalità dei possibili beneficiari di godere degli interventi socio-assistenziali che rientrano nei livelli essenziali delle prestazioni, ex art. 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, dall’altro, non prevedono la gratuità di tali interventi seppur rientranti nei suddetti livelli essenziali;

che la prima censura, relativa all’art. 12, comma 2, della legge della Regione Lombardia n. 1 del 1986, nella parte in cui, a parere del rimettente, riconosce il diritto alla prestazione socio-assistenziale direttamente a chi versa in una situazione di bisogno economico e, solo in via subordinata, a chi non si trova in tale situazione, risulta priva del requisito della rilevanza, in quanto il giudice a quo è chiamato a decidere in ordine alla sussistenza, o meno, in capo a M. R. dell’obbligo di pagamento della prestazione socio assistenziale di cui ha già usufruito; pertanto, la questione di legittimità costituzionale attinente al diritto di usufruire di dette prestazioni, irrilevante nel giudizio a quo, è manifestamente inammissibile;

che anche le altre censure, secondo cui le norme impugnate condizionerebbero la fruizione delle prestazioni socio-assistenziali rientranti nei livelli minimi, da parte di coloro che non versano in stato di bisogno, all’obbligo di contribuzione alla relativa spesa da parte di questi ultimi, vanno dichiarate manifestamente inammissibili;

che esse, infatti, si fondano sul presupposto che la prestazione erogata a favore del convenuto nel giudizio a quo rientri tra quelle individuate come espressione di livelli essenziali delle prestazioni in materia socio-assistenziale di cui all’art. 22, comma 2, lettera f), della legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali);

che, in realtà, la norma da ultimo citata elenca una serie di prestazioni del tutto eterogenee, differenziate tra di loro sia per il contenuto sia per le condizioni legittimanti la loro erogazione;

che il rimettente omette di fornire qualunque elemento in ordine alla effettiva tipologia delle prestazioni godute da M. R., rendendo in tal modo impossibile il controllo della loro riconducibilità a quelle previste dalla norma di riferimento;

che tali carenze, impedendo la verifica della effettiva rilevanza della questione nel giudizio a quo, ne determinano la manifesta inammissibilità.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 12, comma 2, e 63, comma 1, della legge della Regione Lombardia 7 gennaio 1986, n. 1 (Riorganizzazione e programmazione dei servizi socio-assistenziali della Regione Lombardia), sollevate, in riferimento agli artt. 2, 3, 38, terzo comma, e 117, comma secondo, lettera m), della Costituzione, dal Tribunale di Busto Arsizio, sezione distaccata di Gallarate, con l’ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 giugno 2006.

Annibale MARINI, Presidente

Maria Rita SAULLE, Redattore

Depositata in Cancelleria il 13 giugno 2006.