ORDINANZA N. 220
ANNO 2006REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Annibale MARINI Presidente
- Franco BILE Giudice
- Giovanni Maria FLICK "
- Francesco AMIRANTE "
- Ugo DE SIERVO "
- Romano VACCARELLA "
- Paolo MADDALENA "
- Alfio FINOCCHIARO "
- Alfonso QUARANTA "
- Franco GALLO "
- Luigi MAZZELLA "
- Gaetano SILVESTRI "
- Sabino CASSESE "
- Maria Rita SAULLE "
- Giuseppe TESAURO "
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 1 del decreto-legge 8 febbraio 2003, n. 18 (Disposizioni urgenti in materia di giudizio necessario secondo equità), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2003, n. 63, promossi dal Giudice di pace di Lucca, nei procedimenti civili vertenti tra R. L. e Lloyd Adriatico assicurazioni e tra M. F. e la Winthertur assicurazioni s.p.a., con due ordinanze del 25 febbraio 2004, iscritte al n. 569 del registro ordinanze 2005 e al n. 35 del registro ordinanze 2006 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 49, prima serie speciale, dell’anno 2005 e n. 7, prima serie speciale, dell’anno 2006.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 5 aprile 2006 il Giudice relatore Francesco Amirante.
Ritenuto che nel corso di due giudizi civili, proposti da privati nei confronti di due società di assicurazione per ottenere il rimborso dell’eccedenza asseritamente percepita a titolo di indebito aumento di una polizza assicurativa, il Giudice di pace di Lucca, con due ordinanze di identico contenuto, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24, 41, 101, 102, 104 e 111 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 1 del decreto-legge 8 febbraio 2003, n. 18 (Disposizioni urgenti in materia di giudizio necessario secondo equità), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2003, n. 63;
che il giudice a quo, senza descrivere la fattispecie sottoposta al suo giudizio, si limita ad osservare che il legale dell’attore ha prospettato l’illegittimità costituzionale della norma impugnata, per una serie di ragioni;
che l’ordinanza ravvisa una violazione del diritto di difesa e del principio del giusto processo perché la disposizione censurata, sottraendo al giudizio di equità del giudice di pace le controversie di valore inferiore a millecento euro aventi ad oggetto i contratti di cui all’art. 1342 del codice civile, comporterebbe un aggravamento dell’esercizio del diritto di difesa dei consumatori (esposti alla possibilità dell’appello, cui consegue l’obbligo di munirsi di un difensore), con dilatazione dei tempi del processo in contrasto col principio della ragionevole durata del medesimo, espresso nell’art. 111 della Costituzione;
che la norma in oggetto violerebbe l’art. 3 Cost. sotto il profilo del principio di ragionevolezza, poiché avvantaggia i contraenti forti a scapito di quelli deboli;
che vi sarebbe, inoltre, violazione degli artt. 101, 102 e 104 Cost. in quanto la disposizione, anziché essere generale ed astratta, sarebbe stata dettata al solo scopo di influire sulle fattispecie in corso, come quella dei due giudizi a quibus, in tal modo ledendo le prerogative della funzione giudiziaria;
che la norma sarebbe in contrasto anche con l’art. 41 Cost., poiché andrebbe a danno dei consumatori favorendo gli imprenditori che, nel caso di specie, sono stati sanzionati con un provvedimento dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato a causa dell’accordo di cartello tra loro intervenuto allo scopo di restringere l’effettiva concorrenza nel settore assicurativo;
che ha spiegato intervento in entrambi i giudizi il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione venga dichiarata inammissibile o manifestamente infondata.
Considerato che il Giudice di pace di Lucca, con due ordinanze di identico contenuto, dubita, in riferimento agli artt. 3, 24, 41, 101, 102, 104 e 111 della Costituzione, della legittimità costituzionale dell’art. 1 del decreto-legge 8 febbraio 2003, n. 18 (Disposizioni urgenti in materia di giudizio necessario secondo equità), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2003, n. 63, nella parte in cui sottrae al giudizio secondo equità del giudice di pace le controversie di valore inferiore a millecento euro se derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi secondo le modalità di cui all’art. 1342 del codice civile;
che i due giudizi, avendo ad oggetto la medesima questione, possono essere riuniti e decisi con il medesimo provvedimento;
che l’art. 1-bis del d.l. n. 18 del 2003, introdotto dalla legge di conversione n. 63 del 2003, ha stabilito che le disposizioni dell’impugnato art. 1 «si applicano ai giudizi instaurati con citazione notificata dal 10 febbraio 2003»;
che le ordinanze di rimessione omettono ogni descrizione della concreta fattispecie in giudizio e, in particolare, non precisano quale sia la data di notifica dell’atto di citazione, sicché a questa Corte è preclusa ogni possibilità di compiere la necessaria preliminare valutazione sulla rilevanza della questione;
che la medesima, pertanto, è da ritenere manifestamente inammissibile.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALEriuniti i giudizi,
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 1 del decreto-legge 8 febbraio 2003, n. 18 (Disposizioni urgenti in materia di giudizio necessario secondo equità), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2003, n. 63, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 41, 101, 102, 104 e 111 della Costituzione, dal Giudice di pace di Lucca con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 maggio 2006.
F.to:
Annibale MARINI, Presidente
Francesco AMIRANTE, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria l’1 giugno 2006.