ORDINANZA N. 208
ANNO 2006
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai Signori:
- Annibale MARINI Presidente
- Franco BILE Giudice
- Giovanni Maria FLICK "
- Francesco AMIRANTE "
- Ugo DE SIERVO "
- Romano VACCARELLA "
- Paolo MADDALENA "
- Alfio FINOCCHIARO "
- Franco GALLO "
- Gaetano SILVESTRI "
- Sabino CASSESE "
- Maria Rita SAULLE "
- Giuseppe TESAURO "
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 7, comma 2, della legge della Provincia autonoma di Trento 13 marzo 2002, n. 5 (Disciplina dell’amministrazione dei beni di uso civico), in relazione all’art. 2, comma 1 della stessa legge, promosso con ordinanza del 22 marzo 2004 dal Tribunale regionale di giustizia amministrativa del Trentino-Alto Adige, sede di Trento, sul ricorso proposto dall’Associazione provinciale delle Amministrazioni separate di uso civico della Provincia di Trento ed altre contro la Provincia di Trento ed altri, iscritta al n. 443 del registro ordinanze 2004 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, prima serie speciale, edizione straordinaria del 3 giugno 2004.
Visti gli atti di costituzione della Associazione provinciale delle Amministrazioni separate di uso civico della Provincia di Trento e della Provincia di Trento;udito nell’udienza pubblica del 7 febbraio 2006 il Giudice relatore Alfio Finocchiaro;
udito l’avvocato Giandomenico Falcon per la Provincia di Trento.
Ritenuto che il Tribunale regionale di giustizia amministrativa del Trentino-Alto Adige, sede di Trento, con ordinanza del 22 marzo 2004, su ricorso proposto dall’Associazione provinciale delle Amministrazioni separate di uso civico della Provincia di Trento e da un rilevante numero di Amministrazioni separate di uso civico (ASUC), nonché dal Comitato per la difesa dell’uso civico di Fornace, avverso il regolamento per l’attuazione della legge della Provincia autonoma di Trento 13 marzo 2002, n. 5 (Disciplina dell’amministrazione dei beni di uso civico), ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento all’art. 3 della Costituzione e agli artt. 4 e 8 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), dell’art. 7, comma 2, in relazione all’art. 2, comma 1, della predetta legge provinciale, richiamato dal comma 1 dell’art. 6 del regolamento citato, ai fini della formazione dell’elenco degli utenti in possesso dei requisiti richiesti per far parte dell’assemblea degli utenti, i cui componenti, ai sensi dei successivi commi 2 e 3, sono elettori ed eleggibili per la formazione del comitato dell’ASUC, che ne è l’organo di amministrazione;
che nel giudizio innanzi a questa Corte si è costituita l’Associazione provinciale delle Amministrazioni separate di uso civico della Provincia di Trento, chiedendo la declaratoria di illegittimità costituzionale della norma impugnata;
che si è altresì costituita la Provincia autonoma di Trento con atto, illustrato da successiva memoria, concludendo per la inammissibilità o l’infondatezza della questione e, in via subordinata, per la restituzione degli atti al giudice a quo in considerazione della sopravvenienza della legge della Provincia autonoma di Trento 14 giugno 2005, n. 6 (Nuova disciplina dell’amministrazione dei beni di uso civico).
Considerato che il Tribunale regionale di giustizia amministrativa del Trentino-Alto Adige, sede di Trento, dubita della legittimità costituzionale dell’art. 7, comma 2, della legge della Provincia autonoma di Trento 13 marzo 2002, n. 5 (Disciplina dell’amministrazione dei beni di uso civico), nella parte in cui stabilisce che l’assemblea degli utenti è costituita da tutti i componenti maggiorenni del nucleo familiare di cui all’art. 2, comma 1, della stessa legge, aventi cittadinanza italiana, per violazione dell’art. 3 della Costituzione sotto il profilo della irragionevolezza, in quanto, per un verso, il discrimine dello “straniero”, operato da detta norma ai fini della elezione degli organi di gestione dell’ASUC, nell’ambito dei soggetti cui il precedente art. 2 riconosce
la titolarità del diritto di uso civico, non troverebbe una giustificazione in rapporto a caratteristiche soggettive per la titolarità e fruizione dell’uso civico e ad esigenze organizzative dell’Ente preposto al governo dei beni di proprietà indivisa; e, per altro verso, in quanto l’art. 2 della stessa legge provinciale riconosce al residente non avente la cittadinanza italiana «la titolarità indivisa e il diritto di godimento dei beni di uso civico, purché (maggiorenne e) iscritto nelle liste elettorali del Comune per la elezione degli organi comunali»;
che la disposizione è altresì impugnata per contrasto con gli artt. 4 e 8 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), in quanto, se è vero che l’art. 8, punto 7, di detto statuto speciale attribuisce alla Provincia potestà legislativa primaria in materia di usi civici, esso stabilisce anche che questa deve essere esercitata «entro i limiti indicati dall’art. 4», il quale, in particolare, richiede il rispetto degli obblighi internazionali, con riferimento alla direttiva 94/80 CE, recepita con il decreto legislativo 12 aprile 1996, n. 197, concernente le modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali per i cittadini dell’Unione europea che risiedono in uno Stato membro di cui non hanno cittadinanza;
che, successivamente alla proposizione del ricorso, la norma impugnata, come l’intera legge della Provincia autonoma di Trento n. 5 del 2002, in cui essa è inserita, è stata abrogata dall’art. 24 della legge della stessa Provincia autonoma 14 giugno 2005, n. 6 (Nuova disciplina dell’amministrazione dei beni di uso civico), che, inoltre, nel regolare ex novo l’intera materia, all’art. 7, non ricomprende tra gli organi dell’ASUC – accanto al comitato e al suo presidente – l’assemblea degli utenti, come faceva lo stesso art. 7 della previgente legge n. 5 del 2002, facendo, conseguentemente, venir meno il requisito, già previsto per la partecipazione alla stessa assemblea, della cittadinanza italiana, requisito sul quale si incentravano le censure del giudice rimettente;
che, pertanto, si impone l’esame della perdurante rilevanza della questione da parte del rimettente, al quale compete valutare l’applicabilità dello ius superveniens alla fattispecie sottoposta al suo esame.
per questi motiviLA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti al Tribunale regionale di giustizia amministrativa del Trentino-Alto Adige, sede di Trento.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 maggio 2006.
Annibale MARINI, Presidente
Alfio FINOCCHIARO, Redattore
Depositata in Cancelleria il 26 maggio 2006.