Ordinanza n. 186 del 2006

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ORDINANZA N. 186

ANNO 2006

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Annibale                     MARINI                        Presidente

- Franco                        BILE                               Giudice

- Giovanni Maria          FLICK                                   "

- Francesco                   AMIRANTE                          "

- Ugo                            DE SIERVO                          "

- Romano                      VACCARELLA                    "

- Paolo                          MADDALENA                     "

- Alfio                           FINOCCHIARO                   "

- Alfonso                      QUARANTA                         "

- Franco                        GALLO                                 "

- Luigi                           MAZZELLA                          "

- Sabino                        CASSESE                              "

- Maria Rita                  SAULLE                                "

- Giuseppe                    TESAURO                             "

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2 del decreto-legge 28 settembre 2001, n. 355 (Disposizioni urgenti in materia di lavoro supplementare nei rapporti di lavoro a tempo parziale e di opzione sui sistemi di liquidazione delle pensioni, nonché di regolarizzazione di adempimenti tributari e contributivi per i soggetti colpiti dal sisma del 13 e del 16 dicembre 1990 in talune province della regione siciliana), convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2001, n. 417, promosso dal Tribunale di Torino, in funzione di giudice del lavoro, nel procedimento civile vertente tra L. S. e l'Istituto nazionale della previdenza sociale, con ordinanza del 9 giugno 2004 iscritta al n. 904 del registro ordinanze 2004 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 46, prima serie speciale, dell'anno 2004.

    Visti l'atto di costituzione dell'INPS, nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

    udito nell'udienza pubblica del 21 marzo 2006 il Giudice relatore Francesco Amirante;

    uditi gli avvocati Alessandro Riccio per l'INPS e l'avvocato dello Stato Francesco Lettera per il Presidente del Consiglio dei ministri.

    Ritenuto che, nel corso di una controversia di natura previdenziale promossa nei confronti dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), il Tribunale di Torino, in funzione di giudice del lavoro, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 del decreto-legge 28 settembre 2001, n. 355 (Disposizioni urgenti in materia di lavoro supplementare nei rapporti di lavoro a tempo parziale e di opzione sui sistemi di liquidazione delle pensioni, nonché di regolarizzazione di adempimenti tributari e contributivi per i soggetti colpiti dal sisma del 13 e del 16 dicembre 1990 in talune province della regione siciliana), convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2001, n. 417, nella parte in cui esclude la facoltà di opzione per la liquidazione del trattamento pensionistico unicamente con le regole del sistema contributivo, a favore dei soggetti con più di 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995, ove non effettuata entro la data del 1° ottobre 2001 e, pertanto, senza la previsione di un congruo termine di opzione successivamente a tale data;

    che, in punto di fatto, il giudice a quo premette che il ricorrente godeva, alla data del 31 dicembre 1995, di contributi obbligatori in misura ampiamente superiore ai diciotto anni e che ha continuato a lavorare fino al 20 giugno 2000, maturando perciò ulteriore anzianità;

    che, avendo egli intenzione di fruire di pensione (di anzianità) con il sistema contributivo – possibilità riconosciuta dalla legge a chi aveva maturato almeno cinque anni di contribuzione a decorrere dal 1° gennaio 1996 – aveva presentato all'INPS domanda di contribuzione volontaria, in data 31 gennaio 2001, per poter raggiungere il menzionato requisito contributivo, e la domanda era stata accolta il successivo 10 aprile, con decorrenza dal 3 febbraio 2001;

    che la prima parte dei versamenti era stata eseguita dal ricorrente nel settembre 2001 e l'ultima in data 2 ottobre 2001, e che in data 10 ottobre 2001 egli aveva provveduto a formalizzare l'opzione per il sistema contributivo in base all'art. 1, comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare);

    che la domanda di opzione era stata respinta dall'INPS, così come la successiva domanda di pensione di vecchiaia del 23 ottobre 2002, a causa della tardività di esercizio dell'opzione, poiché nel frattempo era entrata in vigore la norma denunciata a questa Corte;

    che il Tribunale di Torino osserva che la domanda posta in via principale dal ricorrente – ossia quella di vedersi riconosciuta la validità dell'opzione a suo tempo esercitata – non può essere accolta, essendo di ostacolo l'art. 2 del d.l. n. 355 del 2001, convertito dalla legge n. 417 del 2001;

    che in base a questa disposizione, infatti, l'art. 1, comma 23, della legge n. 335 del 1995 si interpreta nel senso che l'opzione ivi prevista è concessa, dalla data di entrata in vigore della norma interpretativa, soltanto in favore dei lavoratori di cui al comma 12 del medesimo art. 1 della legge n. 335, ossia di quelli con anzianità contributiva inferiore ai diciotto anni al 31 dicembre 1995, mentre per gli altri, fra i quali il ricorrente, rientranti nell'ipotesi di cui all'art. 1, comma 13, della legge n. 335 del 1995, siccome aventi più di diciotto anni di contribuzione alla suddetta data, l'opzione non è più consentita;

    che il comma 2 della norma impugnata, peraltro, mantiene salva la scelta per il sistema contributivo compiuta dai lavoratori entro la data di entrata in vigore del d.l. n. 355 del 2001 (coincidente con quella della relativa pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e cioè il 1° ottobre 2001), situazione nella quale non può rientrare il ricorrente;

    che quest'ultimo avrebbe potuto effettuare il versamento dell'ultima parte dei contributi anche in data 1° ottobre 2001, così come avrebbe potuto esercitare l'opzione in data ampiamente precedente, ma che l'immediata entrata in vigore del d.l. n. 355 gli ha impedito di giovarsi di tale opportunità;

    che, secondo il giudice a quo, il ricorrente «non ha avuto conoscenza di tale decreto-legge», senza però che tale ignoranza possa essergli imputata e la disposizione censurata, d'altra parte, lo ha privato «della possibilità di esercitare un diritto che aveva già maturato solo in quanto nel frattempo […] era stato mutato il quadro normativo», il tutto in assenza di un congruo termine per l'esercizio dell'opzione in data successiva all'entrata in vigore della disposizione censurata;

    che il sistema che ne è derivato appare al remittente in contrasto con l'art. 3 Cost., per violazione del principio di ragionevolezza, e con l'art. 38 Cost., «inteso come tutela dell'affidamento dei cittadini nella sicurezza giuridica in materia previdenziale»;

    che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione venga dichiarata inammissibile o infondata;

    che si è costituito in giudizio l'INPS, chiedendo che la questione venga dichiarata inammissibile o infondata.

    Considerato che il Tribunale di Torino, in funzione di giudice del lavoro, dubita, in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, della legittimità costituzionale dell'art. 2 del decreto-legge 28 settembre 2001, n. 355 (Disposizioni urgenti in materia di lavoro supplementare nei rapporti di lavoro a tempo parziale e di opzione sui sistemi di liquidazione delle pensioni, nonché di regolarizzazione di adempimenti tributari e contributivi per i soggetti colpiti dal sisma del 13 e del 16 dicembre 1990 in talune province della regione siciliana), convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2001, n. 417, per violazione del principio di ragionevolezza e del principio dell'affidamento dei cittadini nella sicurezza giuridica in materia previdenziale;

    che il remittente, mentre in motivazione accenna, come concausa della irragionevolezza della normativa censurata, alla sua introduzione mediante decreto-legge, manca poi di evocare il parametro dell'art. 77 Cost., determinando così una contraddizione tra motivazione e delimitazione della questione;

    che la censura posta dal giudice a quo si fonda sulla convinzione che la norma impugnata – nel limitare la possibilità di opzione per la liquidazione della pensione col sistema contributivo ad una parte soltanto dei lavoratori ai quali era originariamente consentita – abbia in realtà, qualificandosi come norma interpretativa, arbitrariamente introdotto modifiche retroattive tali da ledere il principio dell'affidamento;

    che siffatta convinzione è errata perché il legislatore, approvando la disposizione censurata, si è fatto carico, al comma 2 dell'art. 2 in oggetto, di salvare le opzioni già esercitate entro la data di entrata in vigore del decreto-legge, con ciò escludendo la possibilità di lesione di diritti acquisiti;

    che la norma, quindi, stabilisce soltanto un diverso regime previdenziale a partire da una certa data;

    che, pertanto, l'ordinanza di rimessione è viziata dall'erronea valutazione del quadro normativo;

    che le censure si sostanziano nella denuncia di meri inconvenienti di fatto, per ovviare ai quali il giudice a quo invoca una sentenza manipolativa di questa Corte che fissi un termine per avvalersi dell'opzione;

    che l'accoglimento della questione comporterebbe, quindi, l'esercizio di una discrezionalità estranea ai poteri della Corte stessa, non essendovi alcun criterio obbligato cui collegare la fissazione di un termine;

    che la questione, pertanto, è manifestamente inammissibile per diverse, concorrenti ragioni.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

    dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 del decreto-legge 28 settembre 2001, n. 355 (Disposizioni urgenti in materia di lavoro supplementare nei rapporti di lavoro a tempo parziale e di opzione sui sistemi di liquidazione delle pensioni, nonché di regolarizzazione di adempimenti tributari e contributivi per i soggetti colpiti dal sisma del 13 e del 16 dicembre 1990 in talune province della regione siciliana), convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2001, n. 417, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, dal Tribunale di Torino, in funzione di giudice del lavoro, con l'ordinanza di cui in epigrafe.

    Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 aprile 2006.

Annibale MARINI, Presidente

Francesco AMIRANTE, Redattore

Depositata in Cancelleria il 5 maggio 2006.