ORDINANZA N. 151
ANNO 2006REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Annibale MARINI Presidente
- Franco BILE Giudice
- Giovanni Maria FLICK "
- Francesco AMIRANTE "
- Ugo DE SIERVO "
- Romano VACCARELLA "
- Paolo MADDALENA "
- Alfio FINOCCHIARO "
- Alfonso QUARANTA "
- Franco GALLO "
- Luigi MAZZELLA "
- Gaetano SILVESTRI "
- Sabino CASSESE "
- Maria Rita SAULLE "
- Giuseppe TESAURO "
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 4, commi 1, 2 e 4, del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121 (Disposizioni urgenti per garantire la sicurezza nella circolazione stradale), convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 168, promosso con ordinanza dell’11 ottobre 2005 dal Giudice di Pace di Lanciano nel procedimento civile vertente tra Carmela Tiberio ed altro e l’Unione dei Comuni “Città della Frentania e Costa dei Trabocchi”, iscritta al n. 18 del registro ordinanze 2006 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 5, prima serie speciale, dell’anno 2006.
Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 22 marzo 2006 il Giudice relatore Luigi Mazzella.
Ritenuto che il Giudice di pace di Lanciano, con ordinanza dell’11 ottobre 2005, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 24 e 76 della Costituzione ed in relazione all’art. 2, lettera s), della legge 22 marzo 2001, n. 85 (Delega al Governo per la revisione del nuovo codice della strada), dell’art. 4, commi 1, 2 e 4, del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121 (Disposizioni urgenti per garantire la sicurezza nella circolazione stradale), convertito, con modifiche, dalla legge 1° agosto 2002, n. 168, «nella parte in cui prevede che il prefetto (organo amministrativo) possa con proprio decreto eliminare, su alcuni tratti di strade, l’obbligo di contestazione immediata» previsto dall’art. 200 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada);
che il giudice rimettente premette che il giudizio a quo è stato introdotto da un ricorso diretto all’impugnazione di un verbale di contravvenzione elevato in data 20 novembre 2004 nel quale l’omessa contestazione immediata dell’infrazione era stata giustificata sulla base delle norme oggetto della censura di illegittimità costituzionale;
che, a parere del giudice a quo, l’art. 4, commi 1, 2 e 4, del d. l. n. 121 del 2002 si porrebbe in contrasto con l’art. 76 Cost., per eccesso di delega legislativa – poiché la legge n. 85 del 2001 non aveva conferito delega all’emanazione di norme abolitrici di diritti soggettivi quale l’obbligo di contestazione immediata e perché la competenza attribuita al prefetto per l’individuazione delle strade sulle quali è possibile omettere la contestazione immediata configurerebbe una «sub delega della funzione legislativa non prevista dal Parlamento» –, e con l’art. 24 Cost., perché «l’abrogazione sostanziale dell’art. 200 cds» farebbe «venir meno il diritto di difesa» tutelato da tale norma costituzionale;
che è intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri che ha concluso chiedendo che la questione sia dichiarata infondata.
Considerato che il Giudice di pace di Lanciano censura l’art. 4, commi 1, 2 e 4, del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121 (Disposizioni urgenti per garantire la sicurezza nella circolazione stradale), convertito, con modifiche, dalla legge 1° agosto 2002, n. 168, «nella parte in cui prevede che il prefetto (organo amministrativo) possa con proprio decreto eliminare, su alcuni tratti di strade, l’obbligo di contestazione immediata» previsto dall’art. 200 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), per violazione dell’art. 24 della Costituzione, perché l’eliminazione dell’obbligo di contestazione immediata confliggerebbe con il diritto di difesa, e dell’art. 76 Cost., per eccesso di delega legislativa rispetto a quanto previsto dall’art. 2, lettera s), della legge 22 marzo 2001, n. 85 (Delega al Governo per la revisione del nuovo codice della strada);
che la norma impugnata consente l’accertamento dell’infrazione a mezzo di dispositivi di controllo a distanza solamente per le violazioni degli artt. 142, 148 e 176 del d. lgs. n. 285 del 1992;
che l’ordinanza di rimessione non contiene alcuna descrizione dell’infrazione oggetto del verbale di contravvenzione di cui si discute nel giudizio a quo e neppure indica la norma del d. lgs. n. 285 del 1992 violata dal conducente dell’autoveicolo;
che tale insufficienza della motivazione impedisce di verificare se la fattispecie concreta rientri o meno in una delle ipotesi rispetto alle quali le norme censurate dal rimettente escludono l’obbligo della contestazione immediata;
che una simile lacuna, non consentendo alla Corte il controllo sulla rilevanza della questione nel giudizio a quo, determina la manifesta inammissibilità della questione medesima.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 4, commi 1, 2 e 4, del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121 (Disposizioni urgenti per garantire la sicurezza nella circolazione stradale), convertito, con modifiche, dalla legge 1° agosto 2002, n. 168, sollevata, in riferimento agli artt. 24 e 76 della Costituzione, dal Giudice di pace di Lanciano con l’ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 aprile 2006.
F.to:
Annibale MARINI, Presidente
Luigi MAZZELLA, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 7 aprile 2006.