ORDINANZA N. 146
ANNO 2006
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Annibale MARINI Presidente
- Franco BILE Giudice
- Giovanni Maria FLICK "
- Francesco AMIRANTE "
- Ugo DE SIERVO "
- Romano VACCARELLA "
- Paolo MADDALENA "
- Alfio FINOCCHIARO "
- Alfonso QUARANTA "
- Franco GALLO "
- Luigi MAZZELLA "
- Gaetano SILVESTRI "
- Sabino CASSESE "
- Maria Rita SAULLE "
- Giuseppe TESAURO "
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 1 della legge 30 aprile 1962, n. 283 (Modifica degli articoli 242, 243, 247, 250 e 262 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265: Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande), promosso con ordinanza del 7 luglio 2005 dal Tribunale di Trani, sezione distaccata di Ruvo di Puglia, nel procedimento penale a carico di T. F., iscritta al n. 550 del registro ordinanze 2005 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 46, prima serie speciale, dell’anno 2005.
Udito nella camera di consiglio dell’8 marzo 2006 il Giudice relatore Giuseppe Tesauro.
Ritenuto che il Tribunale di Trani, sezione distaccata di Ruvo di Puglia, con ordinanza emessa il 7 luglio 2005 nel corso di un procedimento penale a carico di persona imputata dei reati di cui agli artt. 81, 515 del codice penale e all’art. 5, lettera a), della legge 30 aprile 1962, n. 283 (Modifica degli articoli 242, 243, 247, 250 e 262 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265: Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande), ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 1 della legge 30 aprile 1962, n. 283, «nella parte in cui prevede il pagamento di una somma per lo svolgimento di controanalisi dei campioni ovvero della revisione prevista ex art. 1, commi 3, 4 L. 283/62»;
che, ai sensi dell’art. 1, commi 3 e 4, della legge n. 283 del 1962, l’interessato, entro 15 giorni dalla data della comunicazione del risultato sfavorevole dell’analisi dei campioni prelevati dall’autorità sanitaria, può presentare istanza per la revisione a cura dell’Istituto superiore di sanità, unendo la ricevuta del versamento presso la Tesoreria provinciale della somma indicata nel regolamento per ogni singola voce;
che, secondo il rimettente, la norma, imponendo l’anzidetto onere, ostacolerebbe l’esercizio del diritto di difesa di coloro che non hanno disponibilità economiche adeguate, e, per tale via, determinerebbe una ingiustificata disparità di trattamento tra soggetti abbienti e soggetti non abbienti, con violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione;
che il giudice a quo – dopo aver richiamato quale «punto decisivo» la sentenza n. 434 del 1990, con cui questa Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 1, comma 2, della legge n. 283 del 1962, nella parte in cui non prevedeva l’obbligo di avviso all’interessato dell’inizio delle operazioni nei casi di analisi su campioni prelevati da sostanze alimentari deteriorabili, non suscettibili di ripetizione – afferma di non essere in grado di sapere, «in base alla conoscenza processuale e tecnico-scientifica, legata allo stato procedurale», se nella specie si tratti di campioni prelevati da sostanze alimentari deteriorabili, con conseguente obbligo del preavviso dell’inizio delle operazioni di analisi, o se, viceversa, le sostanze alimentari siano non deteriorabili, con possibilità di revisione.
Considerato che la questione di legittimità costituzionale investe l’art. 1 della legge 30 aprile 1962, n. 283 (Modifica degli articoli 242, 243, 247, 250 e 262 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265: Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande), nella parte in cui subordina al versamento di una somma di danaro l’esercizio della facoltà dell’interessato di chiedere la revisione di analisi di campioni di sostanze destinate all’alimentazione;
che il giudice del Tribunale di Trani, oltre ad omettere qualsiasi cenno ai fatti oggetto di imputazione, censura la disciplina della revisione di analisi senza chiarire se, nel caso di specie, l’accertamento fosse materialmente esperibile, in ragione della non deteriorabilità dei prodotti in ipotesi non regolamentari;
che, anzi, il rimettente, asserendo di non essere in grado di verificare, in base alla conoscenza legata allo stato procedurale, se le sostanze in contestazione siano deteriorabili o meno, solleva il dubbio circa l’applicabilità della disposizione impugnata nel giudizio principale;
che, dunque, la questione deve essere dichiarata manifestamente inammissibile per carente descrizione della fattispecie concreta e difetto di motivazione in ordine alla rilevanza (ex plurimis, ordinanze n. 472 del 2005, n. 426 del 1988 e n. 192 del 1988).
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 30 aprile 1962, n. 283 (Modifica degli articoli 242, 243, 247, 250 e 262 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265: Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Tribunale di Trani, sezione distaccata di Ruvo di Puglia, con l’ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 aprile 2006.
F.to:
Annibale MARINI, Presidente
Giuseppe TESAURO, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 7 aprile 2006.