ORDINANZA N. 115
ANNO 2006
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai Signori:
- Franco BILE Presidente
- Giovanni Maria FLICK Giudice
- Francesco AMIRANTE "
- Ugo DE SIERVO "
- Romano VACCARELLA "
- Paolo MADDALENA "
- Alfio FINOCCHIARO "
- Alfonso QUARANTA "
- Luigi MAZZELLA "
- Gaetano SILVESTRI "
- Sabino CASSESE "
- Maria Rita SAULLE "
- Giuseppe TESAURO "
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 23, comma 2, della legge 12 dicembre 2002, n. 273 (Misure per favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza), che aggiunge il comma 9 all'art. 3 del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857 (Modifica della disciplina dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti), convertito, con modificazioni, in legge 26 febbraio 1977, n. 39, promosso con ordinanza del 21 febbraio 2005 dal Tribunale di Palermo nel procedimento civile vertente tra s.p.a. Mutuelles Du Mans Italia Assicurazioni e Riassicurazioni e Amodeo Gaspare, iscritta al n. 227 del registro ordinanze 2005 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 17, prima serie speciale, dell'anno 2005.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 22 febbraio 2006 il Giudice relatore Franco Bile.
Ritenuto che il Tribunale di Palermo, con ordinanza emessa il 21 febbraio 2005, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 23, comma 2, della legge 12 dicembre 2002, n. 273 (Misure per favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza), che ha aggiunto dopo l'ottavo comma dell'art. 3 del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857 (Modifica della disciplina dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti), convertito dalla legge 26 febbraio 1977, n. 39, e modificato dall'art. 5, comma 1, della legge 5 marzo 2001, n. 57, un comma del seguente tenore: «Il danneggiato che ha ottenuto il risarcimento dei danni subiti dal veicolo è tenuto a trasmettere all'assicuratore la fattura, o documento fiscale equivalente, relativa alla riparazione dei danni risarciti entro tre mesi dal risarcimento. Nel caso in cui il danneggiato non ottemperi a tale obbligo, l'assicuratore ha diritto a richiedere la restituzione dell'importo liquidato a titolo di risarcimento del danno, fatta salva la disposizione di cui all'art. 642 cod. pen. Nel caso di rottamazione del veicolo l'obbligo di presentazione della fattura è sostituito dall'obbligo di presentazione della documentazione attestante l'avvenuta rottamazione»;
che tale norma è impugnata «nella parte in cui obbliga il danneggiato alla riparazione o rottamazione del mezzo ed alla consegna all'assicuratore della relativa documentazione fiscale, nel termine assegnato, sotto comminatoria della restituzione delle somme percepite a titolo di risarcimento e che costituiscono la reintegra del patrimonio leso»;
che l'ordinanza è stata resa nel corso di un giudizio civile proposto da una società di assicurazioni per ottenere dal convenuto danneggiato la restituzione della somma liquidata a titolo di risarcimento del danno subito dalla sua autovettura a seguito di un sinistro stradale;
che il rimettente ritiene la questione rilevante perché il giudizio verte solo sulla sussistenza o meno del diritto alla restituzione della somma di denaro, in ragione della mancata presentazione della documentazione fiscale richiesta dall'attrice ai sensi della norma censurata;
che, quanto alla non manifesta infondatezza, il rimettente osserva che – nell'imporre un vincolo di destinazione (riparazione o rottamazione del mezzo) alle somme pagate dall'assicuratore a titolo di risarcimento per responsabilità civile automobilistica – la norma censurata contrasta con gli artt. 42 e 41 della Costituzione, poiché lede il diritto di proprietà del soggetto sulle somme di denaro acquisite a seguito della liquidazione del danno da circolazione stradale ed il diritto di goderne in modo pieno ed esclusivo; con l'art. 24 Cost., poiché non distingue le varie voci risarcitorie che reintegrano il danneggiato nel suo patrimonio per effetto della lesione subita, né fa carico all'assicuratore di specificare l'imputazione di pagamento per le somme che corrisponde in sede stragiudiziale; con l'art. 3 Cost., per l'ingiustificata disparità di trattamento tra il danneggiato risarcito dall'impresa assicuratrice in sede stragiudiziale e qualsiasi altro danneggiato che ottiene il risarcimento a seguito di un giudizio di cognizione innanzi l'autorità giudiziaria; e per la conseguente irragionevolezza della norma che disattende lo spirito della legislazione sulla responsabilità civile automobilistica, protesa ad incentivare la possibilità di una composizione bonaria della lite;
che il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, è intervenuto ed ha concluso per la manifesta infondatezza della questione con riferimento a tutti i parametri evocati.
Considerato che, dopo la proposizione della questione di legittimità costituzionale, la norma impugnata è stata espressamente abrogata dall'art. 354, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private); e che altrettanto espressamente è stato abrogato l'intero testo del decreto-legge n. 857 del 1976, nel cui ambito (dopo l'ottavo comma dell'art. 3) la norma impugnata aveva inserito il comma in esame;
che la stessa sorte è toccata a tutte le leggi concernenti le attività assicurative private, ivi comprese quelle riguardanti l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per i danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, fra cui la legge 24 dicembre 1969, n. 990;
che – oltre a tali abrogazioni espresse contenute nel citato comma 1 – il medesimo art. 354 stabilisce al comma 3 che «E' abrogata ogni altra disposizione incompatibile con il presente codice. Il rinvio alle disposizioni abrogate fatto da leggi, da regolamenti o da altre norme si intende fatto alle corrispondenti disposizioni del presente codice e dei provvedimenti ivi previsti»; e al successivo comma 4 prevede che «Le disposizioni di cui al comma 1 e quelle emanate in attuazione delle norme abrogate o sostituite continuano ad essere applicate, in quanto compatibili, fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti adottati ai sensi del presente codice nelle corrispondenti materie e comunque non oltre il termine previsto dal comma 2 dell'art. 355», ossia entro ventiquattro mesi dal 1° gennaio 2006, data di entrata in vigore del medesimo codice (ai sensi del comma 1 dell'art. 355);
che pertanto – abrogata la norma impugnata a decorrere dal 1° gennaio 2006 – spetta al giudice rimettente valutare la sua ultrattività, e quindi la sua perdurante applicabilità nel giudizio a quo, anche in termini di compatibilità con la vigente procedura di risarcimento stragiudiziale da danno regolata in particolare dall'art. 148 del nuovo Codice delle assicurazioni private, nel quale non é previsto un obbligo del danneggiato analogo a quello della norma impugnata;
che è dunque necessario restituire gli atti al rimettente per una nuova valutazione della rilevanza e della non manifesta infondatezza della questione, alla luce dell'intervenuto mutamento del quadro normativo.
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Palermo.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta,
l'8 marzo 2006.
Franco BILE, Presidente
Franco BILE, Redattore
Depositata in Cancelleria il 17 marzo 2006.