ORDINANZA N. 100 ANNO 2006
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Franco BILE Presidente
- Giovanni Maria FLICK Giudice
- Francesco AMIRANTE "
- Ugo DE SIERVO "
- Romano VACCARELLA "
- Paolo MADDALENA "
- Alfio FINOCCHIARO "
- Alfonso QUARANTA "
- Luigi MAZZELLA "
- Gaetano SILVESTRI "
- Sabino CASSESE "
- Maria Rita SAULLE "
- Giuseppe TESAURO "
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 91 del regio decreto 17 agosto 1907, n. 642 (Regolamento per la procedura dinanzi alle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato), e, in subordine, degli artt. 19, primo comma, e 27, primo comma, numero 4, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 (Istituzione dei Tribunali amministrativi regionali), e dell’art. 27, primo comma, numero 4, del regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054 (Approvazione del testo unico delle legge sul Consiglio di Stato), promosso con ordinanza del 26 aprile 2005 dal Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sul ricorso proposto dalla Farmacia Galante contro l’Azienda Unità Sanitaria Locale n. 9 di Trapani iscritta al n. 428 del registro ordinanze 2005 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 37, prima serie speciale, dell’anno 2005.
Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 22 febbraio 2006 il Giudice relatore Luigi Mazzella.
Ritenuto che con ordinanza emessa il 28 gennaio 2005, il Tribunale amministrativo regionale della Sicilia ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 91 del regio decreto 17 agosto 1907, n. 642 (Regolamento per la procedura dinanzi alle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato), e, in subordine, degli artt. 19, primo comma, e 27, primo comma, numero 4, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 (Istituzione dei Tribunali amministrativi regionali), e dell’art. 27, primo comma, numero 4, del regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054 (Approvazione del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato), per violazione degli artt. 24, secondo comma, e 111, primo e secondo comma, della Costituzione;
che nel procedimento sottoposto all’esame del rimettente, Galante Antonino, titolare della omonima farmacia, aveva proposto ricorso per ottemperanza in relazione al decreto n. 1015 del 6 settembre 2001, con il quale era stato ingiunto alla Azienda Usl n. 9 di Trapani, in persona del legale rappresentante, il pagamento relativo ad una fornitura di presidi sanitari e relativi interessi;
che detto giudizio era stato introdotto mediante deposito presso la segreteria del Tribunale dell'originale del ricorso e che quest’ultimo era stato poi comunicato, a cura della stessa segreteria del TAR, all’amministrazione nei confronti della quale era stata chiesta la pronunzia giudiziale, conformemente alle prescrizioni dell’art. 91 del r.d. n. 642 del 1907;
che a giudizio del TAR rimettente, la mancata notifica del ricorso, da parte del ricorrente, all’amministrazione, non consentiva, alla luce dei parametri costituzionali sopra menzionati, di assicurare il rispetto del principio del contraddittorio, poiché lo strumento della comunicazione, adottato nel caso di specie, era privo di quei requisiti formali e sostanziali, presenti nella notificazione, volti ad assicurare la piena ed effettiva conoscenza da parte dell’amministrazione interessata del procedimento giurisdizionale pendente;
che, quanto alla natura giuridica del r.d. n. 642 del 1907, il TAR reputa debba affermarsi la natura legislativa della predetta norma;
che, secondo il rimettente, la giurisprudenza non ha offerto una soluzione condivisibile del problema, dato che, nonostante alcuni TAR abbiano affermato la necessità della previa notificazione del ricorso per esecuzione del giudicato, tale orientamento non ha trovato riscontro nella giurisprudenza del Consiglio di Stato secondo cui, agli effetti della instaurazione del contraddittorio nel giudizio di ottemperanza, è sufficiente la comunicazione della proposizione del ricorso a cura della segreteria del giudice amministrativo;
che detta soluzione appare al rimettente del tutto inadeguata, poiché contraria ai principi costituzionali in tema di attività giurisdizionale e di giusto processo, desumibili dagli artt. 24 e 111 della Costituzione, dato che, nel procedimento di cui all'art. 91 del r.d. n. 642 del 1907, la conoscenza del ricorso da parte dell'amministrazione è affidata esclusivamente alla comunicazione della segreteria, effettuata senza le formalità e garanzie proprie della notificazione a mezzo di ufficiale giudiziario, il che non è sufficiente ad assicurare la «piena consapevolezza dell'avvenuta introduzione di un procedimento giurisdizionale»;
che, ove la Corte dovesse affermare la natura regolamentare del citato art. 91 del r.d. n. 642 del 1907, il rimettente dubita della costituzionalità degli artt. 19, primo comma, e 27, primo comma, numero 4, della legge n. 1034 del 1971 e dell’art. 27, primo comma, numero 4, del r.d. 26 giugno 1924, n. 1054, nelle parti in cui tali norme, rinviando all'art. 91 del r.d. n. 642 del 1907, consentono l'introduzione del giudizio per esecuzione del giudicato senza la previa notifica del ricorso a mezzo di ufficiale giudiziario.
Considerato che, con ordinanza emessa il 28 gennaio 2005, il Tribunale amministrativo regionale della Sicilia solleva questione di legittimità costituzionale dell’art. 91 del regio decreto 17 agosto 1907, n. 642 (Regolamento per la procedura dinanzi alle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato), e, in subordine, degli artt. 19, primo comma, e 27, primo comma, numero 4, della legge 6 dicembre 1971 n. 1034 (Istituzione dei Tribunali amministrativi regionali), e dell’art. 27, primo comma, numero 4, del regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054 (Approvazione del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato), per violazione degli articoli 24, secondo comma, e 111, primo e secondo comma, della Costituzione;
che, quanto alla natura giuridica della norma impugnata, questa Corte, nelle più recenti pronunce e, da ultima, nella sentenza n. 441 del 2005, ne ha affermato la piena natura legislativa, il che impone di ritenere assorbita la questione di costituzionalità relativa agli articoli 19, primo comma, e 27, primo comma, numero 4, della legge n. 1034 del 1971 e dell’art. 27, primo comma, numero 4, del r.d. n. 1054 del 1924, prospettata in via subordinata;
che, quanto al merito della questione, questa Corte, con la citata pronuncia n. 441 del 2005 ha affermato che, nonostante nella disciplina del codice di rito non manchino differenze formali tra comunicazione e notificazione, esse non incidono sulla sostanziale identità di risultato tra le due forme, allorché, come anche ritenuto dal Consiglio di Stato in recenti decisioni, con una interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 91, sia effettuata la comunicazione dell'intero atto;
che invero questa Corte ha concluso che la comunicazione «al pari della notificazione, costituisce senz'altro mezzo idoneo ad assicurare quelle garanzie di conoscenza e di ufficialità necessarie per il rispetto dei principî della difesa in giudizio ex art. 24, secondo comma, Cost. e del contraddittorio, quale presupposto del "giusto processo" ex art. 111, secondo comma, Cost., a condizione che la stessa assicuri una informazione completa e tempestiva del ricorso che ne forma oggetto»;
che in definitiva, prosegue questa Corte, «nonostante l'origine risalente dell'art. 91, la forma di comunicazione dallo stesso prescelta appare compatibile con il vigente ordinamento costituzionale, solo che la si interpreti nel senso di prevedere un obbligo di comunicare l'atto nella sua interezza, in tempo utile e in modo da consentire alla pubblica amministrazione una effettiva conoscenza della domanda e l'articolazione tempestiva dei mezzi di difesa»;
che pertanto la questione, già ritenuta da questa Corte infondata, deve essere dichiarata manifestamente infondata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Per questi motivi
la corte costituzionale
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 91 del regio decreto 17 agosto 1907, n. 642 (Regolamento per la procedura dinanzi alle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato), sollevata in relazione agli articoli 24, secondo comma, e 111, primo e secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale della Sicilia con l’ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 marzo 2006.
Franco BILE, Presidente
Luigi MAZZELLA, Redattore
Depositata in Cancelleria il 10 marzo 2006.