ORDINANZA N. 85
ANNO 2006REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Annibale MARINI Presidente
- Franco BILE Giudice
- Giovanni Maria FLICK "
- Francesco AMIRANTE "
- Ugo DE SIERVO "
- Romano VACCARELLA "
- Paolo MADDALENA "
- Alfio FINOCCHIARO "
- Alfonso QUARANTA "
- Franco GALLO "
- Luigi MAZZELLA "
- Gaetano SILVESTRI "
- Sabino CASSESE "
- Maria Rita SAULLE "
- Giuseppe TESAURO "
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 2, 11, 12, 13, 14, 16 e 17 del decreto legislativo 6 ottobre 2004, n. 251 (Disposizioni correttive del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, in materia di occupazione e mercato del lavoro), promosso dalla Regione Marche con ricorso notificato il 10 dicembre 2004, depositato in cancelleria il 16 dicembre 2004 ed iscritto al n. 112 del registro ricorsi 2004.
Visto l’atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell’udienza pubblica del 24 gennaio 2006 il Giudice relatore Francesco Amirante;
udito l’avvocato Stefano Grassi per la Regione Marche.
Ritenuto che con ricorso notificato il 10 dicembre 2004 e depositato il successivo 16 dicembre la Regione Marche ha proposto, in riferimento agli artt. 41, 77, 117 e 118 della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale degli artt. 2, 11, 12, 13, 14, 16 e 17 del decreto legislativo 6 ottobre 2004, n. 251 (Disposizioni correttive del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, in materia di occupazione e mercato del lavoro);
che la Regione premette di aver in precedenza proposto analoghi ricorsi nei confronti di numerose disposizioni della legge 14 febbraio 2003, n. 30 (Delega al Governo in materia di occupazione e lavoro), e del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30), specificando che il decreto n. 251 del 2004 prevede disposizioni correttive del decreto n. 276 del 2003;
che, dopo aver integralmente riportato il testo delle disposizioni censurate, la ricorrente sottolinea che esse, invece di rimuovere i precetti ritenuti illegittimi di cui al d.lgs. n. 276 del 2003, ne confermano la portata, con conseguente lesione delle competenze regionali, sicché non sarebbe possibile ipotizzare sotto alcun profilo la cessazione della materia del contendere in riferimento alle censure a suo tempo proposte contro il decreto n. 276;
che, sulla base di simili premesse, il ricorso procede poi all’esposizione delle censure rivolte nei confronti delle singole norme impugnate;
che si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, deducendo l’infondatezza del ricorso, nonché la sua inammissibilità con riguardo alla censura dell’art. 2, commi 1 e 3, non essendo consentito alla Regione dolersi della violazione del principio della libertà d’impresa.
Considerato che, con memoria depositata pochi giorni prima dell’udienza di discussione, la Regione Marche ha dichiarato di rinunciare al ricorso e tale dichiarazione è stata accettata dall’Avvocatura generale dello Stato per conto del Presidente del Consiglio dei ministri;
che, ai sensi dell’art. 25 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, la rinuncia al ricorso comporta l’estinzione del giudizio.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara estinto il processo.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 febbraio 2006.
Annibale MARINI, Presidente
Francesco AMIRANTE, Redattore
Depositata in Cancelleria il 3 marzo 2006.