Ordinanza n. 78 del 2006

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ORDINANZA N. 78

ANNO 2006

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Annibale                   MARINI        Presidente

- Franco                      BILE                 Giudice

- Giovanni Maria        FLICK                       ”

- Francesco                 MIRANTE                 ”

- Ugo                          DE SIERVO              ”

- Romano                    VACCARELLA        ”

- Paolo                        MADDALENA         ”

- Alfio                         FINOCCHIARO       ”

- Alfonso                    QUARANTA             ”

- Franco                      GALLO                     ”

- Luigi                         MAZZELLA             ”

- Gaetano                    SILVESTRI               ”

- Sabino                      CASSESE                  ”

- Maria Rita                SAULLE                    ”

- Giuseppe                  TESAURO                 ”

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto a seguito della delibera della Camera dei deputati del 4 febbraio 2004, relativa alla insindacabilità delle opinioni espresse dall'on. Stefano Stefani, promosso con ricorso del Tribunale di Roma, nona sezione penale, nei confronti della Camera dei deputati, depositato in cancelleria il 20 giugno 2005 ed iscritto al n. 31 del registro conflitti tra poteri dello Stato 2005, fase di ammissibilità.

    Udito nella camera di consiglio del 25 gennaio 2006 il Giudice relatore Gaetano Silvestri.

    Ritenuto che, con ordinanza deliberata il 30 maggio 2005, il Tribunale di Roma, nona sezione penale, ha promosso conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti della Camera dei deputati, in relazione alla delibera con la quale, nella seduta del 4 febbraio 2004, è stato dichiarato che i fatti per cui il deputato Stefano Stefani è sottoposto a procedimento penale, relativamente al delitto di ingiuria, concernono opinioni da lui espresse nell'esercizio delle sue funzioni parlamentari e sono, quindi, insindacabili ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione;

    che il Tribunale premette di procedere nei confronti del deputato Stefani a seguito della querela sporta dall'on. Daniele Apolloni, in data 1° giugno 2000, relativamente ad un fatto avvenuto il giorno prima a Roma, nella sede del «Palazzo dei gruppi», allorquando il deputato Stefani, trovandosi in compagnia di altro parlamentare, nell'incrociare il querelante, gli aveva rivolto un appellativo ingiurioso, aggiungendo poi, rivolto al proprio accompagnatore, che un giudice l'avrebbe autorizzato a rivolgersi in tal modo alla persona offesa;

    che, secondo quanto chiarito dal Tribunale, il riferimento ad una pretesa autorizzazione giudiziale si connette ad una precedente ed analoga condotta attribuita al deputato Stefani, il quale, a commento della decisione dell'on. Apolloni di lasciare il gruppo parlamentare della Lega Nord per iscriversi a quello di un'altra formazione politica, avrebbe utilizzato le stesse espressioni insultanti nel corso di un comizio; fatto, questo, costituente oggetto di procedimento penale per il quale la competente autorità giudiziaria aveva poi disposto l'archiviazione, sul presupposto della riferibilità della condotta all'esercizio del diritto di critica politica;

    che il Tribunale, preso atto della delibera di insindacabilità adottata dalla Camera dei deputati per il fatto sottoposto a giudizio, contesta che nel caso di specie possa sussistere l'immunità riconosciuta dall'art. 68, primo comma, Cost., non invocabile per espressioni che, pure in ipotesi pertinenti al dibattito politico, abbiano sconfinato «nella pura contumelia», in «offese gratuite ed espresse con gergo di basso profilo», consistendo in «argumenta ad hominem, con capacità esclusivamente offensiva»;

    che il Tribunale, di conseguenza, solleva conflitto di attribuzione nei confronti della Camera dei deputati, assumendo che con la citata delibera si sarebbe determinata una illegittima interferenza nel procedimento penale in corso, e sollecitando l'annullamento della delibera stessa.

    Considerato che la Corte è chiamata in questa fase, ai sensi dell'art. 37, terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, a valutare esclusivamente, senza contraddittorio tra le parti, se il promosso conflitto di attribuzione sia ammissibile, sussistendone i prescritti requisiti a carattere soggettivo ed oggettivo, restando impregiudicata ogni definitiva decisione anche in ordine all'ammissibilità;

    che, sotto il profilo soggettivo, il Tribunale di Roma, nona sezione penale, è legittimato a sollevare il conflitto, in quanto organo giurisdizionale, in posizione di indipendenza costituzionalmente garantita, competente a dichiarare definitivamente, nell'esercizio delle funzioni attribuitegli, la volontà del potere cui appartiene;

    che analoga legittimazione ad essere parte del conflitto sussiste per la Camera dei deputati, in quanto organo competente a dichiarare in modo definitivo la volontà del potere che rappresenta in merito alla ricorrenza dell'immunità riconosciuta dall'art. 68, primo comma, Cost.;

    che, in relazione al profilo oggettivo del conflitto, il ricorrente denuncia la menomazione della propria sfera di attribuzione, garantita da norme costituzionali, attraverso la deliberazione, asseritamente illegittima, che il fatto per cui è processo sarebbe insindacabile in applicazione dell'art. 68, primo comma, Cost.;

    che, infine, dal ricorso si rilevano le «ragioni del conflitto» e «le norme costituzionali che regolano la materia», come stabilito dall'art. 26 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

per questi motivi

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

    dichiara ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il conflitto di attribuzione proposto dal Tribunale di Roma, nona sezione penale, nei confronti della Camera dei deputati, con l'atto introduttivo indicato in epigrafe;

    dispone:

    a) che la cancelleria della Corte dia immediata comunicazione della presente ordinanza al ricorrente Tribunale di Roma, nona sezione penale;

    b) che l'atto introduttivo e la presente ordinanza siano notificati alla Camera dei deputati, a cura del ricorrente, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione di cui al punto a), per essere poi depositati nella cancelleria di questa Corte, con la prova dell'avvenuta notifica, entro il termine di venti giorni previsto dall'art. 26, comma 3, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

    Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 febbraio 2006.

Annibale MARINI, Presidente

Gaetano SILVESTRI, Redattore

Depositata in Cancelleria il 24 febbraio 2006.