Ordinanza n. 48 del 2006

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ORDINANZA N. 48

 

ANNO 2006

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori:

 

-      Annibale                          MARINI                                       Presidente

 

-      Franco                             BILE                                                 Giudice

 

-      Giovanni Maria               FLICK                                                   "

 

-      Francesco                        AMIRANTE                                         "

 

-      Ugo                                 DE SIERVO                                         "

 

-      Romano                           VACCARELLA                                   "

 

-      Paolo                               MADDALENA                                    "

 

-      Alfio                                FINOCCHIARO                                  "

 

-      Alfonso                           QUARANTA                                        "

 

-      Franco                             GALLO                                                 "

 

-      Luigi                                MAZZELLA                                         "

 

-      Gaetano                           SILVESTRI                                          "

 

-      Sabino                             CASSESE                                             "

 

-      Maria Rita                       SAULLE                                               "

 

-      Giuseppe                         TESAURO                                            "

 

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032 (Approvazione del testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato), e dell’art. 1, commi 243, 244 e 245, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), promosso con ordinanza del 3 febbraio 2005 dal Consiglio di Stato, sul ricorso proposto dalla Net Insurance s.p.a. ed altra contro l’Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell’amministrazione pubblica ed altra, iscritta al n. 259 del registro ordinanze 2005 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 20, prima serie speciale, dell’anno 2005.

 

            Udito nella camera di consiglio del 25 gennaio 2006 il Giudice relatore Luigi Mazzella.

 

Ritenuto che, nel corso di un giudizio promosso dalla Net Insurance s.p.a. e dall’Unione Finanziarie Italiane al fine di ottenere l’annullamento del provvedimento dell’Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell’amministrazione pubblica (INPDAP)  del 3 gennaio 2002 con il quale si era stabilito che le cessioni di quote dello stipendio per prestiti concessi a tutti i dipendenti pubblici non possono avere garanzia diversa da quella prestata dallo stesso Istituto, il Consiglio di Stato, con ordinanza del 3 febbraio 2005, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 41 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 47 del d. P. R. 29 dicembre 1973, n. 1032 (Approvazione del testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato), e dell’art. 1, commi 243, 244 e 245, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), nella parte in cui riconoscono all’INPDAP l’esclusiva per il rilascio della predetta garanzia;

 

            che il giudice rimettente ha ricordato che originariamente la disciplina di tale garanzia era diversa per i dipendenti statali e per quelli di enti pubblici diversi dallo Stato;

 

che, in particolare, il d. P. R. 5 gennaio 1950, n. 180 (Approvazione del testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni), prevedeva, per i prestiti contratti dagli impiegati  civili e militari e dai salariati  delle amministrazioni dello Stato, la garanzia del Fondo per il credito e l’art. 47 del d. P. R. n. 1032 del 1973 aveva imposto l’esclusiva garanzia dell’ente di previdenza, mentre, per i prestiti dei dipendenti pubblici non statali, l’art. 54 del d. P. R. n. 180 del 1950 prevedeva la garanzia dell’assicurazione sulla vita e contro i rischi di impiego stipulata con imprese operanti nel settore;

 

che il giudice a quo ha affermato che il predetto quadro normativo è stato profondamente inciso dall’art. 1, commi 243, 244 e 245, della legge n. 662 del 1996, perché tali norme hanno stabilito, per i dipendenti iscritti alle Casse pensioni confluite nell’INPDAP, l’obbligo dell’iscrizione al Fondo per il credito per le sole prestazioni creditizie ed il conseguente obbligo al versamento del contributo obbligatorio per il credito previsto, a carico degli  iscritti aventi diritto alle prestazioni creditizie, dal precedente comma 242;

 

che da una simile omogeneizzazione del regime dei diritti e degli obblighi di dipendenti statali e non e, soprattutto, degli obblighi gravanti sull’ente previdenziale nei confronti di tutti i dipendenti conseguirebbe - a giudizio del Consiglio di Stato - l’armonizzazione anche del regime delle garanzie, con correlativa abrogazione implicita dell’art. 54 del d. P. R. n. 180 del 1950 ed estensione anche agli impiegati di enti diversi dallo Stato del dettato dell’art. 47 del d. P. R. n. 1032 del 1973, nella parte in cui prevede che le cessioni di quote di retribuzione non possano avere altra garanzia che quella dell’INPDAP;

 

che, secondo il rimettente, il regime così delineato, imponendo a tutti i dipendenti pubblici - statali e non statali - l’obbligo di richiedere garanzie all’INPDAP ed escludendo in radice la praticabilità di soluzioni alternative, contrasterebbe con gli artt. 41 e 3 della Costituzione poiché il regime di esclusiva comporta per definizione un’incisione del diritto di iniziativa economica in danno delle imprese operanti nel settore nella misura in cui sottrae al mercato l’attività di erogazione delle garanzie in parola e detto vulnus non sarebbe sorretto da idonee ragioni giustificative;

 

che il rimettente, infine, ha affermato la rilevanza della questione poiché il giudizio a quo ha ad oggetto la pretesa delle assicurazioni private ad accedere al mercato di cui è discorso.

 

Considerato che il Consiglio di Stato dubita, in riferimento agli artt. 3 e 41 della Costituzione, della legittimità costituzionale dell’art. 47 del d. P. R. 29 dicembre 1973, n. 1032 (Approvazione del testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato), e dell’art. 1, commi 243, 244 e 245, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), nella parte in cui riconoscono all’INPDAP l’esclusiva per il rilascio della garanzia per le cessioni di quote dello stipendio per prestiti concessi ai dipendenti pubblici;

 

che antecedentemente alla pubblicazione dell’ordinanza di rimessione, e precisamente il 1° gennaio 2005, è entrata in vigore la legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2005), la quale, da un lato (art. 1, comma 137), ha modificato l’art. 54 del d. P. R. 5 gennaio 1950, n. 180, nel senso di consentire anche ai dipendenti statali il ricorso al mercato delle assicurazioni private e, dall’altro (art. 1, comma 138), ha  abrogato l’art. 47 del d. P. R. 29 dicembre 1973, n. 1032;

 

che il rimettente non ha preso in considerazione le novità legislative ora ricordate; in particolare, nell’argomentare la propria tesi secondo la quale le disposizioni contenute nella legge n. 662 del 1996 avrebbero determinato l’implicita abrogazione dell’art. 54 del d. P. R. n. 180 del 1950, non ha spiegato come una simile interpretazione sia compatibile con una norma (l’art. 1, comma 137, della legge n. 311 del 2004) che, successivamente all’entrata in vigore della legge n. 662 del 1996, ha espressamente modificato il medesimo art. 54; né ha dato conto delle ragioni per le quali lo scrutinio di una disposizione ormai abrogata (l’art. 47 del d. P. R. n. 1032 del 1973) manterrebbe rilevanza nel giudizio a quo;

 

che, pertanto, secondo la giurisprudenza di questa Corte, la questione deve essere dichiarata manifestamente inammissibile.

 

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

 

Per questi motivi

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

            dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 47 del d. P. R. 29 dicembre 1973, n. 1032 (Approvazione del testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato) e dell’art. 1, commi 243, 244 e 245, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 41 della Costituzione, dal Consiglio di Stato con l’ordinanza indicata in epigrafe.

 

            Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 gennaio 2006.

 

Annibale MARINI, Presidente

 

Luigi MAZZELLA, Redattore

 

Depositata in Cancelleria l'8 febbraio 2006.