ORDINANZA N. 43
ANNO 2006
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai Signori:
- Annibale MARINI Presidente
- Franco BILE Giudice
- Giovanni Maria FLICK "
- Francesco AMIRANTE "
- Ugo DE SIERVO "
- Romano VACCARELLA "
- Paolo MADDALENA "
- Alfio FINOCCHIARO "
- Alfonso QUARANTA "
- Franco GALLO "
- Luigi MAZZELLA "
- Gaetano SILVESTRI "
- Sabino CASSESE "
- Maria Rita SAULLE "
- Giuseppe TESAURO "
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 1 della legge 1° agosto 2003, n. 214 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, recante modifiche ed integrazioni al codice della strada) – recte, dell’art. 4, comma 1-quinquies, del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 (Modifiche ed integrazioni al codice della strada), introdotto dalla legge di conversione 1° agosto 2003, n. 214, che aggiunge il comma 1-bis al comma 1 dell’art. 204 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), promosso con ordinanza del 19 ottobre 2004 dal Giudice di pace di Taranto, nel procedimento civile vertente tra Pedone Maria e il Prefetto di Taranto, iscritta al n. 272 del registro ordinanze 2005 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 21, prima serie speciale, dell’anno 2005.
Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 16 novembre 2005 il Giudice relatore Alfio Finocchiaro.
Ritenuto che il Giudice di pace di Taranto, nel corso di un procedimento di opposizione ad ordinanza-ingiunzione emessa il 31 gennaio 2003 dal Prefetto di Taranto in ordine a violazioni del codice della strada, con ordinanza del 19 ottobre 2004 (pervenuta alla Corte costituzionale il 6 maggio 2005), ha sollevato, in riferimento all’art. 76 della Costituzione e in relazione all’art. 2, comma 1, lettera d), della legge 22 marzo 2001, n. 85 (Delega al Governo per la revisione del nuovo codice della strada), questione di legittimità costituzionale dell’art. 1 della legge 1° agosto 2003, n. 214 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, recante modifiche ed integrazioni al codice della strada) – recte, dell’art. 4, comma 1-quinquies, del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 (Modifiche ed integrazioni al codice della strada), introdotto dalla legge di conversione 1° agosto 2003, n. 214 – «nella parte in cui attribuisce al Prefetto, e non al Presidente della Giunta regionale, il potere di emettere ordinanza»;
che il rimettente rileva che l’art. 1 della citata legge delega n. 85 del 2001 stabilisce che il Governo è delegato ad adottare un decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del nuovo codice della strada, nonché ad adottare, anche con separati decreti legislativi, nel rispetto dei principî e dei criteri direttivi di cui all’art. 2 della stessa legge, disposizioni per integrare, coordinare ed armonizzare il nuovo codice della strada con le altre norme legislative comunque rilevanti in materia, oltre che disposizioni di carattere transitorio;
che l’art. 2 della legge delega stabilisce, poi, che «i decreti legislativi di cui all’art. 1 dovranno essere informati agli obiettivi di tutela della sicurezza stradale e di riduzione dei costi economici, sociali ed ambientali derivanti dal traffico veicolare, nonché di fluidità della circolazione anche mediante utilizzo di nuove tecnologie, sulla base dei seguenti principî e criteri direttivi:….d) […] stabilire che le funzioni ordinatorie demandate ai prefetti vengano attribuite al presidente della giunta regionale o delle province autonome, fatte salve le esigenze di ordine e sicurezza pubblica»;
che, ancora, l’art. 6 della citata legge delega prevede che, entro tre anni dalla sua entrata in vigore, il Governo possa adottare uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi di cui all’art. 1;
che, ai sensi di tale disposizione, è stato emanato il decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9 (Disposizioni integrative e correttive del nuovo codice della strada a norma dell’art. 1, comma 1, della legge 22 marzo 2001, n. 85), poi modificato con il decreto-legge n. 151 del 2003, convertito, con modificazioni, nella legge n. 214 del 2003;
che il rimettente ravvisa nella disposizione impugnata un eccesso di delega, in violazione dell’art. 76 della Costituzione, nella parte in cui la stessa disposizione, in contrasto con il citato art. 2, lettera d), della legge delega n. 85 del 2001, aggiunge al comma 1 dell’art. 204 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), il comma 1-bis, che testualmente recita: «I termini di cui ai commi 1-bis e 2 dell’art. 203 e al comma 1 del presente articolo sono perentori e si cumulano tra loro ai fini della considerazione di tempestività della ordinanza-ingiunzione. Decorsi detti termini senza che sia stata adottata l’ordinanza del prefetto, il ricorso si intende accolto»;
che, dunque, il legislatore del 2003 continua ad affidare al prefetto il potere di ordinanza – nella specie non attinente ad esigenze di ordine e sicurezza pubblica, né di protezione civile – che la legge n. 85 del 2001 intendeva invece che fosse conferito al Presidente della Giunta regionale;
che nel giudizio innanzi alla Corte è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per la inammissibilità o la infondatezza della questione.
Considerato che il Giudice di pace di Taranto dubita della legittimità costituzionale dell’art. 4, comma 1-quinquies, del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 (Modifiche ed integrazioni al codice della strada), introdotto dalla legge di conversione 1° agosto 2003, n. 214, che aggiunge al comma 1 dell’art. 204 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) il comma 1-bis, mantenendo ferma in capo al prefetto, anziché trasferirla al Presidente della Giunta regionale, l’attribuzione del potere di emettere ordinanza-ingiunzione irrogativa di sanzione amministrativa per violazioni di norme del codice della strada, per contrasto con l’art. 76 della Costituzione, in relazione alla disposizione dell’art. 2, comma 1, lettera d), della legge delega 22 marzo 2001, n. 85 (Delega al Governo per la revisione del nuovo codice della strada), il quale prevede – tra i principî e criteri direttivi cui informare il decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del nuovo codice della strada, nonché i decreti legislativi recanti disposizioni per integrare, coordinare e armonizzare il nuovo codice della strada con le altre norme legislative comunque rilevanti in materia – che sia stabilito che le funzioni ordinatorie demandate ai prefetti vengano attribuite al Presidente della Giunta regionale o delle Province autonome, fatte salve le esigenze di ordine e sicurezza pubblica;
che il giudice rimettente omette nell’ordinanza qualsiasi descrizione della fattispecie sottoposta al suo esame, al fine di accertare la rilevanza della questione dedotta, con la conseguente manifesta inammissibilità della questione stessa.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi avanti alla Corte costituzionale.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 4, comma 1-quinquies, del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 (Modifiche ed integrazioni al codice della strada), introdotto dalla legge di conversione 1° agosto 2003, n. 214, sollevata, in riferimento all’art. 76 della Costituzione e in relazione all’art. 2, comma 1, lettera d), della legge 22 marzo 2001, n. 85 (Delega al Governo per la revisione del nuovo codice della strada), dal Giudice di pace di Taranto con l’ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 gennaio 2006.
F.to:
Annibale MARINI, Presidente
Alfio FINOCCHIARO, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria l'8 febbraio 2006.