SENTENZA N. 20
ANNO 2006
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai Signori:
- Annibale MARINI Presidente
- Franco BILE Giudice
- Giovanni Maria FLICK "
- Francesco AMIRANTE "
- Ugo DE SIERVO "
- Romano VACCARELLA "
- Paolo MADDALENA "
- Alfio FINOCCHIARO "
- Alfonso QUARANTA "
- Franco GALLO "
- Luigi MAZZELLA "
- Gaetano SILVESTRI "
- Sabino CASSESE "
- Maria Rita SAULLE "
- Giuseppe TESAURO "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’articolo 1, comma 1, lettera d) e lettera h), del decreto legislativo 27 dicembre 2002, n. 302 (Modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità), promosso con ricorso della Provincia autonoma di Trento, notificato il 24 marzo 2003, depositato in cancelleria il 1° aprile 2003 ed iscritto al n. 37 del registro ricorsi 2003.
Visto l’atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell’udienza pubblica del 15 novembre 2005 il Giudice relatore Alfio Finocchiaro;
uditi l’avvocato Giandomenico Falcon per la Provincia autonoma di Trento e l’avvocato dello Stato Sergio Laporta per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
1.– Con ricorso notificato il 24 marzo 2003, e depositato il 1° aprile 2003, la Provincia autonoma di Trento ha chiesto a questa Corte di dichiarare l’illegittimità dell’art. 1, comma 1, lettera d) e lettera h), del decreto legislativo 27 dicembre 2002, n. 302 (Modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità), per violazione degli artt. 8 e 16 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige e delle relative norme di attuazione e in particolare dell’art. 2 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266, nonché dell’art. 117, sesto comma, della Costituzione, e inoltre del principio di certezza del diritto.
La Provincia ricorrente lamenta che lo Stato, disciplinando, con la norma impugnata, le competenze regionali in materia espropriativa, abbia previsto l’applicabilità diretta delle norme statali anche per le Province autonome.
Infatti, da un lato, l’art. 1, comma 1, lettera d), del decreto legislativo n. 302 del 2002, che ha modificato l’art. 5 del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità), stabilisce che le disposizioni del t.u. «operano direttamente nei riguardi delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano finché esse non esercitano la propria potestà legislativa in materia», e che «la Regione Trentino-Alto Adige e le Province autonome di Trento e Bolzano adeguano la propria legislazione ai sensi degli articoli 4 e 8 dello statuto di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e dell’articolo 2 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266»; dall’altro, la lettera h), modificando l’art. 11 del predetto t.u. sulle espropriazioni, dispone che «al proprietario del bene sul quale si intende apporre il vincolo preordinato all’esproprio va inviato l’avviso dell’avvio del procedimento», e precisa che «l’avviso di avvio del procedimento è comunicato personalmente agli interessati alle singole opere previste dal piano o dal progetto» e che qualora «il numero dei destinatari sia superiore a cinquanta, la comunicazione è effettuata mediante pubblico avviso, da affiggere all’albo pretorio dei Comuni nel cui territorio ricadono gli immobili da assoggettare al vincolo, nonché su uno o più quotidiani a diffusione nazionale e locale e, ove istituito, sul sito informatico della Regione o Provincia autonoma nel cui territorio ricadono gli immobili da assoggettare al vincolo».
La Provincia rileva che la prima delle due disposizioni mantiene la clausola di salvaguardia già contenuta nell’originario testo dell’art. 5 del d.P.R. n. 327 del 2001, relativa alla speciale autonomia del Trentino-Alto Adige, ma al tempo stesso sancisce la diretta applicabilità delle norme statali anche alla Provincia di Trento, aggiungendo che sul nuovo testo sono possibili varie interpretazioni, alcune delle quali lesive delle prerogative legislative provinciali.
La seconda delle disposizioni denunciate contrasta con la potestà legislativa esclusiva della Provincia in materia di organizzazione dei propri uffici (art. 8, numero 1, dello statuto); e comunque, prevedendo l’art. 11, comma 2, del t.u. sulle espropriazioni (come modificato dalla norma in esame), uno specifico comportamento della Provincia autonoma, si ravvisa una violazione dell’art. 2 del decreto legislativo n. 266 del 1992.
2.– Nel giudizio si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, il quale rammenta che con il decreto legislativo n. 302 del 2002 sono state introdotte modifiche e integrazioni al t.u. espropriazioni (d.P.R. n. 327 del 2001), onde assicurare il coordinamento con la legge 21 dicembre 2001, n. 443 (legge obiettivo), in attuazione della delega di cui all’art. 5, penultimo comma, della legge 10 agosto 2002, n. 166.
Riguardo all’art. 1, comma 1, lettera h), del decreto legislativo n. 302 del 2002, modificativo dell’art. 11 del t.u. sulle espropriazioni, esso mira a favorire la partecipazione dei cittadini al procedimento, ed è giustificato dalla potestà normativa statale riconosciuta non solo dalla lettera m) dell’art. 117, secondo comma, della Costituzione, ma anche dalla successiva lettera r) (coordinamento informativo e informatica), che non tollera differenti applicazioni a seconda della diversa residenza dei cittadini e della diversa costituzione dei beni oggetto dei diritti da tutelare: la previsione della pubblicazione di un avviso su un sito internet non impone un comportamento alla Provincia, ma prevede solo che ove quello strumento esista, esso sia utilizzato per assicurare ai cittadini una più efficace tutela dei propri diritti. La questione è dunque infondata.
3.– Nell’imminenza dell’udienza pubblica la Provincia autonoma di Trento ha depositato memoria, con la quale, riguardo alla prima questione, chiede dichiararsi la cessazione materia del contendere, per avere la norma impugnata subito un ritocco, nel senso auspicato da essa Provincia, come da comunicato del 28 luglio 2003 (Gazzetta Ufficiale n. 173 del 2003); riguardo alla seconda, sottolinea che sostanzialmente lo Stato non contesta che l’art. 11 t.u. sulle espropriazioni abbia imposto un comportamento alla Provincia.
Replica alle giustificazioni addotte dall’Avvocatura, assumendo che la previsione non è riconducibile ai livelli minimi delle prestazioni essenziali in materia di diritti, trattandosi di una semplice modalità di comunicazione, ulteriore rispetto ad altre forme, e dunque di sicuro non essenziale.
Non si tratterebbe neppure di coordinamento informatico, posto che questo è necessario per assicurare comunanza di linguaggi, procedure e standard omogenei, e permettere la comunicabilità tra sistemi informatici della pubblica amministrazione.
Resta comunque ferma la censura riferita all’art. 2 del decreto legislativo n. 266 del 1992, per la diretta applicabilità alla Provincia, con imposizione di specifico comportamento.
Peraltro, si aggiunge nella memoria, la previsione di pubblicazione informatica dell’avvio del procedimento espropriativo non è idonea a concretare uno dei limiti alla potestà legislativa primaria, neppure di quelli esistenti prima della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, e che l’art. 29 della legge 7 agosto 1990, n. 241, prevede ora che le Regioni e gli enti locali, nell’ambito delle rispettive competenze, regolano la materia (del procedimento amministrativo) nel rispetto delle garanzie del cittadino, come definite dai principi stabiliti dalla stessa legge.
Considerato in diritto
1.– La Provincia autonoma di Trento dubita della legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 27 dicembre 2002, n. 302 (Modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità), laddove prevede la diretta applicabilità del nuovo t.u. in materia di espropriazione per pubblica utilità anche alla Provincia autonoma di Trento, finché essa non si adegui ai principi e alle norme fondamentali di riforma economico-sociale di cui al t.u., per violazione degli artt. 8, numero 22, e 16, del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), dell’art. 2 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento), e dell’art. 117, sesto comma, della Costituzione, per l’interferenza di norme statali, legislative e regolamentari, in materia attribuita alla competenza “separata e riservata” della Provincia.
La stessa Provincia dubita altresì della legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, lettera h), del decreto legislativo n. 302 del 2002, laddove, regolando le forme di pubblicità del procedimento espropriativo, stabilisce che qualora il numero dei destinatari della comunicazione di avvio del procedimento espropriativo sia superiore a cinquanta, questa è effettuata mediante pubblico avviso, da affiggere all’albo pretorio dei Comuni nel cui territorio ricadono gli immobili da assoggettare al vincolo, nonché su uno o più quotidiani a diffusione nazionale e locale e, ove istituito, sul sito informatico della Regione o Provincia autonoma nel cui territorio ricadono gli immobili da assoggettare al vincolo, per violazione degli artt. 8, numero 1, e 16 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, e dell’art. 2 del decreto legislativo16 marzo 1992, n. 266, per l’interferenza di norme statali nell’autonomia organizzativa e nella potestà amministrativa della Provincia.
2.– In ordine alla prima delle questioni di legittimità costituzionale proposte deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
L’art. 5, comma 3, prima parte, del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, come modificato dall’art. 1, comma 1, lettera d), del decreto legislativo n. 302 del 2002 stabiliva testualmente che «le disposizioni del testo unico operano direttamente nei riguardi delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano fino a quando esse non esercitano la propria potestà legislativa in materia, nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2».
Come da comunicato del 28 luglio 2003 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 luglio 2003, n. 173), la norma è stata rettificata con la soppressione delle parole «e delle Province autonome di Trento e Bolzano», con ciò eliminando il dubbio della Provincia ricorrente.
La rettifica dell’espressione normativa, con relativa pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, è legittima, in quanto consentita dall’art. 15 del d.P.R. 14 marzo 1986, n. 217 (Approvazione del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana), senza che rilevi se si sia trattato di un errore materiale o di un originario fraintendimento del legislatore.
3.– Nel proporre la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, lettera h), del decreto legislativo n. 302 del 2002, la ricorrente si limita a dedurre che «la norma statale interferisce nella autonomia organizzativa della Provincia autonoma di Trento, violando la potestà legislativa di cui all’art. 8, n. 1, dello statuto e, nella misura in cui prescrive un’attività amministrativa, la relativa potestà amministrativa» e che «in ogni caso sarebbe violato anche l’art. 2 del decreto legislativo n. 266/92».
Nelle questioni di legittimità costituzionale, tanto se proposte in via incidentale (art. 23, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87), quanto se sollevate in via principale (art. 34, secondo comma, della stessa legge) è requisito imprescindibile di ammissibilità una minima sufficiente determinazione del parametro rispetto al quale la questione stessa è sollevata (sentenza n. 87 del 1998).
Nella specie la questione è inammissibile per l’assenza di qualsiasi motivazione in ordine ai parametri costituzionali invocati dalla ricorrente (sentenza n. 335 del 2005), senza che tale originaria inammissibilità possa ritenersi superata dalle argomentazioni contenute nella memoria predisposta per l’udienza.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 27 dicembre 2002, n. 302 (Modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità), sollevata, in riferimento agli artt. 8, numero 1, e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige) ed all’art. 2 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento), dalla Provincia autonoma di Trento con il ricorso in epigrafe;
dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, lettera d), del citato decreto legislativo n. 302 del 2002.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 gennaio 2006.
Annibale MARINI, Presidente
Alfio FINOCCHIARO, Redattore
Depositata in Cancelleria il 27 gennaio 2006.