ORDINANZA N. 6
ANNO 2006
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai Signori:
- Annibale MARINI Presidente
- Franco BILE Giudice
- Giovanni Maria FLICK "
- Francesco AMIRANTE "
- Ugo DE SIERVO "
- Romano VACCARELLA "
- Paolo MADDALENA "
- Alfio FINOCCHIARO "
- Alfonso QUARANTA "
- Franco GALLO "
- Luigi MAZZELLA "
- Gaetano SILVESTRI "
- Sabino CASSESE "
- Maria Rita SAULLE "
- Giuseppe TESAURO "
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto a seguito della delibera della Camera dei deputati del 12 aprile 2005, relativa alla insindacabilità delle opinioni espresse dall’on. Nicola Vendola, ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione, promosso con ricorso del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trani nei confronti della Camera dei deputati, depositato in cancelleria il 21 maggio 2005 ed iscritto al n. 20 del registro conflitti tra poteri dello Stato 2005, fase di ammissibilità.
Udito nella camera di consiglio del 16 novembre 2005 il Giudice relatore Alfio Finocchiaro.
Ritenuto che, con ricorso del 16 maggio 2005, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trani, nel corso di un procedimento nei confronti del deputato Nicola Vendola, indagato in ordine al delitto di diffamazione aggravata in danno di Michele Scianatico, presidente del consiglio di amministrazione del Laterificio Pugliese s.p.a., e di Caio Scianatico, consigliere della stessa società, ha sollevato conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato nei confronti della Camera dei deputati in relazione alla delibera adottata dall’Assemblea, su conforme proposta della Giunta per le autorizzazioni, il 12 aprile 2005, che ha dichiarato che i fatti per i quali è in corso il predetto procedimento penale riguardano opinioni espresse nell’esercizio delle funzioni parlamentari e sono, in quanto tali, insindacabili, ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione;
che il procedimento in questione aveva tratto origine dall’atto di querela presentato presso la Procura della Repubblica di Trani, in data 10 aprile 2001, dai predetti Michele e Caio Scianatico in relazione alle seguenti espressioni, pronunciate dal deputato Vendola nel corso di un’assemblea tenuta presso la sede del partito “Rifondazione comunista” di Terlizzi, in data 17 febbraio 2001, alla presenza di più persone: «…per informazioni che sono a mia disposizione ci sono delle carte dell’ufficio giudiziario e delle ispezioni poi occultate, insabbiate dal magistrato, ma io ho potuto leggere cos’erano quell’entità di quelle ispezioni…c’è un intero paese che non ne può più del fatto che questo signore comprando i politici, comprando i magistrati, dico cose precise che finiranno in un processo perché un onorevole di Alleanza Nazionale verrà a dire che lui prendeva i soldi da Scianatico, che lui organizzava le cene, perché il giudice con Scianatico si mettessero d’accordo su come insabbiare quelle indagini… il processo lo faremo perché per me, questa volta, è difficile sfuggire dal punto in cui veramente i tecnici, quelli veri, non quelli falsi, non quelli di comodo, non quelli che fingono di vedere le cose a macchina spenta…non quelli che fingono di mettere i sensori sulle stufe degli operai che non stanno lavorando…non le false indagini, le false inchieste che sono state sempre fatte d’accordo»;
che nel corso dell’interrogatorio reso al pubblico ministero, in data 12 aprile 2002, il deputato Vendola aveva affermato che l’episodio in questione doveva inserirsi nel contesto di una “battaglia” da lui condotta dapprima quale consigliere comunale, spinto dalla esigenza di salvaguardare la salute dei cittadini, a suo dire in qualche misura pregiudicata dalla esistenza della fabbrica degli Scianatico, e di spezzare i legami asseritamente esistenti tra gli stessi Scianatico e le istituzioni locali che favorivano gli imprenditori, quindi, quale parlamentare, attraverso lo strumento del sindacato ispettivo;
che aveva ancora segnalato di avere appreso, nel corso di una conversazione con il collega Ermanno Iacobellis, nella bouvette presso la sede della Camera dei deputati, che il dr. De Simone, pubblico ministero in un procedimento nei confronti degli Scianatico, ed amico personale dello Iacobellis, aveva partecipato a pranzi e cene insieme a quest’ultimo e ai predetti Scianatico, durante uno dei quali, in particolare, si sarebbe discorso in ordine alle possibilità di “pilotare” il procedimento, consentendo, attraverso una modifica dei capi di imputazione, agli imputati di uscire sostanzialmente indenni dalla vicenda processuale;
che, in relazione ai fatti appresi nel corso della predetta conversazione, il deputato Vendola aveva presentato un esposto, poi archiviato dal GIP, in relazione all’ipotizzato reato di cui all’art. 323 cod. pen. nei confronti del dr. De Simone per non aver trovato riscontro le circostanze denunziate con l’esposto nelle dichiarazioni del deputato Iacobellis e di Maria Tedeschi, ex moglie del dr. De Simone, persone indicate dallo stesso denunziante come quelle che avrebbero potuto suffragare le tesi esposte, dal momento che le dichiarazioni del primo non facevano riferimento a fatti di corruzione di magistrati, esaltando, al contrario, la intransigenza del dr. De Simone, pur nell’ammissione di riunioni conviviali cui avevano partecipato sia lo stesso De Simone, sia Caio Scianatico;
che la Camera dei deputati ha ritenuto che le espressioni del deputato Vendola, per il quale procede il GIP di Trani, siano collegate all’esercizio delle funzioni parlamentari, inferendo la sussistenza del nesso funzionale dalla presentazione da parte dello stesso deputato, in data 5 marzo 1997, di una interrogazione al Ministro dell’ambiente finalizzata a conoscere, a fronte delle preoccupazioni degli abitanti di Terlizzi per il moltiplicarsi sul territorio di neoplasie, patologie respiratorie e polmonari, malformazioni neonatali, allergie ed altre affezioni presumibilmente dipendenti dall’inquinamento pesante di alcune fabbriche (e in particolare il Laterificio pugliese dell’imprenditore Scianatico), quali interventi urgenti si ritenesse di adottare per monitorare la situazione al fine di rimuovere le cause delle patologie; nonché dalla riferita conversazione intercorsa tra lo stesso Vendola e il deputato Iacobellis, il quale avrebbe «quasi completamente confermato» le circostanze oggetto dell’intervento pubblico del collega Vendola;
che, secondo il GIP ricorrente, sarebbe da escludere, nel caso di specie, alla stregua della giurisprudenza costituzionale, ogni nesso tra le opinioni espresse dal predetto deputato per le quali si procede e la funzione parlamentare, dal momento che le prime non sarebbero atti di funzione né sotto il profilo soggettivo, non essendo possibile, attraverso l’esame delle dichiarazioni di cui si tratta, collegarle in alcun modo alla qualità di parlamentare, né sotto il profilo oggettivo, in quanto il contenuto della interrogazione presentata dal deputato Vendola – che sarebbe stato riprodotto nell’intervento dello stesso all’assemblea del partito “Rifondazione comunista” – aveva ad oggetto la salute, l’ambiente, l’urbanistica, dal punto di vista della collocazione delle fabbriche degli Scianatico, e non già presunti fatti di corruzione oggetto di detto intervento;
che le stesse non sarebbero riconducibili ad unità contenutistica, come adombrato dalla delibera impugnata, con la richiamata interrogazione ed il colloquio informale – che avrebbe dato luogo alla denuncia presentata da Vendola, questa sì di tenore analogo all’intervento del 17 febbraio 2001 – tra i deputati Vendola e Iacobellis;
che il ricorrente ha censurato altresì la delibera in questione sotto il profilo del travisamento dei fatti nella parte in cui ritiene confermate “quasi completamente” da Iacobellis le circostanze riferite dal Vendola, al contrario completamente smentite quanto ad ipotesi di corruzione;
che il GIP ha, pertanto, chiesto alla Corte, previa dichiarazione di ammissibilità del conflitto sollevato, una pronuncia di non spettanza alla Camera dei deputati della dichiarazione di insindacabilità, ex art. 68, primo comma, della Costituzione, dei fatti per i quali è pendente procedimento penale per diffamazione a carico del deputato Vendola, in quanto non concernenti opinioni espresse da un membro del Parlamento nell’esercizio delle sue funzioni, e sindacabili, invece, dall’Autorità giudiziaria, con conseguente annullamento della deliberazione impugnata.
Considerato che, in questa fase del giudizio, a norma dell’art. 37, terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, la Corte è chiamata esclusivamente a deliberare, senza contraddittorio, se “esiste la materia di un conflitto la cui risoluzione spetti alla sua competenza”, restando impregiudicata ogni definitiva decisione, anche in punto di ammissibilità;
che nella fattispecie sussistono i requisiti soggettivo ed oggettivo del conflitto;
che, infatti, quanto al requisito soggettivo, la Camera dei deputati è legittimata a sollevare conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato in quanto organo competente a dichiarare definitivamente la volontà del potere che rappresenta;
che, del pari, il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Trani, è legittimato ad essere parte del presente conflitto in quanto organo giurisdizionale, in posizione di indipendenza, costituzionalmente garantita, competente a dichiarare definitivamente, per il procedimento di cui è investito, la volontà del potere cui appartiene;
che, quanto al profilo oggettivo, il ricorrente lamenta la lesione della propria sfera di attribuzioni, costituzionalmente garantita, da parte della citata deliberazione della Camera dei deputati;
che dal ricorso possono ricavarsi “le ragioni del conflitto” e “le norme costituzionali che regolano la materia”, come richiesto dall’art. 26 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
che, pertanto, esiste la materia di un conflitto la cui risoluzione spetta alla competenza della Corte.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara ammissibile, ai sensi dell’art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il conflitto di attribuzione proposto dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Trani nei confronti della Camera dei deputati con il ricorso indicato in epigrafe;
dispone:
a) che la cancelleria della Corte dia immediata comunicazione della presente ordinanza al Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Trani, ricorrente;
b) che, a cura del ricorrente, l’atto introduttivo del presente giudizio e la presente ordinanza siano notificati alla Camera dei deputati, in persona del suo Presidente, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione di cui al punto a), per essere successivamente depositati, con la prova dell’avvenuta notifica, presso la cancelleria della Corte entro il termine di venti giorni, previsto dall’art. 26, comma 3, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 gennaio 2006.
Annibale MARINI, Presidente
Alfio FINOCCHIARO, Redattore
Depositata in Cancelleria il 13 gennaio 2006.