Ordinanza n. 5 del 2006

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ORDINANZA N. 5

ANNO 2006

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai Signori:

-    Annibale                                      MARINI                                      Presidente

-    Franco                                         BILE                                              Giudice

-    Giovanni  Maria                          FLICK                                                "

-   Francesco                                     AMIRANTE                                       "

-   Ugo                                              DE SIERVO                                       "

-   Romano                                       VACCARELLA                                 "

-   Paolo                                            MADDALENA                                  "

-   Alfio                                            FINOCCHIARO                                "

-   Alfonso                                        QUARANTA                                      "

-    Franco                                         GALLO                                               "

-    Luigi                                            MAZZELLA                                       "

-    Gaetano                                       SILVESTRI                                        "

-    Sabino                                         CASSESE                                           "

-    Maria Rita                                   SAULLE                                             "

-    Giuseppe                                     TESAURO                                          "

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale della legge della Regione Abruzzo 13 dicembre 2004, n. 42 (Integrazioni della legge regionale 19 marzo 2002, n. 1, recante disposizioni in materia di elezioni regionali), promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 4 febbraio 2005, depositato il 5 febbraio 2005 ed iscritto al n. 17 del registro ricorsi 2005.

             Visto l’atto di costituzione della Regione Abruzzo;

              udito nella camera di consiglio del 16 novembre 2005 il Giudice relatore Franco Bile.

Ritenuto che, con ricorso notificato il 4 febbraio 2005 e depositato il giorno successivo, il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato, in via principale, l’intero testo (fatta eccezione per l’art. 1, comma 1), nonché numerosi articoli della legge della Regione Abruzzo 13 dicembre 2004, n. 42 (Integrazioni della legge regionale 19 marzo 2002, n. 1, recante disposizioni in materia di elezioni regionali);

che – secondo il ricorrente – la legge regionale in esame tende alla «sostanziale soppressione del cosiddetto “listino” regionale», pur in assenza di un “nuovo” Statuto, e quindi contrasta (con la sola eccezione dell’art. 1, comma 1) con gli artt. 122 e 123 della Costituzione e con l’art. 5 della legge cost. 22 novembre 1999, n. 1, nonché con i principi fondamentali della legislazione statale in materia;

che, inoltre, il ricorrente censura, per violazione della “riserva di Statuto”, singole disposizioni della medesima legge regionale, concernenti la figura del candidato Presidente, e precisamente: a) l’art. 1, comma 2, che inserisce l’art. 1-ter nella legge della Regione Abruzzo 19 marzo 2002, n.1 (Disposizioni sulla durata degli Organi e sull’indizione delle elezioni regionali); b) l’art. 1, comma 3, che inserisce l’art. 1-quater nella medesima legge regionale n. 1 del 2002; c) l’art. 1, comma 4, che vi inserisce l’art. 1-quinquies; d) l’art. 2, commi 1 e 2, che, a loro volta, vi inseriscono rispettivamente gli artt. 3-bis  e 3-ter; e) l’art. 2, comma 7, che inserisce l’art. 15-ter nella legge 17 febbraio 1968, n. 108 (Norme per l’elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale);

che anche l’art. 3, comma 2, della legge regionale impugnata (che sostituisce l’art. 16-bis della menzionata legge n. 108 del 1968), «appare norma sostanzialmente statutaria»;

che, ancora, secondo il ricorrente, parecchie disposizioni della legge in esame non possono essere qualificate “di dettaglio” e procedurali: in particolare, il menzionato art. 1, comma 4, e l’art. 2, comma 6 (che indirettamente inserisce nella legge n. 108 del 1968 l’art. 15-bis), contrasterebbero con i principi fondamentali stabiliti dal legislatore statale;

che, inoltre, molte disposizioni sarebbero viziate «da palesi irrazionalità, dovute ad errori o forse a sviste»: così l’art. 1-quater (inserito nella legge regionale n. 1 del 2002 dall’art. l, comma 3, della legge regionale in esame) si porrebbe (al comma 4) in contrasto con il principio fondamentale, secondo cui una stessa persona non può presentarsi in più liste;

che, dal canto suo, l’art. 3-quater (inserito nella legge regionale n. 1 del 2002 dall’art. 2, comma 3, della legge regionale in esame), al comma 5, conferma la possibilità per l’elettore del voto disgiunto; mentre l’art. 3-sexies (inserito nella legge regionale n. 1 del 2002 dall’art. 2, comma 5, della legge regionale in esame), nel comma 4, lettera c), «individua il candidato Presidente che ha conseguito la maggiore cifra elettorale regionale, sommando le cifre elettorali individuali di ciascun candidato e quelle della lista o coalizione di liste a lui collegate», sicché la sommatoria delle cifre elettorali delineata dalla norma in esame non considera che, per il principio del voto disgiunto, le preferenze accordate alle liste collegate ad un determinato candidato Presidente non possono automaticamente essere conteggiate a favore di quel candidato, in quanto l’elettore nella stessa scheda potrebbe aver dato il suo consenso, come appunto la legge gli consente, ad un altro candidato Presidente;

che parrebbe viceversa affetto da una svista l’art. 15-bis della legge n. 108 del 1968 (aggiunto dall’art. 2, comma 6, della legge regionale in esame), là dove «assegna i seggi spettanti a ciascuna lista unica o a ciascun gruppo di liste della coalizione alle rispettive liste nelle singole circoscrizioni sottraendo», anziché addizionando, «i seggi che queste hanno già conseguito con i quozienti circoscrizionali e i voti residui e seguendo la graduatoria utilizzata per 1’assegnazione dei seggi con i resti»;

che infine, secondo il ricorrente, l’art. 5 della legge regionale in esame, recante le disposizioni transitorie – nei termini in cui è stato formulato – renderebbe incerta la stessa concreta applicabilità della legge e di tutto il complesso procedimento elettorale, che invece deve essere disciplinato da regole certe e chiare, per il rispetto dovuto agli elettori ed alla sovranità del popolo e per la serenità dei molti chiamati a collaborare, in varie vesti, alle operazioni elettorali;

che, con memoria depositata il 22 febbraio 2005, si è costituita la Regione Abruzzo, che – in ragione della intervenuta approvazione della legge regionale 12 febbraio 2005, n. 9 (Modifiche alla legge regionale 13 dicembre 2004, n. 42; Integrazioni alla legge regionale 19 marzo 2002, n. 1, recante disposizioni in materia di elezioni regionali), con cui è stata abrogata la legge impugnata, ad eccezione dell’art. 1, comma 1 (peraltro espressamente escluso dalle dedotte censure di incostituzionalità) – ha concluso chiedendo la declaratoria di estinzione del giudizio.

Considerato che l’Avvocatura generale dello Stato – preso atto della sopravvenuta abrogazione della legge regionale in esame, nella parte impugnata – con atto depositato il 22 febbraio 2005 e ritualmente notificato alla Regione costituita in data 1° marzo 2005, ha rinunciato al ricorso, a seguito di conforme delibera del Consiglio dei ministri;

che, ai sensi dell’art. 25 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, la rinuncia al ricorso comporta l’estinzione del giudizio, come anche richiesto dalla Regione costituita.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara estinto il processo.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 gennaio 2006.

Annibale MARINI, Presidente

Franco BILE, Redattore

Depositata in Cancelleria il 13 gennaio 2006.