Ordinanza n. 477 del 2005

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ORDINANZA N. 477

ANNO 2005

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

-  Annibale                                MARINI                    Presidente

-  Franco                                   BILE                            Giudice

-  Francesco                              AMIRANTE                      “

-  Ugo                                       DE SIERVO                      “

-  Romano                                 VACCARELLA                “

-  Paolo                                     MADDALENA                 “

-  Alfio                                      FINOCCHIARO               “

-  Alfonso                                 QUARANTA                    “

-  Franco                                   GALLO                             “

-  Luigi                                      MAZZELLA                     “

-  Gaetano                                 SILVESTRI                       “

-  Sabino                                   CASSESE                          “

-  Maria  Rita                            SAULLE                            “

-  Giuseppe                               TESAURO                         “

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, lettere j) e n), della legge della Regione Lombardia 24 marzo 2004, n. 5 (Modifiche a leggi regionali in materia di organizzazione, sviluppo economico e territorio. Collegato ordinamentale 2004), promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 24 maggio 2004, depositato in cancelleria il 1° giugno 2004 ed iscritto al n. 57 del registro ricorsi 2004.

  Visto l’atto di costituzione della Regione Lombardia;

  udito nella camera di consiglio del 30 novembre 2005 il giudice relatore Franco Gallo.

  Ritenuto che, con ricorso notificato il 24 maggio 2004 e depositato il successivo 1° giugno, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha impugnato – in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettera e), e 119 della Costituzione – l’art. 1, comma 1, lettere j) e n), della legge della Regione Lombardia 24 marzo 2004, n. 5 (Modifiche a leggi regionali in materia di organizzazione, sviluppo economico e territorio. Collegato ordinamentale 2004);

  che, secondo il ricorrente, il censurato art. 1, comma 1, lettera j), di tale legge regionale – che estende l’esenzione dalle tasse automobilistiche regionali, prevista dall’art. 48, comma 4, della legge della Regione Lombardia 14 luglio 2003, n. 10 (Riordino delle disposizioni legislative in materia tributaria - Testo unico della disciplina dei tributi regionali), anche ai veicoli iscritti «a clubs, registri ed associazioni di settore riconosciuti dalla Regione Lombardia» – amplierebbe l’ambito di esenzione da dette tasse rispetto a quanto disposto dall’art. 60, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), che limita le caratteristiche di “storicità” ai soli veicoli iscritti nei registri ASI, Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI, ed interverrebbe perciò in materia attribuita alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, ponendosi così in contrasto con gli evocati parametri costituzionali;

  che, ad avviso della difesa erariale, poi, l’impugnato art. 1, comma 1, lettera n), della stessa legge regionale n. 5 del 2004 – che assoggetta alla tassa di € 16,00 il rilascio della concessione regionale di cui al Titolo II (caccia e pesca), numero d’ordine 18, licenza di tipo D, stabilendo un importo della predetta tassa pressoché doppio rispetto a quello previsto dalla tariffa statale allegata al decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230 (Approvazione della tariffa delle tasse sulle concessioni regionali ai sensi dell’art. 3 della legge 16 maggio 1970, n. 281, come sostituito dall’art. 4 della legge 14 giugno 1990, n. 158) – esorbiterebbe dai limiti fissati alla competenza legislativa della Regione in materia di tasse sulle concessioni regionali dall’art. 3, comma 5, della legge 16 maggio 1970, n. 281 (Provvedimenti finanziari per l’attuazione delle Regioni a statuto ordinario), incorrendo perciò nella violazione dei medesimi parametri costituzionali evocati con riferimento alla prima questione;

  che la Regione Lombardia si è costituita in giudizio, concludendo per la dichiarazione di inammissibilità o di infondatezza delle questioni;

  che con atto del 10 dicembre 2004, notificato alla Regione Lombardia il 13 dicembre 2004 e depositato il successivo 31 dicembre, l’Avvocatura generale dello Stato ha  dichiarato di rinunciare al ricorso per  sopravvenuta carenza di interesse, perché le norme impugnate sono state abrogate ad opera dell’art. 7, comma 5, lettere a) e b), della legge della Regione Lombardia 3 agosto 2004, n. 19 (Assestamento al bilancio per l’esercizio finanziario 2004 ed al bilancio pluriennale 2004/2006 a legislazione vigente e programmatico. I provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali) e perché le norme stesse non risultano aver avuto concreta applicazione;

  che la Giunta della Regione Lombardia, con deliberazione n. VII/20162 del 14 gennaio 2005, depositata in data 1° febbraio 2005, ha preso atto della predetta rinuncia al ricorso e, per l’effetto, ha autorizzato, i legali incaricati a porre in essere gli adempimenti di rito conseguenti alla rinuncia stessa.

  Considerato che la dichiarazione di rinuncia non accettata dalla controparte, pur non potendo avere l'effetto di estinguere i processi, può tuttavia, unitamente ad altri elementi, fondare una dichiarazione di cessazione della materia del contendere (ordinanza n. 21 del 2004);

  che, nella specie, come dichiarato dal Presidente del Consiglio dei ministri nell’atto di rinuncia al ricorso, le due norme impugnate sono state abrogate dall’art. 7, comma 5, lettere a) e b), della legge regionale 3 agosto 2004, n. 19 (Assestamento al bilancio per l’esercizio finanziario 2004 ed al bilancio pluriennale 2004/2006 a legislazione vigente e programmatico. I provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali);

  che, inoltre, non risulta che le norme stesse abbiano avuto medio tempore concreta applicazione;

        che, anche in considerazione dell’inequivoco contenuto dell’atto di rinuncia e della deliberazione della Giunta regionale di presa d’atto della rinuncia stessa, può pertanto ritenersi venuta meno ogni ragione della controversia e deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

  dichiara cessata la materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, lettere j) e n), della legge della Regione Lombardia 24 marzo 2004, n. 5 (Modifiche a leggi regionali in materia di organizzazione, sviluppo economico e territorio. Collegato ordinamentale 2004), promosse, in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettera e), e 119 della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.

  Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 dicembre 2005.

 

Annibale MARINI, Presidente

 

Franco GALLO, Redattore

 

Depositata in Cancelleria il 28 dicembre 2005.