SENTENZA N. 462
ANNO 2005
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Annibale MARINI Presidente
- Franco BILE Giudice
- Giovanni Maria FLICK “
- Francesco AMIRANTE “
- Ugo DE SIERVO “
- Romano VACCARELLA “
- Paolo MADDALENA “
- Alfio FINOCCHIARO “
- Alfonso QUARANTA “
- Franco GALLO “
- Luigi MAZZELLA “
- Gaetano SILVESTRI “
- Sabino CASSESE “
- Maria Rita SAULLE “
- Giuseppe TESAURO “
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 6 della legge della Regione Lazio 27 febbraio 2004, n. 2 (Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2004), promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri notificato il 7 maggio 2004, depositato nella cancelleria della Corte costituzionale il 17 maggio 2004 ed iscritto al n. 55 del registro ricorsi 2004.
Visto l’atto di costituzione della Regione Lazio;
udito nell’udienza pubblica del 29 novembre 2005 il Giudice relatore Franco Gallo;
uditi l’avvocato dello Stato Franco Favara per il Presidente del Consiglio dei ministri e l’avvocato Pietro Pesacane per la Regione Lazio.
Ritenuto in fatto
1. – Con ricorso notificato il 7 maggio 2004 e depositato il 17 dello stesso mese, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha promosso diverse questioni di legittimità costituzionale.
Una prima questione – sollevata in riferimento agli artt. 3, primo comma, 51, primo comma, e 97, primo e terzo comma, della Costituzione – concerne l’art. 31 della legge della Regione Lazio 27 febbraio 2004, n. 2 (Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2004), ed è stata decisa da questa Corte con la sentenza n. 277 del 2005.
Le altre questioni – sollevate in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettera e), e 119 Cost. – concernono l’art. 6 della medesima legge regionale, il quale reca la rubrica «Perdita di possesso del veicolo. Ordinanza C.[orte] C.[ostituzionale] del 10 aprile 2003, n. 120» e stabilisce, al comma 1, che «i soggetti obbligati al pagamento della tassa automobilistica che perdono il possesso del veicolo entro il termine previsto per il pagamento del tributo, non sono tenuti al pagamento del medesimo»; al comma 2, che, «qualora il versamento sia già stato effettuato, è riconosciuto il diritto al rimborso delle somme versate»; al comma 3, infine, che «l’esenzione dal pagamento e il diritto al rimborso sono subordinati alla avvenuta annotazione della perdita del possesso al Pubblico Registro Automobilistico».
Secondo il ricorrente, mentre «il comma 1 è conforme a quanto affermato» da questa Corte con l’ordinanza n. 120 del 2003 ed «il comma 3 reca una precisazione condivisibile», «il comma 2 invece è incompleto, o quanto meno genera incertezza, perché riconosce “il diritto al rimborso” senza espressamente rammentare limiti temporali». Sempre ad avviso del ricorrente, «comunque, l’art. 6 appare, in via preliminare, costituzionalmente illegittimo per contrasto con gli artt. 117 comma secondo lettera E e 119 Cost., e con gli insegnamenti dati da codesta Corte nei paragrafi 5 e 6 della sentenza 26 gennaio 2004 n. 37, nel paragrafo 3.1 della sentenza 15 ottobre 2003 n. 311, nel par. 2 della sentenza 26 settembre 2003 n. 297 e nel par. 2.1 della sentenza 26 settembre 2003 n. 296».
2. – Si è costituita in giudizio la Regione Lazio, concludendo per la dichiarazione di infondatezza della questione.
In particolare, la resistente, nel rivendicare la coerenza dell’intero art. 6 della legge regionale impugnata con i princípi affermati da questa Corte nell’ordinanza n. 120 del 2003, sostiene che il tenore letterale del comma 2 dello stesso articolo non consentirebbe di ritenere la norma censurata né contrastante con i parametri costituzionali evocati, né irragionevole per la mancata previsione di un termine entro cui chiedere il rimborso. Per la Regione, infatti, «nell’assenza di un termine, lo stesso non potrà essere desunto che dalle regole generali dell’ordinamento giuridico sul punto»; mentre una possibile violazione degli artt. 117, secondo comma, lettera e), e 119 Cost. avrebbe potuto ravvisarsi unicamente nel caso in cui la legge regionale avesse previsto termini prescrizionali più ampi rispetto a quelli previsti dalla legislazione statale.
3. – Nella memoria depositata in vista della pubblica udienza, il Presidente del Consiglio dei ministri, sottolinea che la Regione, nelle sue difese, riconosce «almeno l’incompletezza» dell’art. 6, comma 2, quanto all’omessa fissazione di un termine per la richiesta di rimborso, ed osserva che, data la «platea vastissima di destinatari» della legislazione tributaria, tale lacuna deve essere eliminata con l’accoglimento della questione.
Considerato in diritto
1. – Il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso – in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettera e), e 119 della Costituzione – due distinte questioni di legittimità costituzionale che investono, rispettivamente, l’intero art. 6 della legge della Regione Lazio 27 febbraio 2004, n. 2 (Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2004), ed il solo comma 2 dello stesso articolo.
Con la prima questione, sollevata «in via preliminare», il ricorrente denuncia il contrasto dell’art. 6 della legge impugnata con gli evocati parametri costituzionali, nonché con gli «insegnamenti» di questa Corte, di cui ai «paragrafi 5 e 6 della sentenza 26 gennaio 2004 n. 37, [...] 3.1 della sentenza 15 ottobre 2003 n. 311, [...] 2 della sentenza 26 settembre 2003 n. 297 e [...] 2.1 della sentenza 26 settembre 2003 n. 296».
Con la seconda questione, il ricorrente lamenta che il comma 2 dello stesso art. 6 «è incompleto, o quanto meno genera incertezza, perché riconosce “il diritto al rimborso” senza espressamente rammentare limiti temporali»; osserva altresì che «la legislazione tributaria si rivolge ad una platea vastissima di destinatari» e quindi «lacune e/o oscurità devono essere evitate».
2. – La prima questione è inammissibile, perché non adeguatamente motivata.
Questa Corte ha costantemente affermato che il ricorso con cui è promossa una questione di legittimità costituzionale in via principale deve non solo identificare esattamente la questione stessa nei suoi termini normativi, ma anche contenere una seppur sintetica argomentazione di merito a sostegno della censura proposta (v., ex plurimis, sentenze numeri 360 del 2005 e 384 del 1999). Nella specie, il ricorrente si limita, invece, a denunciare genericamente il contrasto fra le norme censurate e gli evocati parametri costituzionali, senza indicare le ragioni della dedotta incostituzionalità.
Né tale omissione può essere colmata dal mero rinvio ad alcuni «paragrafi» delle richiamate sentenze di questa Corte. In tali paragrafi infatti si afferma in via generale che, in materia di tasse automobilistiche, è stato attribuito alle Regioni dal legislatore statale un limitato, autonomo potere normativo di variazione dell’importo delle tasse stesse, oltre che il gettito ed ogni potestà amministrativa connessa alla loro riscossione, al loro rimborso e all’applicazione delle sanzioni, ferma restando la competenza legislativa esclusiva dello Stato per ogni altro aspetto della disciplina sostanziale del tributo. Il che dà ragione della violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., in riferimento alla materia del sistema tributario dello Stato, in tutte le ipotesi in cui la legge regionale ecceda l’àmbito di autonomia ad essa riservato dalla legge statale, ma non offre di per sé alcuna argomentazione sull’avvenuto superamento, nel caso di specie, di tale àmbito da parte dell’intero art. 6 della legge regionale n. 2 del 2004.
3. – La seconda questione è inammissibile, perché prospettata in termini contraddittori.
Con la censura relativa al solo comma 2 dell’impugnato art. 6, il ricorrente denuncia la violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., affermando la competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di disciplina dei termini per l’esercizio del diritto al rimborso delle tasse automobilistiche indebitamente pagate. Nel contempo lamenta l’“incompletezza” della disposizione impugnata, perché questa riconosce detto diritto in caso di perdita di possesso dell’autoveicolo, «senza espressamente rammentare limiti temporali». Tale censura è intrinsecamente contraddittoria, perché il ricorrente, da un lato, nel denunciare la violazione dell’evocato parametro costituzionale, afferma la competenza esclusiva dello Stato a legiferare nella suddetta materia e, dall’altro, nel denunciare l’omessa disciplina del termine di prescrizione da parte del legislatore regionale, presuppone invece la competenza legislativa della Regione, che prima aveva negato.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 6 della legge della Regione Lazio 27 febbraio 2004, n. 2 (Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2004), promosse, in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettera e), e 119 della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 dicembre 2005.
Annibale MARINI, Presidente
Franco GALLO, Redattore
Depositata in Cancelleria il 23 dicembre 2005.