ORDINANZA N. 454
ANNO 2005
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Annibale MARINI Presidente
- Franco BILE Giudice
- Giovanni Maria FLICK “
- Francesco AMIRANTE “
- Ugo DE SIERVO “
- Romano VACCARELLA “
- Alfio FINOCCHIARO “
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 22, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell’articolo 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), promossi con due ordinanze depositate il 6 dicembre 1999 dalla Commissione tributaria regionale per il Lazio nelle controversie vertenti, rispettivamente, tra la s.r.l. Le Cascine e l’Ufficio del registro di Roma, nonché tra Anna Maria De Luca e il medesimo Ufficio del registro, iscritte ai nn. 194 e 195 del registro ordinanze 2005 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 15, prima serie speciale, dell’anno 2005.
Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 26 ottobre 2005 il Giudice relatore Franco Gallo.
Ritenuto che, con due ordinanze di contenuto pressoché identico, datate 7 ottobre 1999 e depositate il 6 dicembre 1999, nel corso di due giudizi di appello entrambi promossi nei confronti dell’Ufficio del registro di Roma rispettivamente dalla s.r.l. Le Cascine e da Anna Maria De Luca, la Commissione tributaria regionale per il Lazio ha sollevato – in riferimento all’articolo 24, secondo comma, della Costituzione – identiche questioni di legittimità costituzionale dell’art. 22, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell’articolo 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), nella parte in cui prevede, per il caso di ricorso spedito per posta, il deposito nella segreteria della Commissione tributaria adita della sola fotocopia della ricevuta della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale e non anche del relativo avviso di ricevimento, allorché il resistente non si costituisca in giudizio;
che la suddetta Commissione tributaria premette che i contribuenti, soccombenti in primo grado in entrambi i giudizi, hanno proposto appello, notificandolo a mezzo del servizio postale e depositando copia del ricorso presso la segreteria della Commissione stessa unitamente alla fotocopia della ricevuta della spedizione postale, e che l’Ufficio del registro non si è costituito nei giudizi di appello;
che, secondo il giudice rimettente, il denunciato art. 22, comma 1 – al quale fa rinvio l’art. 53, comma 2, ultima parte, del decreto legislativo n. 546 del 1992, in ordine al deposito del ricorso in appello – disciplina l’instaurazione del contraddittorio, prevedendo, per il caso di notificazione del ricorso a mezzo posta, il deposito nella segreteria della Commissione tributaria adita della sola fotocopia della ricevuta della spedizione della raccomandata;
che, quanto alla non manifesta infondatezza delle questioni, il giudice a quo evidenzia che la produzione in giudizio della sola ricevuta della spedizione della raccomandata comprova, al più, l’invio del plico contenente il ricorso, ma certamente non anche la sua ricezione da parte del destinatario;
che, in assenza della prova della ricezione del ricorso, sarebbe allora impossibile accertare se il resistente non si sia costituito in giudizio per sua consapevole scelta o per la mancata conoscenza della proposizione della domanda nei suoi confronti;
che pertanto, secondo il rimettente, la disposizione denunciata si porrebbe in contrasto con l’art. 24, secondo comma, Cost., che sancisce l’inviolabilità del diritto di difesa in ogni grado del processo, in relazione con l’art. 101 cod. proc. civ., che sancisce il principio del contraddittorio;
che, quanto alla rilevanza delle questioni, la Commissione tributaria osserva che il prospettato dubbio di costituzionalità «non sembra superabile da un eventuale invito all’appellante/ricorrente a produrre il summenzionato avviso di ricevimento della raccomandata spedita, atteso che nessuna norma attribuisce alla Commissione il potere d’imporre alla parte di fornire la prova dell’avvenuta costituzione del contraddittorio»;
che nel procedimento registrato al n. 195 del 2005 è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, concludendo per l’infondatezza della questione, in quanto la censurata disposizione atterrebbe solo alle modalità di costituzione in giudizio del ricorrente e non riguarderebbe né l’individuazione del momento perfezionativo della notificazione a mezzo posta (regolato, invece, dall’art. 16, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 546 del 1992, mediante il rinvio alle norme generali di cui agli artt. 137 e seguenti del codice di procedura civile), né la dimostrazione della regolare instaurazione del contraddittorio, nel caso di mancata costituzione in giudizio del resistente (dimostrazione da fornirsi dal ricorrente, a pena di inammissibilità del ricorso, mediante la produzione in giudizio – nel termine di cui all’art. 32, comma 1, del citato d.lgs. n. 546 del 1992 – dell’avviso di ricevimento del plico postale).
Considerato che, con due ordinanze di analogo contenuto, ciascuna emessa nel corso di un distinto giudizio di appello, la Commissione tributaria regionale per il Lazio ha sollevato – in riferimento all’articolo 24, secondo comma, Cost. – questione di legittimità costituzionale dell’art. 22, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell’articolo 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), nella parte in cui prevede, per il caso di ricorso spedito per posta, il deposito nella segreteria della Commissione tributaria adita della sola fotocopia della ricevuta della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale e non anche del relativo avviso di ricevimento, allorché il resistente non si costituisca in giudizio;
che le questioni sollevate sono identiche e, pertanto, i relativi giudizi possono essere riuniti;
che la suddetta Commissione tributaria muove dal presupposto interpretativo che la disposizione denunciata disciplina l’instaurazione del contraddittorio nel processo tributario con effetto nei confronti di tutte le parti e che pertanto, nel caso di notificazione del ricorso con il mezzo della posta, tale contraddittorio è validamente instaurato, a tutti gli effetti, con la sola spedizione del ricorso;
che l’individuazione da parte del giudice rimettente della disciplina del contraddittorio nel contenzioso tributario è manifestamente erronea;
che, infatti, la norma denunciata si limita a disciplinare le modalità di costituzione in giudizio del ricorrente (come evidenziato anche dalla rubrica del citato art. 22: «Costituzione in giudizio del ricorrente») e non riguarda – contrariamente all’assunto del rimettente – l’instaurazione del contraddittorio nei confronti del resistente;
che la disciplina del contraddittorio nel processo tributario è invece contenuta in altre disposizioni di legge, le quali regolano distintamente la posizione del ricorrente e quella del resistente;
che, in particolare, per quanto riguarda il ricorrente, gli artt. 16, comma 5, primo periodo, 20, commi 1 e 2, e 53, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992 disciplinano il momento perfezionativo della notificazione per il notificante e sono improntati al principio secondo cui il ricorso si intende proposto al momento della spedizione a mezzo posta; per quanto riguarda il resistente, gli artt. 16, comma 5, secondo periodo, 23, comma 1, e 61 dello stesso d.lgs. n. 546 del 1992 disciplinano il momento perfezionativo della notificazione per il notificatario e sono improntati al diverso principio secondo cui «i termini che hanno inizio dalla notificazione decorrono dalla data in cui l’atto è ricevuto» (art. 16, comma 5, secondo periodo), con la conseguenza, espressamente prevista, che la parte resistente ha l’onere di costituirsi in giudizio «entro sessanta giorni dal giorno in cui il ricorso è stato […] ricevuto a mezzo del servizio postale» (art. 23, comma 1);
che al processo tributario è inoltre applicabile il principio – antitetico a quello erroneamente ritenuto operante dal rimettente – espresso dall’art. 5, terzo comma, della legge 20 novembre 1982, n. 890 (Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari), secondo cui, nel caso di iscrizione a ruolo prima del ritorno dell’avviso postale di ricevimento e, quindi, anche nel caso di costituzione del ricorrente nel giudizio tributario (costituzione che, ai sensi della disposizione censurata, avviene indipendentemente dal possesso e dalla produzione di detto avviso), «la causa non potrà essere messa in decisione se non sia allegato agli atti l’avviso di ricevimento, salvo che il convenuto si costituisca»;
che il rimettente è, dunque, incorso in una aberratio ictus nell’individuare la normativa che regola l’instaurazione del contraddittorio nel processo tributario ed è caduto nell’errore di operare una indebita generalizzazione, considerando una parte (la norma denunciata, riguardante soltanto le modalità della costituzione in giudizio del ricorrente) per il tutto (l’intero sistema normativo che disciplina il contraddittorio nel processo tributario, anche nei confronti del resistente);
che, pertanto, le questioni devono essere dichiarate manifestamente inammissibili, per l’erronea individuazione della norma che disciplina la fattispecie di ciascuno dei giudizi a quibus.
Visti gli articoli 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 22, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell’articolo 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), sollevate, in riferimento all’art. 24, secondo comma, della Costituzione, dalla Commissione tributaria regionale per il Lazio, con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 2005.
Annibale MARINI, Presidente
Franco GALLO, Redattore
Depositata in Cancelleria il 15 dicembre 2005.