ORDINANZA N. 412
ANNO 2005
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
- Piero Alberto CAPOTOSTI, Presidente
- Fernanda CONTRI
- Annibale MARINI
- Franco BILE
- Giovanni Maria FLICK
- Francesco AMIRANTE
- Ugo DE SIERVO
- Romano VACCARELLA
- Paolo MADDALENA
- Alfio FINOCCHIARO
- Alfonso QUARANTA
- Franco GALLO
- Luigi MAZZELLA
- Gaetano SILVESTRI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 3, lettera e) e comma 4, lettere a) e b), della legge della Regione Molise 26 aprile 2004, n. 9 (Provvedimenti per l'adozione di minori da parte delle coppie residenti nella Regione Molise), promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 29 giugno 2004, depositato in Cancelleria il 7 luglio 2004 ed iscritto al n. 65 del registro ricorsi 2004.
Visto l'atto di costituzione della Regione Molise;
udito nell'udienza pubblica del 27 settembre 2005 il Giudice relatore Fernanda Contri;
uditi l'avvocato dello Stato Gabriella Palmieri per il Presidente del Consiglio dei ministri e l'avvocato Vincenzo Colalillo per la Regione Molise.
Ritenuto che il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'articolo 2, comma 3, lettera e) e comma 4, lettere a) e b), della legge della Regione Molise 26 aprile 2004, n. 9 (Provvedimenti per l'adozione di minori da parte delle coppie residenti nella Regione Molise) per violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera i) (recte: l), della Costituzione;
che secondo il ricorrente la Regione Molise ha inteso legiferare nel rispetto della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia) e della legge 31 dicembre 1998, n. 476 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a L'Aja il 29 maggio 1993. Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in tema di adozione di minori stranieri), proponendosi di sostenere e fornire assistenza alle coppie di coniugi residenti nella Regione che intendano adottare un bambino straniero e residente all'estero;
che per perseguire tali finalità la Regione ha previsto strumenti di informazione sulle procedure di adozione, sulle attività dei servizi e sui requisiti previsti per l'affidamento e l'adozione, ed ha promosso attività di informazione dell'opinione pubblica, di aggiornamento degli operatori sociali e delle famiglie, stabilendo contatti e rapporti, anche per mezzo di apposite convenzioni, con i centri di intermediazione nazionali ed esteri, con gli organi giudiziari minorili e con le organizzazioni e gli enti autorizzati (art. 4, commi 1, 2 e 3 della legge regionale citata);
che nella legge regionale è previsto inoltre che la Regione, previa convenzione con la Commissione nazionale per le adozioni internazionali, possa rilasciare il certificato di conformità dell'adozione ai sensi dell'art. 39, comma 1, lettere i) e h), della legge n. 184 del 1983, e possa istituire un servizio per la adozione internazionale ex art. 39-bis della legge n. 184 del 1983, e che la Giunta possa essere autorizzata a sostenere con mezzi finanziari adeguati le famiglie interessate all'adozione ed i centri di intermediazione;
che ad avviso del Governo le disposizioni contenute nell'art. 2 della legge regionale eccedono la potestà regionale per violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost.;
che in particolare, le disposizioni contenute nell'art. 2, comma 3, lettera e), attribuendo alla Regione la possibilità di stipulare convenzioni con i centri di intermediazione familiare, nazionali ed esteri, con gli organi giudiziari minorili e le organizzazioni e gli enti autorizzati che operano in questa materia, si pongono in contrasto con la riserva statale esclusiva per la materia dell' “ordinamento civile” nell'ambito della quale deve essere ricondotto l'istituto dell'adozione internazionale;
che, così statuendo, la suddetta norma affida alla Regione un compito – la stipula di convenzioni con centri di intermediazione esteri – che l'art. 39, comma 1, lettera b), della legge n. 184 del 1983 riconosce in via esclusiva alla Commissione nazionale per le adozioni internazionali;
che l'art. 2, comma 4, lettere a) e b) della legge impugnata, attribuendo alla Regione il potere di rilasciare il certificato di conformità dell'adozione e l'autorizzazione all'ingresso, confligge con l'art. 39, comma 1, lettere h) e i) della legge n. 184 del 1983, che riserva tali funzioni alla Commissione per le adozioni internazionali;
che la riserva alla Commissione dei compiti suindicati ha il fine di assicurare su tutto il territorio nazionale l'uniformità di valutazione delle situazioni soggettive che riguardano i minori adottati provenienti da altri Paesi e un'adeguata attività di controllo in Italia dell'ingresso e del soggiorno di minori in stato di abbandono;
che con tale disciplina lo Stato ha determinato i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti in modo uniforme, proprio attraverso l'individuazione di un unico organo istituito presso la Presidenza del Consiglio;
che il Presidente del Consiglio ha chiesto perciò alla Corte di dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'art. 2 della legge della Regione Molise 26 aprile 2004, n. 9;
che si è costituita nel giudizio di legittimità costituzionale la Regione Molise, depositando una memoria e chiedendo alla Corte di dichiarare la questione inammissibile e comunque infondata;
che, secondo la resistente, la legge regionale impugnata non attribuisce alla Regione il potere di stipulare accordi bilaterali internazionali, limitandosi a prefigurare rapporti con centri, organizzazioni ed enti che operano nel campo dell'adozione internazionale, ciò che non confligge con quanto stabilito dalla legge statale in ordine ai poteri attribuiti alla Commissione nazionale per le adozioni internazionali;
che ad avviso della Regione tale organo statale resta l'unico competente alla stipulazione di accordi bilaterali, mentre la Regione, nell'ambito di detti accordi, provvede a quanto di propria competenza, senza invadere competenze dello Stato;
che anche le censure mosse al comma 4 dell'art. 2 della legge regionale citata sono prive di fondamento, dal momento che tale norma ha riconosciuto alla Regione il potere di compiere gli adempimenti amministrativi ivi indicati (rilascio del certificato di conformità dell'adozione, autorizzazione all'ingresso, custodia degli atti) solo previo accordo con la Commissione nazionale per le adozioni internazionali e nel rispetto delle condizioni dalla stessa stabilite;
che con memoria depositata il 3 maggio 2005 la difesa della resistente, dopo aver ulteriormente illustrato le proprie ragioni, ha dato atto della avvenuta approvazione da parte della Regione Molise della legge regionale 5 maggio 2005, n. 16 (Disposizioni modificative della legge regionale 26 aprile 2004, n. 9, ad oggetto “Provvedimenti per l'adozione di minori da parte delle coppie residenti nella Regione Molise”), che ha modificato l'art. 2 della legge citata, ed ha chiesto altresì la dichiarazione di estinzione del giudizio;
che il 26 luglio 2005 l'Avvocatura generale dello Stato ha depositato atto di rinuncia al ricorso, corredato dal verbale della relativa deliberazione del Consiglio dei ministri del 1° luglio 2005;
che la Regione Molise, con atto del 19 settembre 2005, depositato in udienza il 27 settembre 2005, ha accettato la rinuncia al ricorso.
Considerato che, ai sensi dell'art. 25 delle norme integrative per i giudizi dinanzi a questa Corte, la rinuncia al ricorso, e la successiva accettazione della controparte, comporta l'estinzione del processo.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara estinto il processo.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 ottobre 2005.
F.to:
Piero Alberto CAPOTOSTI, Presidente
Fernanda CONTRI, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 3 novembre 2005.